Disciplina comune Clausole campione

Disciplina comune. Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati. La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l’applicazione di penali. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Contraente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione
Disciplina comune. Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumen- to idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento del- le mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure profes- sionali, sia presenti che nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavo- ratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continua- no ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui riconfer- mate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli pre- visti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che ve- nissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Re- sta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999.
Disciplina comune. 1. Gli obblighi di didattica frontale dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell’anno accademico oggetto dell’ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell’anno accademico e successivamente all’approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento, nel corso del triennio, della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all’art. 10.
Disciplina comune. Titolo I
Disciplina comune. Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul la- voro e la tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica: - attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati confor- memente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi; - attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività dell’officina meccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione; - informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti; - curare che il personale dell’officina meccanica osservi tutte le nor- me vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute ed usi i dispo- stivi di protezione individuale messi a disposizione; - compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le neces- sarie misure preventive e/o protettive; - informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi speci- fici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e defini- re le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione; - contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi. Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Disciplina comune. L’art. 28 del Ccnl definisce, nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 42 del d.lgs. n. 81/2015, un nucleo di regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato sopra menzionate.
Disciplina comune. 1.1. Requisiti di adesione ai Servizi Tecnologici, condizioni e termini
Disciplina comune. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonchè i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi. Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli artt. 35 e 36, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima. Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti della L. 18 aprile 1962, n. 230. Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta. Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico. Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati. Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'e...
Disciplina comune. Il comma 2 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 47 stabilisce che ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del D.Lgs. n. 124 si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7, del D.Lgs. n. 47 al cui commento si rinvia.
Disciplina comune. Per il presente Istituto Trenord applica quanto disciplinato al punto 1 dell’Art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003,