Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Rivalutabile
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.13 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte a Capitale Decrescente Ed a Premio Unico Senza Visita Medica
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaSi rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemvita per la liquidazione della prestazione. Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, sono effettuati Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria alla liquidazione stessacompleta. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solareDecorso tale termine e a partire dal medesimo, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere sono dovuti gli interessi di mora calcolati a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al tasso di interesse legaleBeneficiario. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita Assicurazione si prescrivono in 10 due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.19 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Pensione Integrativa
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaSi rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemvita per la liquidazione della prestazione. Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, sono effettuati Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria alla liquidazione stessacompleta. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solareDecorso tale termine e a partire dal medesimo, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere sono dovuti gli interessi di mora calcolati a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al tasso Beneficiario. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di interesse legaleprocedere alla liquidazione delle prestazioni dovute. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaVerificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, sono effettuati al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di “richiesta di liquidazione” compresi nelle condizioni di assicurazione (che costituiscono parte integrante del contratto) necessari a: - verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; - individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a : “BERNESE VITA S.p.A. ” – Xxx X. X. Xxxxxxxx, 0/X , Xxxx (00161). Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria alla liquidazione stessacompleta. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che Decorso tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna termine ed a riconoscere partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici di mora calcolati al tasso di interesse legalevariazione contrattuale. Si precisa che ai sensi dell’artL’art. 2952 c. 2 c.c.del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 entro due anni da quando si è verificato il fatto l’evento su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaVerificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, sono effettuati al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di “richiesta di liquidazione” compresi nelle condizioni di assicurazione (che costituiscono parte integrante del contratto) necessari a: - verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; - individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a : “BERNESE VITA S.p.A. ” – Xxx X. X. Xxxxxxxx, 0/X , Xxxx (00161). Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria alla liquidazione stessacompleta. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che Decorso tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna termine ed a riconoscere partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici di mora calcolati al tasso di interesse legalevariazione contrattuale. Si precisa che ai sensi dell’artL’art. 2952 c. 2 c.c.del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni entro un anno da quando si è verificato il fatto l’evento su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Insurance Contract
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaSi rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemvita per la liquidazione della prestazione. Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, sono effettuati Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria alla liquidazione stessacompleta. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solareDecorso tale termine e a partire dal medesimo, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere sono dovuti gli interessi di mora calcolati a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al tasso Beneficiario. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di interesse legaleprocedere alla liquidazione delle prestazioni dovute. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione Assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 all’art.15 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce evidenzia che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.19 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Pensione Integrativa
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaPer ottenere qualsiasi tipo di pagamento la Società consiglia al Contraente, sono effettuati o agli aventi diritto, di recarsi presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto e di compilare, con l’aiuto del personale di Agenzia, il modulo di liquidazione che è incluso nel Fascicolo informativo (Allegato 2). In alternativa, il richiedente può rivolgersi direttamente alla Società, inviando la documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza (Art.10) tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Xxxxx Xxxxx Xxxx- xx 00, 00000 Xxxxxx. La Società, entro 30 trenta giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria prevista, effettua il pagamento presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto oppure tramite bonifico bancario, in base alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legalerichiesta dell’avente diritto. Si precisa ricorda che ai sensi dell’arti diritti del cliente derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono decorsi due anni dal giorno in cui essi possono essere fatti valere (Art. 2952 c. 2 c.c.C.C.). In conformità a quanto previsto dalla L. 166/2008, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli tutti gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali dei contratti di as- sicurazione che non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto siano reclamati entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono del relativo diritto dovranno essere devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il dal Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanze, finalizzato ad Finanze per indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera Rivalutabile E a Premio Unico
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaSi rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemvita per la liquidazione della prestazione. Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, sono effettuati Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria alla liquidazione stessacompleta. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solareDecorso tale termine e a partire dal medesimo, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere sono dovuti gli interessi di mora calcolati a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al tasso Beneficiario. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di interesse legaleprocedere alla liquidazione delle prestazioni dovute. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita Assicurazione si prescrivono in 10 due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da CredemvitaSi rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemvita per la liquidazione della prestazione. Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, sono effettuati Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la della documentazione necessaria alla liquidazione stessacompleta. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solareDecorso tale termine e a partire dal medesimo, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere sono dovuti gli interessi di mora calcolati a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al tasso Beneficiario. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di interesse legaleprocedere alla liquidazione delle prestazioni dovute. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 all’art.15 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia. Si ribadisce evidenzia che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte