DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse. Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili). I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione. Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali. Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà a darne comunicazione all’interessato. In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000.
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DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te dipendente consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse. Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione sospensione del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co carico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi nell'ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva dall'effettiva prestazione dell’attività dell'attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili). I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so presso il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione. Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali. Decorsi quattro anni dall’inizio dall'inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva preventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione all'Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione L'Organizzazione sindacale provve- derà provvederà a darne comunicazione all’interessatoall'interessato. In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 dall'11 luglio 2000.
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DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te dipen- dente consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna cia- scuna delle stesse. Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co carico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura mi- sura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività dell’at- tività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili). I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima me- desima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so presso il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione. Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacalisinda- cali. Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo me- desimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva preventi- va comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione all’Organiz- zazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà provvederà a darne comunicazione all’interessato. In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000.
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DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te dipendente consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse. Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione sospensione del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co carico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili). I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so presso il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione. Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali. Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva preventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà provvederà a darne comunicazione all’interessato. In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000. Art. 32 CONTROVERSIE INDIVIDUALI Per l’esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l’Organizzazione sindacale dei Consorzi e l’Organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato. L’esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge. La data e la sede della riunione per l’esperimento del tentativo di conciliazione vengono determinate d’accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate. La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell’istanza avanzata dall’Organizzazione sindacale che rappresenta il dipendente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
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DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse. Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili). I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione. Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacalisinda- cali. Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà a darne comunicazione all’interessato. In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000.
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DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te dipendente consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse. Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione sospensione del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co carico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili). I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so presso il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione. Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali. Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva preventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà provvederà a darne comunicazione all’interessato. In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000.
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DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te dipendente consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse. Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione sospensione del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co carico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi nell'ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva dall'effettiva prestazione dell’attività dell'attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili). I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so presso il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione. Il A decorrere dal 1° agosto 1994 il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali. Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà chiedere i distacchi sindacali a darne comunicazione all’interessato. In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000rotazione tra i Consorzi.
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