Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In tutti i casi in cui il Contratto si risolva per impossibilità sopravvenuta di fornire il Servizio e/o il Servizio Wireless, il cliente si impegna a restituire a Vodafone la Vodafone Station (e/o altri apparati previsti) al fine di consentirne il corretto smaltimento. Nei casi in cui la Vodafone Station sia stata fornita da un soggetto terzo partner di Vodafone, in caso di recesso anticipato, la gestione della Vodafone Station avverrà secondo le condizioni di fornitura disposte da quest’ultimo.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Il presente accordo sarà risolto automaticamente senza che da ciò sorga alcuna pretesa da parte del procacciatore a qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo, qualora dovessero essere revocata la concessione di vendita dei prodotti oggetto del presente accordo, a favore della preponente. Il presente accordo potrà esser risolto da ciascuna parte, con effetto immediato, qualora l’altra parte sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione od abbia altrimenti cessato la propria attività, ovvero sia stata dichiarata fallita od assoggettata ad altre procedure concorsuali. Il presente contratto è automaticamente risolto senza necessità di diffida o costituzione in mora qualora il procacciatore svolga la propria attività per terzi soggetti in concorrenza con la Preponente ovvero al di fuori dei limiti della zona per la quale il presente accordo è stipulato. Allo scioglimento, per qualsiasi motivo del presente contratto, il procacciatore cesserà immediatamente di svolgere qualsiasi attività ai sensi del presente accordo.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Impossibilità totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 789
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In tutti i casi in cui il Contratto si risolva per impossibilità sopravvenuta di fornire il Servizio e/o il Servizio Wireless, il cliente si impegna a restituire a Vodafone la Vodafone Station (e/o altri apparati previsti) al fine di consentirne il corretto smaltimento.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In tutti i casi in cui il Contratto si risolva per impossibilità sopravvenuta di fornire il Servizio e/o il Servizio Wireless, il cliente si impegna a restituire a Vodafone la Vodafone Station (e/o altri apparati previsti) al fine di consentirne il corretto smaltimento. Art. 13 Durata del Contratto e Standard minimi di qualità
13.1 Qualora Vodafone offra al Cliente la possibilità di pagare il contributo di attivazione con dilazione di pagamento, il Cliente, qualora receda prima della fine della dilazione di pagamento o invii disdetta, sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, in un’u- nica soluzione, oppure con la medesima cadenza e metodo di pagamento precedentemente scelti anche la quota parte del contributo di attivazione non ancora corrisposta. In caso di recesso dal contratto, qualora il Cliente esprima a Vodafone l’intenzione di trasferire il servizio di telefonia vocale presso un altro operatore, Vodafone rende disponibile al cliente il codice NP e o il codice di migrazione; il Cliente dovrà inviare la richiesta di trasferimento direttamente all’operatore presso quale desidera trasferire l’utenza; qualora invece il cliente, comu- nichi a Vodafone l’intenzione di riattivare il proprio numero telefonico con Telecom Italia, il Cliente potrà rivolgersi direttamente a Telecom per richiedere il trasferimento dell’utenza salva la facoltà di chiedere a Vodafone di inoltrare nel suo interesse diret- tamente a Telecom Italia la relativa richiesta. Il Cliente sarà tenuto in caso di cessazione del contratto prima della scadenza dei 24 mesi, al pagamento dei costi di disattivazione del servizio.
13.2 In caso di mancato rispetto degli standard minimi di qualità del Servizio di accesso ad internet di cui al precedente art. 4.2 e qualora tale mancato rispetto sia riconducibile a problematiche tecniche imputabili alla rete Vodafone, il Cliente potrà presentare un reclamo circostanziato nelle modalità e nei tempi previsti dalla Carta del Cliente, in caso di mancato ripristino dei livelli di qualità del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza il pagamento di corrispettivi per la parte relativa all’accesso ad internet con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a Vodafone mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
13.3 Vodafone potrà offrire ai Clienti, gratuitamente o a pagamento, servizi che consentano di ottenere l`assistenza per proble- matiche tecniche entro termi...
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento, così come previsto dall’art. 1256 cod. civ. «L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla» 61. Quando la prestazione diventa impossibile per causa non ascrivibile al debitore, e questi non sia in mora, l'obbligazione si estingue. Nel caso in cui l’impossibilità sia solo temporanea, l'obbligazione non si estingue ma il debitore, finché essa continua, non è colpevole del ritardo nell'adempimento.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. RECESSO 16