Divieto di trasferire le Azioni Vincolate Clausole campione

Divieto di trasferire le Azioni Vincolate. I Trasferimenti di Azioni Vincolate tra le Parti sono consentiti esclusivamente a condizione che i diritti di voto di cui dispone una Parte si mantengano in misura pari o superiore a 1/3 rispetto ai diritti di voto detenuti dall’altra Parte e, comunque, nell’osservanza della soglia annuale prevista dagli artt. 106, comma 3, lett. b), TUF e 46, comma 1, Regolamento Emittenti Consob, attualmente pari al 5%. Le Azioni Vincolate potranno essere costituite in pegno ovvero gravate da altri vincoli o diritti reali minori, esclusivamente a condizione che la disponibilità del relativo diritto di voto resti integralmente in capo alle Parti. In caso di rinnovo del Patto, nessuna Parte potrà comunque effettuare Trasferimenti a terzi di Azioni Vincolate senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. Qualora le Parti concordino la cessione a terzi della titolarità di una porzione o di tutte le Azioni Vincolate detenute da una Parte e fuori dell’ipotesi sotto disciplinata, la Parte non cedente avrà diritto di prelazione sulle Azioni Vincolate oggetto di cessione, da esercitarsi adottando il procedimento disciplinato nel Patto. Senza la necessità del preventivo accordo tra le Parti, la Parte che riceva un'offerta di acquisto della totalità delle Azioni Vincolate da parte di un terzo in buona fede (di seguito: il “Terzo”) e sia interessata ad aderirvi dovrà informarne l’altra Parte, indicando il nome del Terzo, il prezzo offerto (il “Prezzo Offerto”) e le altre condizioni essenziali dell’offerta. Entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, l’altra Parte avrà l’obbligo di dichiarare l’intenzione di vendere la propria quota al Prezzo Offerto, ovvero la propria intenzione di acquistare, al Prezzo Offerto, le Azioni Vincolate dell’altra Parte. Il silenzio sarà considerato come dichiarazione dell’intenzione di vendere al Terzo le proprie Azioni Vincolate.
Divieto di trasferire le Azioni Vincolate. Gli Aderenti al Patto si sono impegnate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a non trasferire ad altro soggetto in tutto o in parte le rispettive azioni detenute nel capitale sociale di Unieuro fino al 31 gennaio 2019. Gli Aderenti al Patto hanno concordato che ciascuno di essi potrà trasferire le azioni Unieuro ad uno qualsiasi dei propri azionisti, fermo restando che tali soggetti assumano medesimi impegni previsti dal Patto a non trasferire le azioni.
Divieto di trasferire le Azioni Vincolate. Per un periodo di tre anni dalla data di assunzione di efficacia del Patto, le Parti s'impegnano a non effettuare alcun Trasferimento (ossia qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito - ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vendita - anche a termine - donazione, permuta, conferimento in società, fusione o scissione di società, pegno, riporto, usufrutto - in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, sia pur solo transitoriamente, ad altro soggetto della titolarità di Azioni Vincolate o comunque della disponibilità del relativo diritto di voto) a terzi delle Azioni Vincolate. I Trasferimenti di Azioni Vincolate tra le Parti sono consentiti esclusivamente a condizione che i diritti di voto di cui dispone una Parte si mantengano in misura pari o superiore a 1/3 rispetto ai diritti di voto detenuti dall'altra Parte e, comunque, nell'osservanza della soglia annuale prevista dagli artt. 106, comma 3, lett. b), TUF e 46, comma 1, Regolamento Emittenti Consob, attualmente pari al 5%. Le Azioni Vincolate potranno essere costituite in pegno ovvero gravate da altri vincoli o diritti reali minori, esclusivamente a condizione che la disponibilità del relativo diritto di voto resti integralmente in capo alle Parti.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).