Common use of DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO Clause in Contracts

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Comunità Montana. L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106E’ fatto divieto alla società di cedere, comma 1fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dalla normativa di settore, lett. d) n. 2il presente contratto, del decreto legislativo 18 aprile 2016nonché, n. 50senza autorizzazione della stazione appaltante, è vietata la cessione del contrattoil credito derivante dall’espletamento dell’affidamento, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni in materia, delle normativa di cui all’artsettore. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario La società può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità di cui all’articolo 106, comma 13, espresse all’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Comunità Montanapubblica amministrazione. L’aggiudicatario, in In caso di cessione dei creditiinadempimento da parte della società degli obblighi di cui al presente articolo, si impegna a comunicare la pubblica amministrazione, fermo restando il CIG n diritto al cessionariorisarcimento del danno, eventualmente anche nell’atto ha facoltà di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti dichiarare risolto di pagamento utilizzatidiritto il presente contratto. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIGSi applica l’art. 106 d.lgs 50/2016.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettE’ tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Il contratto non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo contratto. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata del contratto stesso e dell’eventuale contratto specifico affidato, l’incameramento della cauzione richiesta per l’appalto e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. E’ altresì vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena fatti salvi i casi di nullità della cessione stessadi azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Per tutto La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, stabilito dall’art. 187 del D.Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui all’art. 106 al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016danno, n. 50. L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal il contratto con le modalità si intende risolto di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Comunità Montana. L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIGdiritto.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106È fatto divieto al Fornitore di cedere, comma 1a qualsiasi titolo, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto con le presente contratto, nelle modalità di cui all’articolo espresse dall’art. 106, comma c. 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Comunità MontanaLegge n. 52/1991. L’aggiudicatario, in In caso di cessione dei creditiinadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, si impegna a comunicare l’Amministrazione procedente, fermo restando il CIG n diritto al cessionariorisarcimento del danno, eventualmente anche nell’atto ha facoltà di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti dichiarare risolto di pagamento utilizzatidiritto il presente Patto. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIGParimenti l’Ente Procedente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Contratto di Servizio.

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Samples: Contratto Di Servizio, L’ente Procedente, Anche Sulla Base Di Una Relazione Fornita Dalle Amministrazioni Ha

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106È fatto divieto al Fornitore di cedere, comma 1a qualsiasi titolo, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto con le presente contratto, nelle modalità di cui all’articolo espresse dall’art. 106, comma c. 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Procedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Comunità MontanaLegge n. 52/1991. L’aggiudicatario, in In caso di cessione dei creditiinadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, si impegna a comunicare l’Amministrazione procedente, fermo restando il CIG n diritto al cessionariorisarcimento del danno, eventualmente anche nell’atto ha facoltà di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti dichiarare risolto di pagamento utilizzatidiritto il presente Patto. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.Parimenti l’amministrazione Procedente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Contratto di servizio

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, comma 1, lett. d) n. 2, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contrattocontratto disciplinate dalla vigente normativa, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016Codice dei contratti. Ai sensi della normativa vigente, n. 50. L’aggiudicatario la ditta può cedere i crediti derivanti dal contratto con a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Si applicano le modalità disposizioni in materia di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni certificazione dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata della Pubblica Amministrazione e devono essere notificate alla Comunità Montana. L’aggiudicatario, quanto previsto dalla Legge n. 52 del 1991 in caso materia di cessione dei crediticrediti di Impresa. E’ fatto, si impegna a comunicare il CIG n al cessionarioaltresì, eventualmente anche nell’atto divieto all’Impresa di cessioneconferire, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatarioin qualsiasi forma, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIGprocure all’incasso.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contrattoÈ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le nelle modalità di cui all’articolo espresse all’art. 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016Codice, n. 50a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SPL con anticipo di almeno 60gg. rispetto all’emissione delle fatture relative ai crediti a cedersi. Si applicano le disposizioni di cui alla Comunità MontanaLegge n. 52/1991. L’aggiudicatarioÈ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di cessione dei creditiinadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, si impegna a comunicare SPL, fermo restando il CIG n diritto al cessionariorisarcimento del danno, eventualmente anche nell’atto ha facoltà di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti dichiarare risolto di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando diritto il CIGpresente contratto.

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Samples: Contratto Tra

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Comunità Montana. L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

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Samples: Accordo Quadro