Common use of Disciplina della proroga Clause in Contracts

Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.

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Samples: Ipotesi Di Accordo CCNL Fism 2002 2005, Bozza Di Ipotesi Di Piattaforma CCNL Fism 2002 2005

Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa stesso livello per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.

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Samples: www.cislscuola.it

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può puo` essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La In questi casi la proroga è ammessa, e` ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività atti- vita` lavorativa per la quale il contratto è e` stato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere potra` es- sere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.

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Samples: sintesi.provincia.milano.it

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La In questi casi la proroga è ammessa, e' ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività attivita' lavorativa per la quale il contratto è e' stato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto rap- porto a termine non potrà potra' essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.

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Samples: www.confetra.com

Disciplina della proroga. c. 1 - Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La In questi casi la proroga è ammessa, ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.c.1 – identico

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Samples: www.unci.eu

Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La In questi casi la proroga è ammessa, ammessa una sola volta, volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.

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Samples: www.unirc.it