Disciplina previdenziale. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui alla art. 7 del D.L. 12/09/1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/1983 n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’art. 20 del testo Unico delle Norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30/05/1955 n. 797, e successive modificazioni, gli Assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’art. 26 del citato Testo Unico, è sostituito dal seguente: ”Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui spettano gli assegni a norma dell’art. 2”: La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal presente CCNL per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente punto è stabilita con le modalità di cui al punto 1). Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione
Disciplina previdenziale. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base di calcolo dei contributi contri- buti previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando rap- portando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero gior- naliero di cui alla artall’art. 7 del D.L. 12/09/1983 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/1983 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così co- sì ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal presente CCNL C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale settima- nale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni as- segni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque qua- lunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’art. 20 del testo Unico delle Testo unico del- le Norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30/05/1955 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli Assegni assegni per il nucleo familiare sono corrisposti cor- risposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’art. 26 del citato Testo Unicouni- co, è sostituito dal seguente: ”“Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui spettano gli assegni a norma dell’art. 2”: . La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la- voro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal presente CCNL C.C.N.L. per il corrispondente rapporto rap- porto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente punto è stabilita con le modalità di cui al punto 1). Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente proporzionalmente, all’orario effettivamente svolto svolto, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Appears in 1 contract
Disciplina previdenziale. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui alla art. 7 del D.L. 12/09/1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/1983 n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno. – Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’art. 20 del testo Unico delle Norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30/05/1955 n. 797, e successive modificazioni, gli Assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’art. 26 del citato Testo Unico, è sostituito dal seguente: ”Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui spettano gli assegni a norma dell’art. 2”: – La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal presente CCNL per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente punto è stabilita con le modalità di cui al punto 1). – Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Appears in 1 contract