Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da: a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza; b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso; c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro. 2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca. 3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività. 4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2. 5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. 6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Degli Assegni Per La Collaborazione Ad Attività Di Ricerca, Regolamento Per Il Conferimento Di Assegni Per La Collaborazione Ad Attività Di Ricerca
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi Al vincitore sono assegnati i seguenti impegni: - regime di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva impegno a tempo pieno; - attività di ricerca della Struttura scientifica espletata, anche assumendone il coordinamento scientifico, nell’ambito dei progetti di ricerca sviluppati dal Dipartimento di afferenza o nell’ambito di altre strutture di ricerca dell’Università; in particolare al candidato saranno assegnate anche le funzioni indicate all’art. 1 del presente bando; - l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti è pari a 350 ore, di cui minimo 60 ore di didattica frontale, nell’ambito del settore scientifico–disciplinare di inquadramento, secondo le indicazioni del Dipartimento di afferenza;
b) stretto legame con ; - durante il triennio, il ricercatore sarà valutato secondo i seguenti standard di qualità: - Attività di ricerca: il ricercatore dovrà aver pubblicato o aver avuto accettato per la realizzazione pubblicazione un lavoro monografico o almeno due capitoli di un programma libro o articoli in riviste di classe A o B. La partecipazione a progetti di ricerca o finanziati sarà considerata un ulteriore titolo di merito; - Attività didattica: il ricercatore dovrà aver dimostrato una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomiabuona capacità didattica, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricercacome evidenziato dalla relativa valutazione effettuata internamente dalla Luiss; - Servizio per la comunità Luiss: il ricercatore dovrà essere inserito nella comunità accademica della Luiss, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento nazionale e internazionale attraverso: - la collaborazione con altri docenti e ricercatori; - la promozione delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della Luiss anche per il fund raising della ricerca.
3; - l’organizzazione di eventi Luiss sia interni (ad esempio seminari e workshop tematici che possano attrarre studiosi internazionali) sia esterni (ad esempio organizzazione di simposi in ambito di conferenze internazionali); - la progettazione e promozione di programmi post lauream della Luiss School of Law. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore Al ricercatore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 86 commi 9, comma 210 e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica del ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici della Xxxxx Xxxxx Xxxxx e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato Per Ricercatore a Tempo Determinato, Contratto Di Lavoro Subordinato Per Ricercatore a Tempo Determinato
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, 9 comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Assegni Per La Collaborazione Ad Attività Di Ricerca
Diritti e doveri. 1. I soggetti titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca delle strutture oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed occasionale, in rapporto condizioni di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, autonomia nei soli limiti del programma predisposto o fase di esso predisposti dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture Responsabile Scientifico della ricerca e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in essedirettive generali del Responsabile stesso. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette struttureGli assegni, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8al presente bando, comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennalenon possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo delle titolari e dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non inferiore è compatibile con la partecipazione a tre mesi e non superiore ad un annocorsi di laurea, nell’arco di un bienniolaurea specialistica o magistrale, presso una università o ente dottorato di ricerca all’esterocon borsa o specializzazione medica, ottenendone specifica attestazionein Italia o all'estero, purché ciò sia coerente con master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la dipendente/il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale Tutti i programmi dati e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegnile informazioni di cui l’assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell’incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere The grants within this announcement may not be combined with other grants or with scholarships of any other kind, unless they have been awarded by national or international organizations for periods abroad as part of a Xxxxx Xxxxxx'x research. Il periodo di permanenza all’esteroGrant Holders are not allowed to enrol in Bachelor’s or Master’s degree courses, nei limiti sopra indicatifunded PhDs or specialist courses in Medicine, può essere ripetuto di biennio in biennioItaly or abroad, first and second-level postgraduate diploma courses and, if Grant Holders are employees of the Public Administration, they must be placed on unpaid leave.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Samples: Research Grant Agreement
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempovincitori della presente procedura selettiva, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomiaqualora pubblici dipendenti, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmenteprodurre il nulla osta dell’Ente di appartenenza ai fini della stipula del relativo contratto o del conferimento della supplenza. I soggetti titolari di contratto per l’incarico di insegnamento hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo e dovranno svolgere la loro attività, secondo gli orari e i programmi indicati dalla Scuola. L’impegno didattico comprende oltre alle lezioni anche lo svolgimento delle relative verifiche dell’apprendimento (prove in itinere, appelli d’esame, etc.), l’assistenza alla struttura preparazione delle tesi e la partecipazione alle sedute di afferenzalaurea anche in qualità di correlatore, una particolareggiata relazione scritta sull’attività il ricevimento degli studenti, nelle forme stabilite dalla Scuola. I soggetti titolari di ricerca contratti di insegnamento o di supplenze sono tenuti alla compilazione di un registro lezioni “on line” su cui verranno annotate le attività svolte. La chiusura del registro, mediante procedura informatica, dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre successivo all’inizio dell’anno accademico di riferimento quale certificazione dell’avvenuto svolgimento dell’incarico. Il compenso orario lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico delle parti, è determinato in € 40, se non diversamente indicato nell’allegato 1, per ogni ora di lezione e/o esercitazione svolta e la sua erogazione avverrà per il 50% al termine delle lezioni e per il restante 50% al termine dell'anno accademico, subordinatamente alla presentazione del registro delle attività didattiche al Direttore della Scuola e alla dichiarazione dello stesso Direttore di avvenuto svolgimento della prestazione. Qualora il contratto venga assegnato a ricercatori UNICAM o al personale tecnico amministrativo UNICAM in possesso di un adeguato curriculum scientifico e professionale le ore saranno retribuite con un compenso orario pari a € 32, per ogni ora di lezione e/o esercitazione svolta, munita comprensivo di tutti gli oneri a carico delle parti, come da delibera del visto Senato accademico nella seduta del responsabile della ricerca16 luglio 2013. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, La stipula dei contratti per l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo insegnamento non inferiore a tre mesi e non superiore ad un annoproduce diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, nell’arco ai sensi di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennioquanto deliberato.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Samples: Bando Per L’attribuzione Di Contratti Di Insegnamento E Conferimento Supplenze Esterne
Diritti e doveri. 1Il soggetto cui è affidato l’incarico è tenuto all’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo e dal Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, accettandone il calendario delle attività didattiche nonché l’architettura didattica del corso con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, all’assistenza agli studenti, alla partecipazione all’esame finale dell’anno di corso, nonché alla presentazione della documentazione dell’attività svolta. I titolari degli assegni svolgono Il collaboratore non può svolgere attività in concorrenza con il committente né diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alle organizzazioni di esso, né compiere atti in pregiudizio dell’attività del committente medesimo. È fatto divieto di “prestare consulenza o collaborazione all’attività didattica e assistenza alla preparazione di esami universitari, alla redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti” ovvero agli studenti stessi del Politecnico di Bari. Il docente a contratto è tenuto ad eseguire personalmente la loro attività nell’ambito prestazione. La stipula dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva contratti per attività di ricerca della Struttura insegnamento non produce diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. Il soggetto cui è affidato un incarico di afferenza;
b) stretto legame docenza, assume la qualifica di “professore a contratto” per il solo periodo di svolgimento dell’attività, salvo quanto previsto per i ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati ex art. 50, D.P.R. n. 382/89, nonché ai professori incaricati stabilizzati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12, L. n. 341/90, e dall’art. 6, comma 4, L. n. 240/2010. Il docente a contratto è tenuto a prestare la propria opera per la durata del corso in accordo con la realizzazione le specificità dell’organizzazione temporale del corso di studi e a contribuire alla valutazione finale dell’anno di corso, per il quale è stipulato il contratto; a tali contratti si applicano gli artt. 2230 e ss. c.c.. Per tutti i soggetti titolari di un programma incarico, in riferimento al periodo della prestazione, il Politecnico di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoroBari provvede direttamente alla copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Diritti e doveri. 1Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili, dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx. I titolari degli assegni svolgono Il ricercatore è tenuto a svolgere la loro propria attività nell’ambito nel rispetto delle indicazioni contenute nel Disciplinare di Concessione delle agevolazioni Trattamento economico e previdenziale Come previsto dalla vigente normativa in materia. Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei programmi titoli e delle pubblicazioni inglese Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di ricerca delle strutture accertamento nel colloquio inglese Numero massimo di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2pubblicazioni da presentare 12 (dodici). I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersiSi specifica che, ai fini dello svolgimento delle loro attività sensi del D.M. 243/2011, la tesi di ricercadottorato è da considerare una pubblicazione, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutturequindi, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2.
5. Nel nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennaleil candidato intenda presentarla, l’attività dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato 12 (dodici). Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di ricerca può essere svolta merito Punti 51 su 100 Codice Procedura PNRR_PE_R02 Iniziativa Partenariati Estesi Dipartimento Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali Progetto RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate (PE3 - Rischi ambientali, naturali e antropici ) Responsabile di Progetto Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Referente Scientifico Xxxxx Xxxxxxxxxxx Numero posizioni 1 Spoke VS3 CUP di progetto H93C22000610002 Settore Concorsuale 04/A4 - Geofisica Settore Scientifico Disciplinare GEO/11 - Geofisica applicata TEMATICA (IT/ENG) Sviluppo di metodi per un periodo non inferiore a tre mesi l’analisi integrata di dati e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi modelli magnetotellurici e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in bienniosismologici Development of methods for the integrated analysis of magnetotelluric and seismological data and models.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Diritti e doveri. 1I diritti ed i doveri che assume il personale docente universitario, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, ove applicabili, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. I titolari degli assegni svolgono n. 502/92 e s.m.i., fatta salva la loro normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario. In materia di conflitto di interessi, anche con riferimento allo svolgimento di attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:
a) carattere continuativo e definito nel tempooccasionali, non meramente occasionale ed in si applicano per la parte assistenziale le regole previste per il personale del SSN. La titolarità del rapporto di coordinamento rispetto lavoro resta in capo all’Università degli Studi come anche l’applicazione dei vari istituti connessi al rapporto di lavoro, salvo ove applicabili gli istituti contrattuali espressamente previsti dalla presente convenzione nonché alcuni di quelli connessi alla complessiva corresponsione del trattamento economico accessorio. Le Parti concordano, secondo le disposizioni di legge in vigore, che le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di ricerca della Struttura didattica e di afferenza;
b) stretto legame ricerca. Non è consentito al personale universitario convenzionato recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la realizzazione normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.). Eventuali deroghe a tale principio generale potranno avvenire solo per ragioni di un programma necessità connesse ad imprevedibili esigenze personali o organizzative, previa autorizzazione del Direttore Generale dell’ASST d’intesa con il Rettore. Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto al perseguimento delle finalità che le Parti si prefiggono con la presente convenzione, ad operare non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche del quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, del Codice di ricerca o comportamento dell’ASST e dell’Università, con pieno rispetto degli ordinamenti e disposizioni organizzative dell’ASST, anche con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla modalità di una fase di esso;
c) svolgimento richiesta delle ferie, comunicazione delle assenze, accesso alla mensa, utilizzo del rapporto in condizione di autonomiaparcheggio, nei soli limiti del programma predisposto liberazione dello studio medico alla cessazione dell’attività assistenziale. All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal responsabile dell’attività di ricercapersonale universitario si applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività svolta nella struttura sanitaria dal personale dell’ASST. Per quanto concerne esclusivamente l'attività assistenziale svolta dal personale universitario operante con funzioni assistenziali presso la ASST, senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersila stessa è sottoposta, a cura della direzione dell’Ente, ai fini dello svolgimento medesimi criteri di valutazione previsti per il personale ospedaliero. L’esito del percorso di valutazione viene comunicato al Rettore. In caso di valutazione negativa, il Direttore Generale dell’ASST concorderà con il Rettore, sentito anche il Comitato di indirizzo, le conseguenti iniziative. In caso di inosservanza delle loro attività suddette disposizioni in materia assistenziale da parte del personale universitario, la Direzione dell’ASST provvederà a darne comunicazione al Rettore per i provvedimenti di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti competenza. La titolarità del potere disciplinare risulta comunque in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
3capo all’Università degli Studi. Il regime personale universitario convenzionato si impegna a rispettare i regolamenti e le procedure in merito al marchio e ai vari segni distintivi che identificano l'ASST (mail, badge, carta intestata, ecc). Ogni promozione di impegno complessivo richiesto evento o dichiarazione rivolta ai titolari di assegni non può media o pubblicata sui social media deve essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività.
4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2.
5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente concordata con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegnil'Ufficio Comunicazione/Ufficio Stampa dell’ASST che si coordinerà con l'ufficio comunicazione/stampa dell'Università. Il periodo personale ospedaliero che presta servizio nelle strutture a direzione universitaria si atterrà ai principi della presente convenzione, considerando il rapporto con l'Università come sinergico agli interessi dell’ASST e finalizzato al conseguimento di permanenza all’esteroobiettivi comuni. L’Allegato [DOCENTI CON FUNZIONI ASSISTENZIALI], nei limiti sopra indicatisuscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, può essere ripetuto di biennio elenca il personale docente universitario che all'atto della entrata in bienniovigore della presente convenzione svolge funzioni assistenziali presso l’ASST.
6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
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Samples: Accordo Convenzionale Quadro