Periodo transitorio Clausole campione

Periodo transitorio. Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il …………….. lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo precedente. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
Periodo transitorio. 11.3.1. Il Periodo Transitorio avrà inizio al completamento del subentro ed avrà durata pari a 12 mesi. Durante il Periodo Transitorio saranno condotte congiuntamente da Amministrazione e Fornitore attività specifiche aventi come obiettivo: − l’implementazione ed il collaudo, entro un massimo di 60 (sessanta) giorni solari dall’avvio del periodo transitorio, del Sistema di Monitoraggio e Controllo (SMC); − la raccolta e la storicizzazione dei dati di dettaglio sulle prestazioni del sistema e delle funzioni informatizzate; − la definizione dettagliata delle procedure per l’applicazione dei limiti di garanzia e di pianificazione dei fabbisogni di evoluzione infrastrutturale. La descrizione delle procedure che saranno seguite per il conseguimento dei suddetti obiettivi è contenuta nella sezione 3.5 del Disciplinare Tecnico.
Periodo transitorio. Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019. Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 sia quello approvato con il presente provvedimento. A partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il presente provvedimento.
Periodo transitorio. L’ultimo capoverso della circolare n.17/2018 del Ministero del Lavoro, infine, prende atto che “nel rilevare che l’intervento di riforma ha inteso estendere il regime del contratto a termine anche ai rapporti di lavoro in somministrazione a termine, si può ritenere in base ad una lettura
Periodo transitorio. Appare, a commento, dell’art. 1 del D.L. n. 87/2018, utile sottolineare le disposizioni contenute nel comma 2 che, rispetto al testo originario che non prevedeva alcun periodo transitorio, è cambiata con l’emendamento introdotto alla Camera. Ora si afferma che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data del 14 luglio, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”. Il testo si riferisce ai contratti a termine ma i maggiori commentatori, correlando l’art. 2 del provvedimento con l’art. 1, comma 1, ritengono che tale periodo transitorio trovi applicazione anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato.
Periodo transitorio. (1) [Possibilità di concedere un periodo transitorio] Fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione può, se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo. (2) [Notifica di un periodo transitorio] La parte contraente notifica all’Ufficio internazionale il periodo transitorio con­ cesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.
Periodo transitorio. 1. Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito «Bulgaria», avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea, e al più tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea. 2. I riferimenti al «secondo periodo transitorio» fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
Periodo transitorio. 1. Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Romania avrà soddi- sfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea. 2. I riferimenti al «secondo periodo transitorio» fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Romania, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
Periodo transitorio. 1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure indette successivamente alla sua approvazione. 2. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno comunque remunerati secondo quanto previsto dal presente regolamento, a
Periodo transitorio. A decorrere dal 3 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014 è possibile presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oltre al modello di cui al punto 1.1, anche il Modello 69, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011.