Periodo transitorio Clausole campione

Periodo transitorio. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono designati dalla parte datoriale. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto di 2 membri, di cui 1 uno in rappresentanza delle Imprese e 1 in rappresentanza del lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all ' approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
Periodo transitorio. Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019. Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 sia quello approvato con il presente provvedimento. A partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il presente provvedimento.
Periodo transitorio. L’ultimo capoverso della circolare n.17/2018 del Ministero del Lavoro, infine, prende atto che “nel rilevare che l’intervento di riforma ha inteso estendere il regime del contratto a termine anche ai rapporti di lavoro in somministrazione a termine, si può ritenere in base ad una lettura
Periodo transitorio. 11.3.1. Il Periodo Transitorio avrà inizio al completamento del subentro ed avrà durata pari a 12 mesi. Durante il Periodo Transitorio saranno condotte congiuntamente da Amministrazione e Fornitore attività specifiche aventi come obiettivo: − l’implementazione ed il collaudo, entro un massimo di 60 (sessanta) giorni solari dall’avvio del periodo transitorio, del Sistema di Monitoraggio e Controllo (SMC); − la raccolta e la storicizzazione dei dati di dettaglio sulle prestazioni del sistema e delle funzioni informatizzate; − la definizione dettagliata delle procedure per l’applicazione dei limiti di garanzia e di pianificazione dei fabbisogni di evoluzione infrastrutturale. La descrizione delle procedure che saranno seguite per il conseguimento dei suddetti obiettivi è contenuta nella sezione 3.5 del Disciplinare Tecnico.
Periodo transitorio. È previsto un periodo transitorio di 120 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, durante il quale il gestore uscente trasferirà progressivamente all’Aggiudicatario la gestione delle linee, il parco mezzi ed il personale in organico. Durante l’intero periodo transitorio di 120 giorni il servizio di trasporto sarà svolto secondo il programma di esercizio di cui all’Allegato IV e nel rispetto di quanto di seguito previsto. All’interno di tale periodo vi sarà la 1° fase, di 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, durante la quale dovranno essere attivate contestualmente, in un’unica soluzione, almeno 6 linee. Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine ATAC applicherà, a titolo di penale, una riduzione sul corrispettivo omnicomprensivo del trimestre di riferimento pari ad euro 3.000,00. La 2° fase, decorrente dal 46° giorno dalla data di sottoscrizione del contratto sino allo scadere del periodo transitorio di cui sopra, dovrà essere sviluppata dall’Aggiudicatario mediante un programma scadenzato che sarà posto all’attenzione di ATAC entro il termine di scadenza della 1°fase. Durante l’intero periodo transitorio non si applica quanto previsto nei paragrafi 6.7 circa il decremento dell’indice di regolarità mensile e nel paragrafo 6.9 in caso di corsa non effettuata o effettuata parzialmente. Allo scadere del termine essenziale previsto nel 1° capoverso e cioè allo scadere del 120° giorno a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, si applicherà quanto previsto dal capitolo 18 del presente Capitolato.
Periodo transitorio. Appare, a commento, dell’art. 1 del D.L. n. 87/2018, utile sottolineare le disposizioni contenute nel comma 2 che, rispetto al testo originario che non prevedeva alcun periodo transitorio, è cambiata con l’emendamento introdotto alla Camera. Ora si afferma che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data del 14 luglio, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”. Il testo si riferisce ai contratti a termine ma i maggiori commentatori, correlando l’art. 2 del provvedimento con l’art. 1, comma 1, ritengono che tale periodo transitorio trovi applicazione anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato, cosa che con la circolare n. 17/2018, emanata nell’ultimo giorno di vigenza del periodo “transitorio”, ha ammesso anche il Ministero del Lavoro.
Periodo transitorio. Quando l'autorizzazione temporanea all'immissione in commercio di un medicinale è sospesa o revocata per motivi diversi dalla sicurezza del medicinale, o se l'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio in questione cessa di essere valida, gli Stati membri possono, in circostanze eccezionali, prevedere un periodo transitorio per la fornitura del medicinale ai pazienti già trattati con lo stesso.
Periodo transitorio. Nelle more delle operazioni di accreditamento definitivo, da completare entro il 31.12.2009: - restano sospese le prescrizioni di cui al punto 1; i competenti uffici delle AASSLL programmano controlli periodici sulle strutture che erogano prestazioni R, a garanzia della qualità delle prestazioni rese; - possono erogare prestazioni R con oneri a carico del SSR le strutture: • in possesso di accreditamento provvisorio per il settore specialistico cui sono state associate le prestazioni R che si intendono erogare; • che abbiano presentato istanza di accreditamento istituzionale ai sensi del Regolamento n. 1 del 22 giugno 2007. CODICE SETTORE DESCRIZIONE PRESTAZIONE PRESCRIVIBILITA' 90.02.2 A1 ACIDO CITRICO 90.03.3 A1 ACIDO SIALICO 90.04.1 X0/XXX XXXXXXXXXX (ADH) 90.07.1 A1/TOSSICOLOGIA ALLUMINIO [S/U] 90.07.2 A1 AMINOACIDI DOSAGGIO SINGOLO [S/U/Sg/P] 90.07.3 A1 AMINOACIDI TOTALI [S/U/Sg/P] 90.11.3 A1/TOSSICOLOGIA CADMIO 90.16.5 A1/TOSSICOLOGIA CROMO 90.18.5 A1 ERITROPOIETINA 90.21.2 A1 FATTORE NATRIURETICO ATRIALE
Periodo transitorio. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018 aveva stabilito l’applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di lavoro a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. In sede di conversione l’originaria previsione del citato comma 2 è stata modificata unicamente con riferimento al regime dei rinnovi e delle proroghe, prevedendo che per tali fattispecie la nuova disciplina trovi applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, volendo in tal modo sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti. Fino a tale data, pertanto, le proroghe e i rinnovi restano disciplinati dalle disposizioni del d.lgs. n. 81/2015, nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 87. Terminato il periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione, dalla data del 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi). Infine, nel rilevare che il decreto-legge n. 87 ha esteso il regime del contratto a tempo determinato anche ai rapporti di lavoro in somministrazione a termine, si può ritenere - in base ad una lettura sistematica - che tale periodo transitorio trovi applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. È infatti ragionevole concludere che i più stringenti limiti introdotti rispetto alla disciplina previgente operino gradualmente, sia nei confronti dei rapporti di lavoro a termine che nei confronti dei rapporti di somministrazione a termine. Xxxxxx xx Xxxxxxxx
Periodo transitorio. Attesa la novità della materia, la prima liquidazione degli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata successivamente al secondo semestre 2018 per evitare di incorrere in errori e al fine di testare la correttezza delle disposizioni alla luce degli orientamenti che matureranno .