Disciplina comune Clausole campione

Disciplina comune. Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati. La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l’applicazione di penali. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Contraente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione
Disciplina comune. 1. Gli obblighi di didattica frontale dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell’anno accademico oggetto dell’ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell’anno accademico e successivamente all’approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento, nel corso del triennio, della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all’art. 10. 2. Ai ricercatori con contratto junior o senior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell’ambito dei sopracitati corsi di studio. 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22della legge 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 4. Per i ricercatori di Area medica di entrambe le tipologie lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro in attuazione di quanto previsto dall’art. 4-bis.
Disciplina comune. Verificare l’effettuazione di quanto previsto nelle azioni correttive / preventive e redigere il rapporto sull’efficacia degli interventi attuati. • Conoscere tutte le procedure, metodologie e standards di riferi- mento per tutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti i materiali del processo produttivo del cemento, acque e combustibili. • Promuovere e assicurare la formazione del personale di stabilimen- to coinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semila- vorati e prodotti finiti. • Eseguire tutte le analisi e i controlli previsti nel normale piano dei controlli ed eventuali controlli straordinari del ciclo di produzione. • Assicurare la registrazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi al sistema di controllo della qualità. • Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di labo- ratorio sia delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo. • Intrattenere i rapporti con l’“ITC” e gli altri enti di certificazione. • Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vi- genti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale del laboratorio chimico: - attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati con- formemente a quanto richiesto dalla normativa vigente e in coe- renza con il processo di valutazione dei rischi; - attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività del labo- ratorio chimico, controllandone nel tempo la loro corretta appli- cazione; - informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione; - curare che il personale del laboratorio chimico osservi tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute xxxxxx- ste dalla natura del proprio lavoro e usi i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
Disciplina comune. A far data dall’1/1/2012, il lavoro supplementare è utilizzabile – a seguito di opzione del lavoratore - in alternativa al lavoro straordinario e viene effettuato su richiesta e autorizzazione del responsabile diretto. Il lavoro supplementare può essere effettuato dal personale a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature e xxxxx xxxx giornata xx xxxxxx anche dal personale che adotta il regime delle 2 timbrature. Il lavoro supplementare può essere effettuato anche dal personale a part time, assunto a tempo indeterminato o determinato. Per il personale a part time il lavoro supplementare viene utilizzato in ragione xx xxxxx di più intensa attività lavorativa e/o indifferibili esigenze di mercato. Il lavoro supplementare viene effettuato dopo aver completato le ore contrattualmente previste per quella giornata e dopo il xxxxxxx xxxxx fascia rigida d’orario. Le prestazioni di lavoro supplementare vengono riconosciute solo se di durata superiore a 15 minuti e sono conteggiate a multipli di 15 minuti. In presenza di un saldo negativo del monte ore flessibile, il conteggio delle ore di lavoro supplementare viene effettuato solo dopo aver compensato la flessibilità negativa. Il lavoro supplementare viene recuperato fruendo di permessi equivalenti alle prestazioni effettuate a frazioni minime di 15 minuti. I recuperi possono essere effettuati utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con il responsabile diretto, al di fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie. Quando il xxxxxxxx del lavoro supplementare avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare il rientro pomeridiano, il dipendente non ha diritto all’erogazione del xxxxx pasto. Il xxxxxxxx delle ore di lavoro supplementare deve essere effettuato di xxxxx entro il mese di dicembre dell’anno successivo, fatti xxxxx i casi di oggettiva difficoltà per i quali d’intesa con il responsabile diretto potrà essere riportato ulteriormente all’anno seguente. La programmazione del lavoro supplementare e le modalità del xxxxxxxx per gli uffici o i settori interessati all’attività che presentino fenomeni di “punte” di lavoro per periodi prolungati dovranno essere concordati fra le parti. Fino al 31/12/2011 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
Disciplina comune. L’art. 28 del Ccnl definisce, nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 42 del d.lgs. n. 81/2015, un nucleo di regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato sopra menzionate.
Disciplina comune. Il comma 2 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 47 stabilisce che ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del D.Lgs. n. 124 si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7, del D.Lgs. n. 47 al cui commento si rinvia.
Disciplina comune. 10.a Effetti della compensazione tra le parti
Disciplina comune. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Disciplina comune. 1. La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di contratto contenute nel presente titolo.
Disciplina comune. Conoscere la struttura e i processi generali dell’attività aziendale e le fasi operative tipiche del ruolo quali: - la struttura dell’attività commerciale e le responsabilità ad essa af- fidate; - le tecniche di pianificazione commerciale utilizzate; - gli elementi basilari della contrattualistica, con particolare riferi- mento ai contratti di compravendita, somministrazione, trasporto, assicurazione. • Acquisire tecniche e capacità professionali e personali al fine di con- seguire gli obbiettivi tipici della funzione commerciale quali: - interpretare le logiche di mercato; - saper rappresentare l’offerta di servizi e prodotti dell’azienda anche dal punto di vista tecnico; - essere in grado di individuare le soluzioni tecniche ed economiche più adatte al cliente e di risolvere i problemi in modo efficace e coerente. • Conoscere i principi delle relazioni interpersonali e comunicazione ef- ficace. • Gestire i rapporti post-vendita ed essere in grado di affrontare even- tuali criticità subentrate in fase di consegna o applicazione dei pro- dotti venduti. • Curare la regolarità dei pagamenti da parte dei clienti. • Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali assegnati e di contribuire al raggiungimento di quelli di gruppo. • Saper lavorare in un team di lavoro.