Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico senza visita medica (tariffa 60023)
KEY MAN
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico senza visita medica (tariffa 60023)
Il presente fascicolo informativo contenente i seguenti documenti
▪ Nota Informativa
▪ Condizioni di assicurazione
▪ Glossario
▪ Modulo di proposta di assicurazione (fac simile)
▪ Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx
KEY MAN
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico senza visita medica (TARIFFA 60023)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, Credemvita), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.
Sede Legale e Direzione Generale : Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx. Telefono 0000 000000
Fax 0000 000000
Posta elettronica : xxxx@xxxxxxxxxx.xx
La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall’Organo di controllo, Banca d’Italia iscritto al n. 20010 dell’Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.
Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari , servizi fiduciari, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99
Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l’attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all’Albo delle banche al nr. 5350
Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemvita al 31 dicembre 2011 ammonta a 94,1 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 61,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 27,5 milioni di Euro .
L’indice di solvibilità (gestione vita) risulta pari a 1,20 (rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente).
Tutti i dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2011.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del presente contratto viene fissata dal Contraente tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 20 anni.
All’atto della sottoscrizione del presente contratto l’età dell’Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore ai 65 anni; in ogni caso l’età dell’Assicurato alla prevista scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 75 anni.
Poiché il premio unico serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto: a tale data lo stesso si intenderà estinto ed il premio unico pagato resterà acquisito da Credemvita.
Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Il presente contratto, a fronte del pagamento di un premio unico anticipato, garantisce il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Fatte salve le esclusioni esplicitamente previste all’art.4 “Rischio di morte” delle Condizioni di assicurazione, la piena copertura assicurativa, fino al limite massimo di Euro 150.000 viene concessa senza visita medica, a condizione che le risposte riportate nel “questionario sanitario” allegato alla proposta di assicurazione non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute, alle attività professionali e alle abitudini di vita dell’Assicurando.
ATTENZIONE: per ogni informazione sui periodi di limitazione o sospensione della garanzia previsti dal presente contratto (cd. “carenza”) e per maggiori informazioni circa la prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato e la determinazione del capitale assicurato si rimanda agli artt. 8 e 9 delle Condizioni di assicurazione.
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E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato nel “questionario sanitario” siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
SI INVITA IL CONTRAENTE AD UNA ATTENTA LETTURA DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL “QUESTIONARIO SANITARIO” CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
4. Premi
Il Contraente paga un premio unico anticipato, la cui entità dipende da:
- età dell’assicurato alla data di decorrenza del contratto;
- sesso dell’assicurato;
- capitale assicurato iniziale;
- durata del contratto;
- tasso annuo nominale;
- frequenza di riduzione del capitale assicurato iniziale;
- lo stato di salute e le abitudini di vita dell’assicurato.
Presupposto per la corretta determinazione del premio unico è l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato.
E’ possibile che particolari condizioni di salute dell’Assicurato modifichino l’ammontare del premio unico dovuto; in tale caso il Contraente verrà informato dell’entità dell’aumento e Credemvita provvederà ad addebitare il conto corrente indicato nella proposta di assicurazione solo previa conferma scritta del Contraente della di lui accettazione di tale aumento.
Il pagamento del premio unico avviene mediante addebito sul conto corrente del Contraente.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di partecipazione agli utili.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. Costi
6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1. Costi gravanti sul premio
Tipo di costo | Misura del costo | Modalità di applicazione del costo |
Costo fisso (per spese di emissione contratto) | 225,00 Euro | Sul premio unico |
Caricamento d’acquisto | 20,0% | Sul premio unico al netto dei costi fissi di cui sopra |
Caricamento per spese di gestione | 5,0% | Sul premio unico al netto dei costi fissi/diritti di cui sopra |
Nota bene:
gli eventuali costi legati ad accertamenti sanitari restano ad esclusivo carico dell’Assicurato.
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Nella seguente tabella si riportano, con riguardo a ciascuna tipologia di costo illustrata al presente articolo, la quota parte percepita in media dagli intermediari.
Tipo di costo | Quota parte dei costi percepita dall’intermediario |
Costo fisso (per spese di emissione contratto) | 66,7% |
Caricamento d’acquisto | 100,0% |
Caricamento per spese di gestione | 0,0% |
7. Sconti
Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.
8. Regime fiscale
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell’effettivo premio pagato entro il limite di 1.291,14 euro (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F).
Le somme corrisposte da Xxxxxxxxxx S.p.A. in caso di morte dell’Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall’imposta sulle successioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 del Codice Civile, quando Credemvita, sulla base della delega rilasciata dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, addebita il conto corrente del Contraente stesso; tale addebito verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza (riportata sulla proposta di assicurazione).
Per ogni ulteriore dettaglio sulla modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all’articolo 11 delle Condizioni di assicurazione.
10. Riscatto e riduzione
Non è prevista la possibilità di riscattare il presente contratto ne’ di ottenere la riduzione delle prestazioni.
11. Revoca della proposta
La proposta è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di decorrenza).
Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica della revoca libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica della revoca).
Pertanto Credemvita non addebiterà il premio unico sul conto corrente indicato dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione: ove l’addebito sia già avvenuto Credemvita provvederà a restituire l’intero importo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
12. Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Xxxxxx – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente il premio unico versato.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
13. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.13 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
14. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
16. Reclami
Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A.
Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro.
L’ISVAP è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010.
Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Comunicazione del Contraente alla Società
Il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell’Assicurato che aggravino il rischio assunto da Credemvita, eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell’art.1926 del codice civile.
18. Conflitto d’interessi
Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:
- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
Credemvita S.p.A ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.
La distribuzione del prodotto “Key Man” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Xxxxxxxx e pertanto si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo societario Credito Xxxxxxxx ed è controllata direttamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.
Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.
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Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Direttore Generale
I dati contenuti nella presente Nota Informativa di “Key Man” (TARIFFA 60023) sono aggiornati al 30 maggio 2012.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
di KEY MAN (TARIFFA 60023)
Art.1 - Obblighi della Società
Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.
Art.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato (incontestabilità)
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:
quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento:
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza.
La Società rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all’età reale delle somme dovute.
Art.3 - Revoca della proposta e Diritto di recesso
La proposta è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di decorrenza).
Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica della revoca libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica della revoca).
Pertanto Credemvita non addebiterà il premio unico sul conto corrente indicato dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione: ove l’addebito sia già avvenuto Credemvita provvederà a restituire l’intero importo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Xxxxxx – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente il premio unico versato.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell’assicurato a delitti anche colposi;
- partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia puo’ essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualita’ di membro
dell’equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo , nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
Art.5 - Beneficiari della prestazione
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non puo’ essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Xxxxxxxxxx, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Xxxxxxxxxx di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.
Art.6 - Cessione pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Art. 7 - Tasse ed imposte
Xxxxx ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
Art.8 - Oggetto del contratto e prestazioni garantite
In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce, ai beneficiari designati, il pagamento di un capitale il cui valore è calcolato secondo quanto previsto al successivo art.9 “Premio unico e capitale assicurato” delle presenti Condizioni di assicurazione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito da Credemvita.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4 “Rischio di morte” delle presenti Condizioni di assicurazione, la piena copertura assicurativa, fino al limite massimo di euro 150.000,00, viene concessa senza visita medica, a condizione che le risposte riportate nel “modulo di buona salute” non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute dell’Assicurando.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, Credemvita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, come definito al successivo art.9 “Premio unico e Capitale assicurato” delle presenti Condizioni di assicurazione, una somma pari all’importo del premio unico.
Credemvita non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita , improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Art.9 - Premio unico e capitale assicurato
A fronte del versamento del premio unico il capitale assicurato per ciascun periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, è determinato sulla base dei seguenti elementi:
- capitale assicurato iniziale;
- durata del contratto;
- tasso effettivo periodico.
Più precisamente il capitale assicurato, nel corso di ciascun periodo di durata contrattuale, sarà uguale al debito residuo di un prestito (il cui valore coincide con il “capitale assicurato iniziale”) rimborsabile, nel regime dell’interesse composto, mediante rate costanti posticipate (la cui frequenza coincide con la “frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale”) sulla base del “tasso effettivo periodico” definito liberamente dal Contraente all’atto della stipula del contratto (ammortamento alla francese).
L’ammontare di detti capitali assicurati, nel periodo compreso fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è riportato sia sulla proposta di assicurazione sia sull’appendice emessa contemporaneamente alla polizza di assicurazione che è parte integrante del presente contratto.
E’ possibile che particolari condizioni di salute dell’Assicurato comportino un aumento del premio unico dovuto; in tale caso il Contraente verrà informato dell’entità dell’aumento del premio unico ed Credemvita provvederà ad addebitare il conto corrente indicato nella proposta di assicurazione, con le modalità previste al successivo art.11 “Conclusione del contratto e pagamento del premio unico” delle presenti Condizioni di assicurazione, solo previa conferma scritta del Contraente della di lui accettazione di tale aumento.
Art.10 - Durata del contratto ed età dell’Assicurato
La durata di questo contratto viene fissata dal Contraente tra un minimo di 1 anno ad un massimo di 20 anni.
All’atto della sottoscrizione del presente contratto l’età dell’Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore ai 65 anni; in ogni caso l’età dell’Assicurato alla prevista scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 75 anni.
Art.11 - Conclusione del contratto e pagamento del premio unico
Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 del Codice Civile, quando Credemvita, sulla base della delega rilasciata dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, addebita il conto corrente del Contraente stesso; tale addebito verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza Credemvita addebiterà il premio unico dovuto sul conto corrente indicato sulla proposta di assicurazione (eventualmente comprensivo dell’aumento di cui al precedente art.9 “Premio unico e Capitale assicurato” delle presenti Condizioni di assicurazione), solo se accetterà di assumere il rischio.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza, a condizione che Xxxxxxxxxx abbia addebitato, sulla base di apposita delega rilasciata dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, il premio unico dovuto sul conto corrente del Contraente medesimo.
Credemvita addebiterà il premio unico dovuto solo se accetterà di assumere il rischio e se non sussistano per la stessa ostacoli normativi, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, all’instaurazione del rapporto.
In caso di rifiuto dell’assunzione del rischio, sussistenza di ostacoli normativi, ovvero nel caso in cui si renda necessario effettuare degli accertamenti sanitari, Credemvita invierà tempestivamente al domicilio del Contraente lettera con l’evidenza del rifiuto dell’assunzione del rischio, l’astensione all’instaurazione del rapporto, ovvero degli accertamenti richiesti.
Art.12 - Riscatto
La presente polizza non ammette valore di riscatto
Art.13 - Liquidazioni
Per tutti i pagamenti di Xxxxxxxxxx devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:
- originale di polizza ed eventuali appendici
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- cartella clinica
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti, da cui risulti:
o se il Contraente ha lasciato testamento;
o in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà,, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato;
o l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Xxxxxxxxxx da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.
Art.14 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Si richiama comunque il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i
contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
Art.15 - Modalità pagamento premi
Il pagamento del premio unico dovrà essere effettuato mediante addebito del conto corrente del Contraente.
Art. 16 - Norme Finali
16.1 - La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
16.2 - Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale
rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
Art. 17 - Legge applicabile
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
Credemvita S.p.A.
I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione del prodotto “Key Man” (TARIFFA 60023) sono aggiornati al 30 maggio 2012.
GLOSSARIO
TERMINOLOGIA GENERALE
- DEFINIZIONI GENERALI
- POLIZZA – DEFINIZIONI
- PREMIO - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
DEFINIZIONI GENERALI
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
compagnia
Vedi società
conclusione del contratto
Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.
condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione ) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
condizioni speciali
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa. contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione
estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta (fac simile).
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione Vedi “società”. intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
questionario sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata. scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato. società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’assicurato.
polizza di puro rischio
Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
PREMIO - DEFINIZIONI
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
TERMINOLOGIE SPECIFICHE
tasso annuo nominale
E’ il tasso sulla base del quale tenuto conto della “Frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale”, utilizzando il regime degli interessi composti, si calcola il capitale assicurato tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.
frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale:
E’ il periodo (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile) con il quale decresce il capitale assicurato iniziale.
tasso effettivo periodico
E’ il tasso ottenuto dividendo il “Tasso annuo nominale” per la “Frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale” (12 se mensile, 6 se bimestrale, 4 se trimestrale, 3 se quadrimestrale, 2 se semestrale, 1 se annuale).
I dati contenuti nel presente Glossario di “Key Man” (TARIFFA 60023) sono aggiornati al 30 maggio 2012.
Soggetto collocatore:
Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico (tariffa 60023) senza visita medica.
Contraente - Assicurato
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale
Contraente: se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale; se società indicare ragione sociale, indirizzo e partita IVA
estremi della proposta
progressivo n. P/ | decorrenza | durata (anni) | scadenza |
beneficiario in caso morte: cognome, nome e data di nascita |
dati relativi al premio
premio unico | capitale assicurato iniziale | tasso annuo nominale | frequenza decrescenza capitale ass. iniziale |
Dichiarazione "stato di buona salute" dell'Assicurato:
1) Gode attualmente di buona salute ? ................................................................................................................................................................. Sì No
2) Gode o è in attesa di pensioni di invalidità ? ....................................................................................................................................................... | Sì | No |
3) Ha sofferto o soffre attualmente di malattie dell'apparato respiratorio/cardiocircolatorio/digerente/osteoarticolare, del sistema nervoso e della psiche, correlate con HIV, della pelle o del sangue, di iperlipidemia, di diabete melito o del sistema endocrino-metabolico ? | Sì | No |
4) Ha subito o deve subire un intervento chirurgico diverso da appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale o frattura di arti ? | Sì | No |
5) Ha interrotto la sua attività lavorativa per più di 15 giorni lavorativi consecutivi nel corso degli ultimi 24 mesi per malattia o infortunio ? | Sì | No |
6) E' mai stata rifiutata o accettata a condizioni aggravate una sua proposta di assicurazione sulla vita presso un'altra Compagnia ? | Sì | No |
Il sottoscritto Assicurato dichiara ai sensi dell'art. 1919 cod. civ. di essere a conoscenza che l'evento assicurato della presente proposta di assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto.
firma Assicurato
✗
FAC - SIMILE
Consenso privacy:
Preso atto dell’informativa che Le è stata consegnata con la presente proposta con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’abbiamo informata sull’uso dei Suoi dati per- sonali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) e considerato che Le abbiamo, tra l’altro, rappresentato che in relazione allo specifico rapporto intercorrente con Credemvita, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a: - servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti); - attività di controllo aziendale e di governance; - gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem e da altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”.
Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" tra cui, tra l’altro, le società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, - apponendo la Sua firma in calce. Inoltre barrando una delle due caselle sottoriportate, Xxx può decidere liberamente di dare o meno il consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per l’attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagine sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.
Contraente:
dà il consenso
non presta il consenso
Assicurato:
dà il consenso
non presta il consenso
Data e Luogo | |
firma Contraente ✗ | firma Assicurato ✗ |
Il sottoscritto Contraente: • Propone a Credemvita S.p.A. il sopraindicato contratto di assicurazione alle condizioni tutte contenute nella proposta a sue mani; • Si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.); • Dichiara di accettare interamente le predette condizioni che regolano il contratto. • Proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali Xxxxxxxxxx s.p.a., anche dopo l’eventuale sinistro, ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dall’assicuratore o da chi per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative • Si dichiara informato che anche nei casi non espressamente previsti l'Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Xxxxxxxxxx S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto. • Prende atto del diritto a lui spettante di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso (data di decorrenza del contratto) secondo le modalità precisate nelle “Condizioni di Assicurazione di KEY MAN”. • Autorizza Credemvita s.p.a., ove la medesima Società accetti l’assunzione del rischio, e non sussistano per questa ostacoli normativi all'instaurazione del rapporto, ad addebitare il proprio conto corrente sotto indicato per l’ammontare del premio unico, fermo restando che nel caso che le proprie condizioni di salute comportassero un aumento di tale premio unico, come previsto all’art.9 delle condizioni di assicurazione, l’autorizzazione all’addebito del nuovo importo (premio unico più aumento) è subordinato ad una propria specifica accettazione scritta di tale aumento. • Conferisce al soggetto collocatore, riservandosi di procedere con lo stesso mezzo ad eventuali successive modificazioni dell’incarico, il mandato a ritirare, custodire e amministrare la polizza di assicurazione che sarà emessa a seguito dell’accettazione da parte vostra della presente proposta. • Dichiara di essere a conoscenza che non sono ammessi mezzi di pagamento del premio unico diversi dall'addebito sul conto corrente indicato sulla presente proposta.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto il "Fascicolo informativo" di Key Man (tariffa 60023) contenente la "Nota Informativa", le "Condizioni di Assicura- zione", il "Glossario", il fac simile del "Modulo di proposta di assicurazione" ed il "Documento sul trattamento dei dati personali".
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” modello 7A,“Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” modello. 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2
firma Contraente ✗ | |
conto corrente: indicare denominazione Banca, codice rapporto (ABI, CAB, numero) ed intestazione | |
luogo e data | firma Contraente ✗ |
Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente ai sensi dell’art.1341 cod. civ. i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: Art.2 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato (incontestabilità); art.4 Rischio morte; art.8 Oggetto del contratto e prestazioni garantite; art.9 Premio unico e Capitale assicurato; art.11 Conclusione del contratto e pagamento del premio unico; art.15 Modalità pagamento premi; art.16 Norme finali.
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri | firma Contraente ✗ |
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 -
Ufficio delle Entrate
Soggetto collocatore:
Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico (tariffa 60023) senza visita medica.
estremi della proposta
progressivo n. P/ | decorrenza | durata (anni) | scadenza |
beneficiario in caso morte: cognome, nome e data di nascita |
dati relativi al premio
premio unico | capitale assicurato iniziale | tasso annuo nominale | frequenza decrescenza capitale ass. iniziale |
FAC - SIMILE
periodo e capitale assicurato
descrizione
firma Contraente
✗
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 -
Ufficio delle Entrate
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l’ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Xxxxxxxxxx S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Xxxxxxxxxx S.p.A. L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest’ultima.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
I Suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusionale del contratto, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l’adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo Credito Emiliano – CREDEM nonché alle società controllanti Credem, controllate o collegate ed eventuali collegate e controllate da Credemvita.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5), comunque inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela (6), nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:
1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a:
- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem.
2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” e delle società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, effettuati dai predetti soggetti .
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell’apposito spazio in calce.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
Credemvita SpA
Il Direttore Generale
NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.);soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
- società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: BANCA D’ITALIA; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 - Xxxx); Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, intermediati assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx .
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 30 maggio 2012.
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx