Disposizioni in materia di contrattazione integrativa. 1. Le Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 4 del CCNL del 17 ottobre 2008, al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiettivi prioritari di ciascuna Azienda. 2. Nell’ambito della Conferenza Permanente, istituita presso le Regioni ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 3 novembre 2005, si provvederà a verificare gli andamenti della contrattazione integrativa allo scopo di analizzarne i risultati ed individuare gli eventuali elementi ostativi alla concreta attuazione della stessa. Nei casi di mancato avvio delle trattative, la Conferenza potrà, inoltre, formulare proposte e fornire indicazioni al fine di favorire l’attivazione delle stesse da parte dell’Aziende. 3. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i l’ARAN evidenzia le eventuali criticità in relazione alla contrattazione integrativa delle Aziende o degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito del rapporto annuale, da inviare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’Economia e finanze, nonché al Comitato di settore.
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