Mancata consegna Clausole campione

Mancata consegna. Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna dei prodotti entro i termini previsti nel contratto, Azienda si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità e qualità di merce a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Mancata consegna. Il Titolare non risponde in alcun modo di eventuali errori di consegna derivanti da inesattezze od omissioni commesse dall’Utente nel completamento dell’ordine d’acquisto, né per eventuali danni o ritardi intervenuti dopo la consegna ad un corriere incaricato dall’Utente e non proposto o approvato dal Titolare. Nel caso in cui i beni non siano recapitati o ritirati nel momento o entro il termine stabilito, saranno restituiti al Titolare, il quale contatterà l’Utente per programmare un secondo tentativo di consegna o concordare ulteriori provvedimenti. Se non diversamente specificato, ogni tentativo di consegna a partire dal secondo sarà a carico dell’Utente.
Mancata consegna. Qualora il fornitore non effettui in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, le Aziende Contraenti avranno la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo Raccomandata A/R, fax, PEC o e-mail, tenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori. Fermo restando l’equiparazione, di cui al 1° comma del presente paragrafo, fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, circa le conseguenze, qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Associate all’Aven si riservano inoltre il diritto di provvedere all’acquisto sul mercato anche per qualità migliore, addebitando alla Ditta inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale. Potrà inoltre essere applicata una penale nella misura massima del 10% sul valore della mancata o incompleta fornitura.
Mancata consegna. Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione. Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa imputabile alla stazione appaltante, legittima l’Appaltatore a chiedere il recesso dal contratto. La facoltà di non accogliere l’istanza di recesso dell’Appaltatore non potrà esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi. L’accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei seguenti limiti percentuali da applicarsi all’importo netto contrattuale secondo quanto dall’art. 3, comma 12, dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l’art. 3 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
Mancata consegna. Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l9importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. • Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione. • La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante(1) ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto. Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a $MANUAL$, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3: • 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; • 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro; • 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro. La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell9istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l9esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell9importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante. Se l'istanza di recesso non viene accolta(2), si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Mancata consegna passa per l'Autorità, al momento della
Mancata consegna. Per la consegna è necessaria la presenza del Cliente o di un suo incaricato all'indirizzo ed all'orario indicato nell'ordine. Se il Cliente (o la persona incaricata) non è presente, oppure non sia nella possibilità di pagare la spesa, l'ordine si intenderà annullato ed al Cliente verrà addebitato (a titolo di penale, anche su spesa successiva) il costo della consegna e quello dei prodotti non più alienabili a terzi (ad es. i prodotti alimentari freschi e deperibili); la direzione valuterà l’eventuale esclusione del cliente dal servizio di consegna.
Mancata consegna. Qualora l’Appaltatore non effettuasse, in tutto o in parte, la consegna della fornitura richiesta, o consegnasse in ritardo rispetto a data e ora stabilite, AMES SpA, senza darne preventiva comunicazione all’Appaltatore stesso, si riserva la facoltà di provvedere all’acquisto da altra ditta di quanto necessario, anche per qualità e prezzo superiore a quello contrattuale. In tale caso, fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente schema di contratto, l’Appaltatore sarà tenuta a rifondere ad AMES SpA i maggiori costi sostenuti.
Mancata consegna. 7.1 La quantità riferita a ciascuna consegna di Beni, come registrata dall’Azienda al momento dell’uscita della merce dai locali dell’Azienda sarà prova conclusiva della quantità ricevuta dall’Acquirente alla consegna, salvo che l’Acquirente possa fornire prove conclusive del contrario.
Mancata consegna. Il Cliente dovrà segnalare per iscritto a Miraclon eventuali richieste relative a una Mancata consegna o alla fattura entro sette (7) giorni dalla data della fattura relativa ai Beni.