DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO Clausole campione

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. I seguenti documenti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile: - Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e dell’art. 158 del TUF.
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. Dalla data del Documento di Registrazione e per tutta la validità del medesimo saranno a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell’Emittente situati in LCD7SR, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx, presso gli uffici della succursale di Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 4, 20154, Milano, Italia, e sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa pubblicati dall’Emittente:
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. Per il periodo di 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, copie del Prospetto di Base, (ivi incluso il Documento di Registrazione e la presente Nota di Sintesi) potranno essere consultate in forma stampata gratuitamente durante il normale orario di apertura degli uffici presso la filiale di Société Générale in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il Prospetto di Base, (ivi incluso il Documento di Registrazione) è altresì consultabile sul seguente sito internet http//xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx, dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. I documenti che ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico od inclusi mediante riferimento, ivi inclusi quelli indicati al presente Capitolo, sono depositati presso la filiale di Société Générale in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, nonché sul sito seguente internet http//xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx (su tale sito internet l'Emittente renderà inoltre disponibili i documenti, ivi inclusi quelli eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive, che devono essere messi a disposizione del pubblico ai sensi della normativa e regolamentazione italiana. Tali documenti dovranno essere conservati e resi accessibili salvo ove in futuro diversamente comunicato). Si segnala che la relazione contenente i risultati finanziari di Société Générale relativi al secondo trimestre e primo semestre 2010 è stata pubblicata il 4 agosto 2010 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet xxx.xx.xxxxxx.xxx. I documenti a disposizione del pubblico indicati al Capitolo 14 del Documento di Registrazione, saranno accessibili al pubblico presso (i) la filiale di Société Générale in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, (xx) sul seguente sito internet http//xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx e (iii) secondo le ulteriori modalità previste dalla legge.
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. Per la durata di validità del Prospetto, le copie dei seguenti documenti potranno essere consultate presso la sede legale dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx): - atto costitutivo dell’Emittente; - Statuto dell’Emittente; - Relazione finanziaria annuale 2009, corredata dalla relazione della Società di Revisione; - Relazione finanziaria annuale 2008, corredata dalla relazione della Società di Revisione; - Bilancio 2007, corredato dalla relazione della Società di Revisione; - Resoconto Intermedio al 30 settembre 2010. La relazione della Società di Revisione è allegata al Prospetto; - Relazione Semestrale 2010, corredata dalla relazione della Società di Revisione.
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. Dalla data del Documento di Registrazione e per tutta la validità del medesimo saranno a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Emittente situati in LCI4SS, Arabellastraβe 12, 81925 Monaco, Germania, presso gli uffici della succursale di Milano in Via Tommaso Grossi 10, Milano, Italia, e sul sito web dell’Emittente www.unicreditbank.de, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa pubblicati dall’Emittente: • l’Atto Costitutivo e lo Statuto sociale di UniCredit Bank AG; • l'Interim Report del Gruppo HVB al 30 settembre 2012; • la Relazione Finanziaria Infrannuale del Gruppo HVB al 30 giugno 2012; • l'Interim Report del Gruppo HVB al 31 marzo 2012; • l'Annual Report 2011 del Gruppo HVB; • l'Annual Report 2010 del Gruppo HVB; • l'Annual Report 2011 di UniCredit Bank AG; • l'Annual Report 2010 di UniCredit Bank AG. Si prega di notare che il presente Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Emittente situati in LCI4SS, Arabellastraβe 12, 81925 Monaco, Germania, presso gli uffici della succursale di Milano in Via Tommaso Grossi 10, Milano, Italia, e sul sito web dell’Emittente www.investimenti.unicreditmib.it e negli ulteriori luoghi indicati nella Nota Informativa. I documenti di cui sopra si considerano inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. Ogni dichiarazione contenuta in un documento quivi incluso mediante riferimento si considera modificata o sostituita nella misura in cui una dichiarazione contenuta in tale documento modifichi o sostituisca tale precedente dichiarazione (esplicitamente, implicitamente o altrimenti). Ogni eventuale dichiarazione così modificata o sostituita si considera come parte del presente Documento di Registrazione soltanto come così modificata o sostituita. Ogni documento incluso nel presente Documento di Registrazione tramite riferimento deve essere considerato parte integrante del presente Documento di Registrazione ed essere letto congiuntamente al presente Documento di Registrazione. Bilancio annuale 2012 15 marzo 2013* Interim Report al 31 marzo 2013 10 maggio 2013* Interim Report al 30 giugno 2013 6 agosto 2012* Interim Report al 30 settembre 2013 12 novembre 2013* * Date previste. L’Emittente s’impegna a mettere a disposizione sul suo sito web tutte le informazioni societarie, incluse le informazioni economiche e finanziarie, che saranno pubblicate dopo la data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione, dove previsto da leg...
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. Dalla data del Documento di Registrazione e per tutta la validità del medesimo saranno a disposizione del pubblico, presso gli uffici della succursale di Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 4, 20154, Milano, Italia, e sul sito web dell’Emittente xxx.xxx.xx, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa pubblicati dall’Emittente:
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. Documentazione a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00 e la sede amministrativa di Actelios, in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (MI), Via Xxxxxxx Xxxxx n. 4 – 16, e presso Borsa Italiana a Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, nonché sul sito della società xxx.xxxxxxxx.xx, per il periodo di validità del del Prospetto Informativo: - atto costitutivo e statuto sociale; - fascicoli di bilancio per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004, contenenti le relazioni sulla gestione, i bilanci di esercizio e consolidato, ivi incluse le rispettive relazioni della società di revisione e dei sindaci; - relazioni semestrali al 30 giugno 2004 e al 30 giugno 2005 (ivi inclusa la relazione della società di revisione); - le relazioni trimestrali al 30 settembre 2004 e al 30 settembre 2005. [Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca] La presente Offerta in Opzione presenta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli azionari quotati. SI INDICANO DI SEGUITO I FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI (I “FATTORI DI RISCHIO”) CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO; IN PARTICOLARE, VENGONO QUI DI SEGUITO DESCRITTI I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE, AI MERCATI IN CUI ESSA OPERA, INSIEME ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO, NONCHÉ ALLE AZIONI OFFERTE. I FATTORI DI RISCHIO DESCRITTI DEVONO ESSERE LETTI CONGIUNTAMENTE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PROSPETTO INFORMATIVO. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi del Prospetto Informativo.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: