Risoluzione per impossibilità sopravvenuta Clausole campione

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In tutti i casi in cui il Contratto si risolva per impossibilità sopravvenuta di fornire il Servizio e/o il Servizio Wireless, il cliente si impegna a restituire a Vodafone la Vodafone Station (e/o altri apparati previsti) al fine di consentirne il corretto smaltimento. Nei casi in cui la Vodafone Station sia stata fornita da un soggetto terzo partner di Vodafone, in caso di recesso anticipato, la gestione della Vodafone Station avverrà secondo le condizioni di fornitura disposte da quest’ultimo.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. 1. Impossibilità totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 789
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Il presente accordo sarà risolto automaticamente senza che da ciò sorga alcuna pretesa da parte del procacciatore a qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo, qualora dovessero essere revocata la concessione di vendita dei prodotti oggetto del presente accordo, a favore della preponente. Il presente accordo potrà esser risolto da ciascuna parte, con effetto immediato, qualora l’altra parte sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione od abbia altrimenti cessato la propria attività, ovvero sia stata dichiarata fallita od assoggettata ad altre procedure concorsuali. Il presente contratto è automaticamente risolto senza necessità di diffida o costituzione in mora qualora il procacciatore svolga la propria attività per terzi soggetti in concorrenza con la Preponente ovvero al di fuori dei limiti della zona per la quale il presente accordo è stipulato. Allo scioglimento, per qualsiasi motivo del presente contratto, il procacciatore cesserà immediatamente di svolgere qualsiasi attività ai sensi del presente accordo.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In tutti i casi in cui il Contratto si risolva per impossibilità sopravvenuta di fornire il Servizio e/o il Servizio Wireless, il cliente si impegna a restituire a Vodafone la Vodafone Station (e/o altri apparati previsti) al fine di consentirne il corretto smaltimento.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento, così come previsto dall’art. 1256 cod. civ. «L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla» 61. Quando la prestazione diventa impossibile per causa non ascrivibile al debitore, e questi non sia in mora, l'obbligazione si estingue. Nel caso in cui l’impossibilità sia solo temporanea, l'obbligazione non si estingue ma il debitore, finché essa continua, non è colpevole del ritardo nell'adempimento.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. RECESSO 16

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: