Distribuzione. Con specifico riferimento alle aziende della distribuzione sono evidenziate, altresì, le seguenti misure di prevenzione e protezione: 1) tutto il personale che opera all’interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento; 2) In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 3) deve essere garantita l’igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento; 4) Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 5) evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; 6) Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 7) sarà esposta, all’ingresso e all’interno dei punti vendita, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente Protocollo. 8) potranno essere emanati annunci vocali all’interno dei punti vendita/incontro con l’utenza; 9) l’azienda fornirà a tutto il personale i guanti monouso, sostituendoli spesso; le lavoratrici ed i lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare il dispositivo, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento; 10) è obbligatorio indossare le mascherine nei reparti, in cui non è possibile assicurare la distanza di sicurezza e, in particolare, l’azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse, in ogni caso in conformità con quanto previsto dall’OMS; 11) dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti (personale e clienti); 12) i clienti devono sempre indossare la mascherina; 13) in caso di vendita di abbigliamento: fermo restando quanto previsto al precedente punto 9), dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; 14) è necessario utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro; 15) la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); 16) l’azienda metterà a disposizione all’ingresso dei punti vendita un disinfettante in gel o liquido, con l’invito all’utilizzo da parte di tutti; 17) al fine di escludere assembramenti, l’azienda contingenta l’ingresso della clientela nel rispetto della distanza di un metro e consentendo, in ogni caso, l’accesso di un solo componente per nucleo familiare; 18) dovrà essere vietato l’accesso al punto vendita ai clienti con sintomi influenzali; 19) le aziende implementeranno e agevoleranno utilizzo di sistemi di preparazione di spesa e/o prodotti tramite prenotazione degli ordini per via telefonica o online; 20) al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute: - prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; - coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto; - evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso; - togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani; - sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro; 21) limitare l'accesso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l’ordine della merce, evitando in ogni caso l’accesso del personale non necessario. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all’esterno dei punti vendita; 22) per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno un metro; 23) i visitatori esterni devono rispettare tutte le regole aziendali sopra descritte; 24) quanto previsto nel presente Protocollo si applica a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all’interno delle unità produttive, al netto di previsioni ulteriori inerenti la specifica mansione svolta. L’azienda fornirà quindi alle società terze le dovute indicazioni ed informazioni e si accerterà dell’applicazione; 25) le consegne a domicilio devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il personale in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo e nel Protocollo 24 aprile 2020 (all. 6 DPCM 26 aprile); 26) la merce deve essere assicurata davanti alla porta del cliente, evitando l’ingresso al domicilio; 27) in caso di consegna al domicilio di clienti risultati positivi al coronavirus, la consegna sarà effettuata all’esterno dell’abitazione, concordando preventivamente una modalità di pagamento attraverso bonifico bancario o online; 28) la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l’utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall’azienda; 29) occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all’altro; 30) periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l’accesso agli ammortizzatori sociali. Per quanto concerne il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) si rimanda a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell’art. 1, commi 14-15-16, del D.L. n. 33/2020 e recepite nell’Allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 2020.
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