Disciplina delle mansioni. Articolo 2013 codice civile: vecchio testo 1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte 2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, egli può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale (operaio, impiegato o quadro). 3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, se necessario, dall’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. 4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi. 5. Nelle ipotesi di cui al 2° e 4° comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. 6. Nelle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle 7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi (sinora 3 anche non continuativi). 8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al 2° e 4° comma e fermo quanto disposto al 6° comma, ogni patto contrario è nullo.
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Samples: Contratti Di Lavoro
Disciplina delle mansioni. Articolo 2013 codice civile: vecchio testo
1. Il lavoratore deve essere adibito alle presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:
a. all’interno delle categorie B e D, le quali è stato assunto o a mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la seguente declaratoria:
b. all’interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore.c. le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni riconducibili svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello e categoria legale ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, egli può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale (operaio, impiegato o quadro).
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, se necessario, dall’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioniappartenenza.
4. Ulteriori ipotesi Il conferimento delle mansioni superiori di assegnazione cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a. vacanza di mansioni appartenenti al livello posto in organico, per non piu di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi.sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;
5b. sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. Nelle Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2° e 4° comma, il mutamento e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. In nessun caso lo svolgimento di mansioni è comunicato per iscrittosuperiori rispetto alla qualifica di appartenenza, a pena di nullità, e puo' comportare il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi (sinora 3 anche non continuativi).
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al 2° e 4° comma e fermo quanto disposto al 6° comma, ogni patto contrario è nullo.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Disciplina delle mansioni. Articolo 2013 codice civile: vecchio testo20/11/2018
Art. 1. L’art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente c. 1 Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o «o» a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito o «ovvero» a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, egli può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale (operaio, impiegato o quadro).
3. Il concetto di equivalenza professionale – che prima era riferito al patrimonio professionale del dipendente, a prescindere dal livello contrattuale di inquadramento – ora è invece rimesso proprio alla disciplina del contratto collettivo, essendo consentito il mutamento di delle mansioni è accompagnato, se necessario, dall’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al del lavoratore tra quelle indicate nello stesso livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi.
5del CCNL 20/11/2018 L’art. Nelle ipotesi 3, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 riscrive il concetto di equivalenza delle mansioni, ora riferita esclusivamente al livello contrattuale di inquadramento. Ultimo aggiornamento 16/9/017 36 Ne consegue che l’adibizione a mansioni diverse ma equivalenti: -è sempre lecita nella sfera dello stesso livello contrattuale - è ora completamente slegata da valutazioni su professionalità e competenze del lavoratore. Il risultato è un potere datoriale di ius variandi (unilaterale) più ampio rispetto alla previsione normativa precedente. Ultimo aggiornamento 16/9/017 37 Non è raro il caso in cui al 2° lavoratore vengano assegnate mansioni promiscue (polivalenti e 4° comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione varie). In questo caso la scelta del corretto livello di inquadramento avverrà facendo riferimento alla mansione esercitata con carattere di prevalenza, intesa come mansione primaria e caratterizzante l’attività del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6prestatore. Nelle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori Pertanto il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitivache sporadicamente svolga mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello assegnatogli, salva diversa volontà non necessariamente dovrà essere definitivamente inquadrato nel nuovo livello superiore Ultimo aggiornamento 16/9/017 38 Ultimo aggiornamento 16/9/017 39 Art. 1. L’art. 2103 del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi (sinora 3 anche non continuativi).
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al 2° e 4° comma e fermo quanto disposto al 6° comma, ogni patto contrario codice civile è nullo.sostituito dal seguente
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Samples: Master in Diritto Del Lavoro
Disciplina delle mansioni. Articolo 2013 codice civile: vecchio testo
1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito o ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, egli lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale (operaio, impiegato o quadro).
3legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, se ove necessario, dall’obbligo dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
5. Nelle ipotesi di cui al 2° secondo e 4° al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’art. all’articolo 2113, co. 4quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle
7delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali collettivi o, in mancanza, dopo 6 sei mesi continuativi (sinora 3 anche non continuativi).
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9. Salvo Xxxxx che ricorrano le condizioni di cui al 2° secondo e 4° al quarto comma e fermo quanto disposto al 6° sesto comma, ogni patto contrario è nullo».
2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato.
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Disciplina delle mansioni. Articolo 2013 codice civile: vecchio testo
1. Il lavoratore dipendente deve essere adibito alle mansioni mansio- ni per le quali è stato assunto o alle mansioni consi- derate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dal presente contratto, ovvero a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore ricomprese nella diversa area di inquadra- mento che abbia successivamente acquisito per effet- to dello sviluppo professionale o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolteprocedure concor- suali o selettive.
2. In caso presenza di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla effettive esigenze di servizio e con il consenso del dipendente, allo stesso possono essere affidate mansioni inerenti ad un profilo profes- sionale diverso della posizione economico- professionale di appartenenza, purché il dipendente sia in possesso dei requisiti culturali o dell’anzianità richiesti e vi sia la necessaria vacanza. Dopo un perio- do di sei mesi di servizio effettivo e previa relazione positiva del lavoratoreresponsabile della struttura, egli può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale (operaio, impiegato o quadro)è disposto l’inquadramento nel nuovo profilo professionale.
3. Il mutamento Si considera svolgimento di mansioni è accompagnatosuperio- ri ai fini del presente articolo soltanto l’attribuzione in modo prevalente, se necessariosotto il profilo qualitativo, dall’obbligo formativoquan- titativo e temporale, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto dei compiti propri di assegnazione delle nuove mansionidette man- sioni.
4. Ulteriori ipotesi Nell’ambito del nuovo sistema di assegnazione di classifica- zione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere superiori” quelle ricomprese nelle posizioni economico-professionali dell’area im- mediatamente superiore e per il personale inserito nelle posizioni economico-professionali A1 e B1 lo svolgimento delle mansioni previste dai contratti collettivirispettivamente per le posizioni economico-professionali A2 e B3.
5. Nelle ipotesi Per obiettive esigenze di cui al 2° e 4° comma, servizio il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, o avanti alle commissioni di certificazione, possono dipenden- te può essere stipulati accordi individuali di modifica delle
7. Nel caso di assegnazione adibito a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitivanei seguen- ti casi: - vacanza di posto in organico, salva diversa volontà per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi (sinora 3 anche non continuativi).
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al 2° e 4° comma e fermo quanto disposto al 6° comma, ogni patto contrario è nullo.posto vacante;
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Samples: Contratto Collettivo