RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE Clausole campione

RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. E’ data facoltà d’iscrizione anche a coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, con una durata maggiore di 6 mesi, i quali potranno contribuire a FONDSARA tramite conferimento esplicito del Trattamento di Fine Rapporto ed un eventuale contributo a proprio carico nelle misure previste all’art. 20 punto 3. E’ da intendere che in caso di adesione non spetterà la contribuzione prevista, da parte della Società datrice di lavoro, se non in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità. Qualora il rapporto di lavoro a termine venga trasformato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, il contributo aziendale previsto sarà riconosciuto retroattivamente, sino ad un massimo di 36 mesi calcolati tra, la data di trasformazione del rapporto di lavoro e quella di adesione esplicita al FONDSARA avvenuta durante il suddetto rapporto. Nel caso in cui il dipendente, al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato risulti iscritto con il solo versamento del TFR, al fine di aver diritto al contributo aziendale il dipendente dovrà versare almeno il contributo individuale minimo (pari allo 0,75%).
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. In relazione con quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede quale forma comune di rapporto di lavoro il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nel rispetto delle successive norme contrattuali, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal testo di legge.
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Strut- ture Associative è a tempo indeterminato. 2. É consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.lgs. 81/2015 e s.m.i, nonché legge n.85/2023 nel rispetto delle successive norme contrattuali:
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti è a tempo indeterminato. 2. È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018 e s.m.i. (i) Apposizione del termine e durata massima 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 19 e ss. del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a 24 mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Inoltre: − qualora il numero delle proroghe sia superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato; − concorrono al raggiungimento del limite massimo di durata previsto dalla normativa vigente anche i periodi di lavoro prestati, tra il medesimo Ente e lavoratore, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. 4. L’apposizione del termine, in ogni caso, è priva di effetto se non risulta da atto scritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del rapporto e, ove previste dalla vigente normativa, le condizioni. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro il primo giorno lavorativo in cui ha inizio la prestazione. 5. Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. e fermo restando il limite complessivo previsto dall’art. 38 “Percentuali complessive di ammissibilità”, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Ente al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Enti che occupano più di 3 dipendenti; per gli Enti che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori ed i contratti di collaborazione. 6. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno. 7. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività o di nuove convenzioni con enti pubblici e privati per un periodo di 12 mes...
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Organizzazioni è a tempo indeterminato. 2. E’ consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs 81/2015 e s.m.i, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE. A. PARTE OPERAI: 1. Ai sensi dell’articolo 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, nonché dall’articolo 8 bis del D.L. 29/01/83, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 25/3/83, n. 79, nell’ipotesi sotto specificate è consentito instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato: a. attività di prevenzione e lotta contro incendi boschivi: 50% rispetto alla forza lavoro occupata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; a. lavori di apertura ripulitura di fasce parafuoco: 35% rispetto alla forza lavoro occupata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; a. lavori di piantagione: 35% rispetto alla forza lavoro occupata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Il numero delle assunzioni da effettuare, derivate dalle percentuali stabilite al precedente comma deve essere ripartito proporzionalmente rispetto al numero degli operai a tempo indeterminato occupati presso ciascun ufficio preposto all’esecuzione dei lavori rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.

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  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.