DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione. 6.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria (A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Città metropolitana di Genova, allegato alla domanda di ammissione; (B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; (C) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città metropolitana di Genova, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; (D) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città metropolitana di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; (E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169. I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Città metropolitana di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltante, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile. La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e riportare l’impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo. La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.
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Samples: Appalto Di Forniture O Servizi
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.
6.15.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria
(A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Città metropolitana al Comune di GenovaValbrevenna, allegato alla domanda di ammissione;
(B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
(C) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città metropolitana al Comune di GenovaValbrevenna, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(D) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città metropolitana al Comune di GenovaValbrevenna, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169. I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Città metropolitana del Comune di Genova Valbrevenna ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltante, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile. La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e riportare l’impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo. La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.
5.2. Attestato di versamento del contributo ANAC
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Samples: Concessione Di Lavori
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.
6.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria
(A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Città metropolitana Metropolitana di Genova, allegato alla domanda di ammissione;
(B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
(C) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città metropolitana Metropolitana di Genova, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(D) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città metropolitana Metropolitana di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169. I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Città metropolitana Metropolitana di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltante, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile. La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e riportare l’impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo. La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.
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Samples: Appalto Di Forniture O Servizi
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.
6.18.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria
(A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Città metropolitana Provincia di Genova, allegato alla domanda di ammissione;
(B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
(C) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città metropolitana Provincia di Genova, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(D) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città metropolitana Provincia di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169. I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Città metropolitana Provincia di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltantedell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile. La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua s ua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offertebando, e riportare l’impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo. La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.
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Samples: Appalto Di Esecuzione Lavori E Appalto Di Progettazione Ed Esecuzione Lavori