Diritti fondamentali. 1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza di tali diritti e libertà. 2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un’operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
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Samples: Accordo Sullo Status, Agreement on the Status Between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia Regarding the Actions of the European Border and Coast Guard Agency
Diritti fondamentali. 1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un’operazione di rimpatrio nel quadro un’azione svolta ai sensi del presente accordo.
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Samples: Accordo Sullo Status
Diritti fondamentali. 1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’etàl'età, l’orientamento l'orientamento sessuale o l’identità l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio nell'esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza l'essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un’operazione un'operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
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Diritti fondamentali. 1. Nello I membri della squadra, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento (non refoulement) e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello Xxxxx svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio nell'esercizio delle loro competenze, essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di generel'età e l'orientamento sessuale. Qualsiasi misura che interferisca con i tali diritti e le libertà fondamentali fondamentali, presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio nell'esercizio delle loro competenze è competenze, deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza deve rispettare l'essenza di tali diritti e libertàlibertà fondamentali.
2. Ciascuna parte predispone si avvale di un meccanismo di denuncia esistente per trattare i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un’operazione un'operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
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