Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivo. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivocausa, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivocausa. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
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Samples: Accordo Di Collaborazione, c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivo. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno han-no determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiestari-chiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato giu-stificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo mo-tivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale l'in-tervento dell'Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo Accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licen-ziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia conte-stuale a quella del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni rias-sunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materiama-teria.
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Samples: CCNL Scuola
Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivomoti- vo. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratorelavorato- re. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo mo- tivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra ex- tra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso attra- verso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo ac- cordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamentoli- cenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
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Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivo. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
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Samples: CCNL Agidae 2002 2005
Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivocausa, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivocausa. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratorelavorato- re. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo mo- tivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra ex- tra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso attra- verso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo ac- cordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del li- cenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
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Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivo. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi mo- tivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato giusti- ficato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale sinda- cale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento licen- ziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
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