Disciplina comune Clausole campione
Disciplina comune. Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati. La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l’applicazione di penali. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Contraente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate. La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione
Disciplina comune. La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livel- lo; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità. Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e ar- ricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le figure professionali, sia presenti sia nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singo- li lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano a essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo in- terconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si in- tendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del pre- sente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non po- tranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al ccnl 28 luglio 1999.
Disciplina comune. 1. Gli obblighi di didattica frontale dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell’anno accademico oggetto dell’ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell’anno accademico e successivamente all’approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento, nel corso del triennio, della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all’art. 10.
2. Ai ricercatori con contratto junior o senior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell’ambito dei sopracitati corsi di studio.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per i ricercatori di Area medica di entrambe le tipologie lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro in attuazione di quanto previsto dall’art. 4-bis.
Disciplina comune. Curare la stesura, l’emissione e la gestione dei documenti del sistema di gestione ambiente e sicurezza secondo quanto previsto nel manuale EAS. • Gestire le non conformità e le azioni correttive del sistema di gestione ambiente e sicurezza. • Tenere sotto controllo le scadenze della documentazione prevista dal si- stema di gestione ambiente e sicurezza. • Assicurare l’aggiornamento delle valutazioni del rischio per i rischi pre- senti in azienda. • Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di laboratorio che delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo. • Intrattenere i rapporti con le autorità competenti, gli organi di controllo, nonché gli istituti di certificazione. • Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale del laboratorio chimico: - attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati confor- memente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi; - attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività, controllan- done nel tempo la loro corretta applicazione; - informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione; - curare che il personale osservi tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute richieste dalla natura del proprio lavoro ed usi i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. • In caso di lavori in appalto interfacciarsi con il responsabile della sicurezza della ditta appaltatrice, al fine di garantire il rispetto delle normative e delle procedure fissate nel DUVRI.
Disciplina comune. L’art. 28 del Ccnl definisce, nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 42 del d.lgs. n. 81/2015, un nucleo di regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato sopra menzionate.
Disciplina comune. Il comma 2 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 47 stabilisce che ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del D.Lgs. n. 124 si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7, del D.Lgs. n. 47 al cui commento si rinvia.
Disciplina comune. 1341 COMMA 2, RICHIAMATO DALL'ART. 1342
Disciplina comune. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Disciplina comune. TITOLO I -
Disciplina comune. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferi- mento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale), ovvero con una combinazione di tali mo- dalità attuative (part-time misto). In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accor- do di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole elastiche), o per rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa. Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tali clausole contrattuali, il lavoratore a tempo parziale all’atto della sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche, potrà essere assistito su propria richiesta dalle R.S.U. o in assenza di esse dalle ▇▇.▇▇. firmatarie il ccnl. Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di due giorni lavorativi e prevederanno, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione oraria del 15% omnicomprensiva dei riflessi sull’insieme degli istituti indiretti e differiti. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
