Common use of Disposizioni amministrative Clause in Contracts

Disposizioni amministrative. 1. Gli agenti pagatori riscuotono l’imposta al momento dell’accredito del reddito o della realizzazione dell’utile e la trasferiscono entro due mesi dalla fine dell’anno civile all’autorità competente svizzera. Congiuntamente al trasferimento, gli agenti pagatori svizzeri comunicano all’autorità competente svizzera la ripartizione, con- formemente alla presente Parte, degli importi fiscali riscossi nelle diverse categorie di ricavi e utili da capitale. 2. L’agente pagatore svizzero calcola l’imposta in lire sterline la riscuote e la trasfe- risce all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determi- nanti per il calcolo. 3. L’autorità competente svizzera trasferisce l’imposta all’autorità competente bri- tannica in un solo pagamento in lire sterline entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale. 4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 22, l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 22 entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale all’autorità competente svizzera. Questa le trasmette automaticamente all’autorità competente britannica una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale.

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Disposizioni amministrative. 1. Gli agenti pagatori riscuotono l’imposta al momento dell’accredito del reddito o della realizzazione dell’utile e la trasferiscono entro due mesi dalla fine dell’anno civile all’autorità competente svizzera. Congiuntamente al trasferimento, gli agenti pagatori svizzeri comunicano all’autorità competente svizzera la ripartizione, con- formemente alla presente Parte, degli importi fiscali riscossi nelle diverse categorie di ricavi e utili da capitale. 2. L’agente pagatore svizzero calcola l’imposta in lire sterline la riscuote e la trasfe- risce all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito ge- stito in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determi- nanti determinanti per il calcolo. 3. L’autorità competente svizzera trasferisce l’imposta all’autorità competente bri- tannica in un solo pagamento in lire sterline entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale. 4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 22, l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 22 entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale all’autorità competente svizzera. Questa le trasmette automaticamente all’autorità competente britannica una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale.

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Samples: Protocollo

Disposizioni amministrative. 1. Gli agenti pagatori riscuotono prelevano l’imposta al momento dell’accredito del reddito o della realizzazione dell’utile e la trasferiscono entro due mesi dalla fine dell’anno civile all’autorità competente svizzera. Congiuntamente al trasferimento, gli agenti pagatori svizzeri comunicano all’autorità competente svizzera la ripartizione, con- formemente alla presente Parte, degli importi fiscali riscossi prelevati nelle diverse categorie di ricavi e utili da capitale. 2. L’agente pagatore svizzero calcola l’imposta in lire sterline la riscuote preleva e la trasfe- risce all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito gesti- to in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determi- nanti determinanti per il calcolo. 3. L’autorità competente svizzera trasferisce l’imposta all’autorità competente bri- tannica in un solo pagamento in lire sterline entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale. 4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 22, l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al all’articolo 22 paragrafo 3 dell’articolo 22 entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale all’autorità competente svizzera. Questa le trasmette automaticamente all’autorità competente britannica una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale.

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Samples: Fiscal Cooperation Agreement

Disposizioni amministrative. 1. Gli agenti pagatori riscuotono L’agente pagatore svizzero trasferisce l’imposta riscossa conformemente alla Parte 3 della presente Convenzione al momento dell’accredito del reddito o della realizzazione dell’utile e la trasferiscono entro più tardi due mesi dalla dopo la fine dell’anno civile all’autorità fiscale della Svizzera alla competente autorità svizzera. Congiuntamente al trasferimento, gli agenti pagatori svizzeri comunicano all’autorità competente svizzera la ripartizione, con- formemente alla presente Parte, La dichiarazione viene effettuata tramite una distinta separata degli importi fiscali riscossi nelle diverse categorie ammontari d’imposta di ricavi cui ai para- grafi 1 e utili da capitale2 dell’articolo 17. 2. L’autorità competente svizzera trasmette questa imposta al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera con un versamento all’autorità compe- tente austriaca, trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento. 3. L’agente pagatore svizzero calcola l’imposta in lire sterline la riscuote euro e la trasfe- risce deduce gli ammontari d’imposta di cui ai paragrafi 1e 2 dell’articolo 17 e li trasferisce all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs Tele- kurs SA per i giorni di riferimento determi- nanti determinanti per il calcolo. 3. L’autorità Il trasferimento dell’autorità competente svizzera trasferisce l’imposta all’autorità competente bri- tannica austriaca è pure effettuato in un solo pagamento in lire sterline entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscaleeuro. 4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 22, 20 l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 2 dell’articolo 22 entro 20 al più tardi tre mesi dalla dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera all’autorità competente svizzera. Questa le trasmette sviz- zera, che automaticamente all’autorità competente britannica una volta all’anno, entro al più tardi sei mesi dalla dopo la fine dell’anno fiscale.fiscale della Svizzera, le trasmette all’autorità competente austriaca.6

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Samples: Convenzione

Disposizioni amministrative. 1. Gli agenti pagatori riscuotono l’imposta al momento dell’accredito del reddito o della realizzazione dell’utile e la trasferiscono entro due mesi dalla fine dell’anno civile all’autorità competente svizzera. Congiuntamente al trasferimento, gli agenti pagatori svizzeri comunicano all’autorità competente svizzera la ripartizione, con- formemente alla presente Parte, degli importi fiscali riscossi nelle diverse categorie di ricavi e utili da capitale. 2. L’agente pagatore svizzero calcola l’imposta in lire sterline la riscuote e la trasfe- risce all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito gesti- to in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determi- nanti determinanti per il calcolo. 3. L’autorità competente svizzera trasferisce l’imposta all’autorità competente bri- tannica in un solo pagamento in lire sterline entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale. 4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 22, l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 22 entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale all’autorità competente svizzera. Questa le trasmette automaticamente all’autorità competente britannica una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale.

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Samples: Convenzione