Disciplina comune. Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati. La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l’applicazione di penali. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Contraente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione
Disciplina comune. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le al- tre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qua- lora l’azienda disponga di capacità formativa interna. La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualita- tivamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimen- sioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le ini- ziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un docu- mento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livel- lo interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
Disciplina comune. Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul la- voro e la tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica: - attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati confor- memente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi; - attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività dell’officina meccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione; - informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti; - curare che il personale dell’officina meccanica osservi tutte le nor- me vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute ed usi i dispo- stivi di protezione individuale messi a disposizione; - compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le neces- sarie misure preventive e/o protettive; - informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi speci- fici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e defini- re le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione; - contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi. Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Disciplina comune. 1. Gli obblighi di didattica frontale dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell’anno accademico oggetto dell’ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell’anno accademico e successivamente all’approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento, nel corso del triennio, della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all’art. 10.
2. Ai ricercatori con contratto junior o senior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell’ambito dei sopracitati corsi di studio.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per i ricercatori di Area medica di entrambe le tipologie lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro in attuazione di quanto previsto dall’art. 4-bis.
Disciplina comune. L’art. 28 del Ccnl definisce, nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 42 del d.lgs. n. 81/2015, un nucleo di regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato sopra menzionate.
Disciplina comune. Xxxxx restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il perio- do di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indetermi- nato, verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del pe- riodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, il piano formativo individuale il cui schema si allega al pre- sente ccnl unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell’attivi- tà formativa (Allegato n. 3). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente ccnl in quanto applicabili. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio al- meno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di la- voro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consen- tita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendi- stato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria Concreto di cui all’art. 61 del presente ccnl.
Disciplina comune. Il comma 2 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 47 stabilisce che ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del D.Lgs. n. 124 si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7, del D.Lgs. n. 47 al cui commento si rinvia.
Disciplina comune. Capacità di tenuta e aggiornamento del libro magazzino. • Capacità di stesura del libro inventario. • Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le quantità di materiali in movimento da e per la sede centrale. • Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi. • Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni as- segnate e capacità di archiviazione, secondo le disposizioni impartite da superiori professionalità. • Graduale acquisizione di capacità di suddividere e destinare ai singoli re- parti la documentazione in arrivo. • Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree funzionali dell’azienda. • Controllo e verifica della fatturazione.
Disciplina comune. Conoscere la struttura e i processi generali dell’attività aziendale e le fasi operative tipiche del ruolo quali: - la struttura dell’attività commerciale e le responsabilità ad essa af- fidate; - le tecniche di pianificazione commerciale utilizzate; - gli elementi basilari della contrattualistica, con particolare riferi- mento ai contratti di compravendita, somministrazione, trasporto, assicurazione. • Acquisire tecniche e capacità professionali e personali al fine di con- seguire gli obbiettivi tipici della funzione commerciale quali: - interpretare le logiche di mercato; - saper rappresentare l’offerta di servizi e prodotti dell’azienda anche dal punto di vista tecnico; - essere in grado di individuare le soluzioni tecniche ed economiche più adatte al cliente e di risolvere i problemi in modo efficace e coerente. • Conoscere i principi delle relazioni interpersonali e comunicazione ef- ficace. • Gestire i rapporti post-vendita ed essere in grado di affrontare even- tuali criticità subentrate in fase di consegna o applicazione dei pro- dotti venduti. • Curare la regolarità dei pagamenti da parte dei clienti. • Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali assegnati e di contribuire al raggiungimento di quelli di gruppo. • Saper lavorare in un team di lavoro.
Disciplina comune. Profilo di riferimento