Mancata consegna. Il Titolare non risponde in alcun modo di eventuali errori di consegna derivanti da inesattezze od omissioni commesse dall’Utente nel completamento dell’ordine d’acquisto, né per eventuali danni o ritardi intervenuti dopo la consegna ad un corriere incaricato dall’Utente e non proposto o approvato dal Titolare. Nel caso in cui i beni non siano recapitati o ritirati nel momento o entro il termine stabilito, saranno restituiti al Titolare, il quale contatterà l’Utente per programmare un secondo tentativo di consegna o concordare ulteriori provvedimenti. Se non diversamente specificato, ogni tentativo di consegna a partire dal secondo sarà a carico dell’Utente.
Mancata consegna. Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna dei prodotti entro i termini previsti nel contratto, Azienda si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità e qualità di merce a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Mancata consegna. Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. • Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione. • La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante(1) ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto. Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore all’8%, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3: • 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; • 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro; • 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro. La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante. Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Mancata consegna. Il Cliente dovrà segnalare per iscritto a Miraclon eventuali richieste relative a una Mancata consegna o alla fattura entro sette (7) giorni dalla data della fattura relativa ai Beni.
Mancata consegna. Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, l’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo fax, tenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori. Fermo restando l’equiparazione, di cui al 1° comma del presente paragrafo, circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l’Azienda Ospedaliera si riserva inoltre il diritto di provvedere all’acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale alla Ditta inadempiente: l’Azienda Ospedaliera potrà applicare inoltre una penale del 10% o superiore sul valore della mancata fornitura.
Mancata consegna. 7.1 La quantità riferita a ciascuna consegna di Beni, come registrata dall’Azienda al momento dell’uscita della merce dai locali dell’Azienda sarà prova conclusiva della quantità ricevuta dall’Acquirente alla consegna, salvo che l’Acquirente possa fornire prove conclusive del contrario.
7.2 La mancata consegna da parte dell’azienda della quantità o del tipo di beni specificati dovrà essere notificata all’azienda per iscritto entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data concordata per la consegna. L’azienda non sarà ritenuta responsabile in caso di mancata notifica entro tale periodo di tempo.
7.3 L’azienda non sarà ritenuta responsabile in caso di danneggiamento o smarrimento di beni durante il trasporto.
7.4 Qualsiasi periodo dichiarato dall’azienda per la consegna dei beni rappresenta una stima e i tempi di consegna dei beni non sono considerati condizione essenziale.
7.5 Qualsiasi responsabilità da parte dell’azienda per la mancata consegna dei beni sarà limitata alla sostituzione dei beni entro un periodo di tempo ragionevole o all’emissione di una nota di credito alla tariffa proporzionale del contratto a fronte di qualsiasi fattura emessa per tali beni. L’azienda non sarà tenuta ad accettare note di debito da parte dell’acquirente.
Mancata consegna. Il Titolare non risponde in alcun modo di eventuali errori di consegna derivanti da inesattezze od omissioni commesse dall’Utente nel completamento dell’ordine d’acquisto, né per eventuali danni o ritardi intervenuti dopo la consegna ad un corriere incaricato dall’Utente e non proposto o approvato dal Titolare. Nel caso in cui i beni non siano recapitati o ritirati nel momento o entro il termine stabilito, saranno restituiti al Titolare, il quale contatterà l’Utente per programmare un secondo tentativo di consegna o concordare ulteriori provvedimenti. Se non diversamente specificato, ogni tentativo di consegna a partire dal secondo sarà a carico dell’Utente. Nel caso in cui gli Utenti non agiscano come Consumatori quanto precede è sostituito dalla seguente disciplina in materia di mancata consegna: Salvo ove diversamente specificato, le spese di spedizione sono a carico dell’Utente. Il Titolare non risponde in alcun modo di eventuali errori, ritardi (compreso il caso in cui l’Utente non ritiri la merce entro il termine stabilito dal Titolare o dal corriere), danni o perdita dei beni dopo la consegna al corriere. Se, nell’impossibilità di consegnarli, i beni vengono riconsegnati al Titolare, l’Utente è tenuto a sostenere i costi del conseguente magazzinaggio. L’Utente è tenuto a organizzare un nuovo tentativo di consegna a proprie spese, dopo avere concordato con il Titolare idonee tempistiche e modalità di ritiro. In caso contrario, il Titolare potrà, a sua discrezione, recedere dal contratto oppure disporre un nuovo tentativo di consegna a spese dell’Utente. In entrambi i casi, il Titolare si riserva il diritto al risarcimento di eventuali danni sofferti a causa della mancata consegna.
Mancata consegna. In assenza dell’attestazione sullo stato del rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 18. dell’attestazione o consegna successiva alla stipulazione del contratto Tale assegnazione è soggetta tuttavia a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da AXA MPS Xxxxx entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
Mancata consegna. In caso di eventi non controllabili dall’appaltatore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili [quali riduzione della produzione, scioperi dei trasportatori, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego], che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna, l’appaltatore dovrà immediatamente inviare all’amministrazione una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto della fornitura. Tale comunicazione dovrà pervenire all’amministrazione con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna [seconda data], che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.
Mancata consegna. Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione. Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa imputabile alla stazione appaltante, legittima l’Appaltatore a chiedere il recesso dal contratto. La facoltà di non accogliere l’istanza di recesso dell’Appaltatore non potrà esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi. L’accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei seguenti limiti percentuali da applicarsi all’importo netto contrattuale secondo quanto dall’art. 3, comma 12, dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l’art. 3 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.