Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. 3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
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Samples: Construction Contract
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, ;
c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, ;
d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, ;
e) per la stipula del contratto;
f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;
g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione esecuzione e per il pagamento del DURC.saldo finale
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verifica.addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 25, del D.P.R.207/2010 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 Art.26 e 24 Art.27 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 Art.26 e 24 Art.27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art.65, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Samples: Service Agreement
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art.80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, ;
c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, ;
d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, ;
e) per la stipula del contratto;
f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;
g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione esecuzione55 e per il pagamento del DURC.saldo finale
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
3. Ai sensi dell’articolo 4a condizione che l’appaltatore e, comma 2tramite esso, del D.P.R.207/2010 i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri “A” e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013“B” o, in caso alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di ottenimento lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: Codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contrattotitolare; se impresa artigiana, la Stazione appaltante, in assenza numero di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa edileEdile (CAPE): Codice impresa, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore Codice e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate sede cassa territoriale di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residuacompetenza.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contrattocontratto normativo e dei contratti applicativi, l’erogazione di qualunque pagamento paga- mento a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati subordina- te all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità Appaltante a condizione che l’Appaltatore e, trami- te esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa in- dividuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subap- paltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presenta- zione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l’ acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contrat- to e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei la- vori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2, .
5. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013Regolamento Generale, in caso di ottenimento del inottemperanza agli obblighi con- tributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappalta- tori, rilevata da un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contrattonegativo, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestivaAppaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti Istituti e casse Xxxxx la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se l’irregolarità (qualora tale ammontare non risulti sia già dal noto); chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irre- golari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di ir- regolarità del DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimentoin assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate li- quidazione del certificato di acconto pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai cre- diti vantati dagli Istituti e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente dalla Cassa Edile come quantificati alla eventuale disponibilità residuaprecedente lettera a).
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Samples: Accordo Quadro Per Verifiche Propedeutiche Ai Rinnovi Cpi
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 25, del D.P.R.207/2010 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURCdalDURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 Art. 26 e 24 Art. 27 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 Art. 26 e 24 Art. 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzionecollaudo, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verifica.
3addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizioneassicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa deisoci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3commi 4 e 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in caso occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza 120 (centoventi) giorni e nel periodo di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e sulla rata per il certificato di collaudo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il un nuovo DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1Ai sensi dell’art. La 105, comma 9, del Codice, prima dell’inizio dei lavori L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antin- fortunistici, inclusa la Cassa Edile. In occasione di ogni S.A.L., il Comune di Schiavon, provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta conte- stualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, sia relativo al proprio personale che a quello del- le imprese subappaltatrici. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, Comune di Schiavon acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti infor- matici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 80, co. 4 del Codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del Codice;
c) per la stipula del contratto, l’erogazione ;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappaltocollaudo, il certificato di collaudo / regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione e il pagamento del DURC.
2saldo finale. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo Ferme restando le ipotesi di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
alle lettere c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativid), compresa, qualora tra la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante stipula del contratto e il DURC, in luogo dell’appaltatore e primo stato di avanzamento dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo lavori di cui agli articoli 23 all’art. 194 del Regolamento (articolo vigente sino alla sua espressa abrogazione), o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e 24 del presente Capitolato Specialeservizi, limitatamente ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accer- tamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, il Comune di Schiavon acquisirà il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori en- tro i trenta giorni successivi alla eventuale disponibilità residuascadenza dei predetti centottantagiorni.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 4 del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, d.P.R. n. 207 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 20132010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. 207/2010.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessari l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se qualora tale ammontare non risulti sia già dal noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) trattiene un importo verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente all’inadempimentoai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo ai fini di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;al comma 3.
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e assicurativicontratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, compresal’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa edileEdile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede quale si potrà procedere alla liquidazione delle rate di acconto e somme trattenute ai sensi della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residualettera b).
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Samples: Contratti Di Quartiere Ii
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4, comma 2, . Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R.207/2010 d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolaritàl’irregolaritàà, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 Riferimento non valido e 24 Riferimento non valido del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 Art.27 e 24 Art.28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art.55, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art.80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, ;
c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, ;
d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, ;
e) per la stipula del contratto;
f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;
g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione esecuzione54 e per il pagamento del DURC.saldo finale
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
3. Ai sensi dell’articolo 4a condizione che l’appaltatore e, comma 2tramite esso, del D.P.R.207/2010 i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri “A” e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013“B” o, in caso alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di ottenimento lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: Codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contrattotitolare; se impresa artigiana, la Stazione appaltante, in assenza numero di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa edileEdile (CAPE): Codice impresa, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore Codice e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate sede cassa territoriale di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residuacompetenza.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante: è obbligo dell’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettere tempestivamente alla stessa Stazione appaltante ed ha validità il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 4 del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, d.P.R. n. 207 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 20132010, in caso di ottenimento inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a uno 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contrattosubappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti è già dal noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) trattiene un importo verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente all’inadempimentoai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo ai fini di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;al comma 3.
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e assicurativicontratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, compresal’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa edileEdile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede quale si potrà procedere alla liquidazione delle rate di acconto e somme trattenute ai sensi della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residualettera b).
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzioneesecuzione (50), sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. (51)
4, comma 2, del D.P.R.207/2010 e . Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 27 e 24 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 27 e 24 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 4 del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013DPR 207/2010, in caso di ottenimento del inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltantenegativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURCStazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione , utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli ai sensi degli articoli 23 32 e 24 33 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
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Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 4 del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, d.P.R. n. 207 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 20132010, in caso di ottenimento inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a uno 180 (centottanta) giorni, è necessari l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contrattosubappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se qualora tale ammontare non risulti sia già dal noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) trattiene un importo verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente all’inadempimentoai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo ai fini di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;al comma 3.
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e assicurativicontratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, compresal’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa edileEdile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede quale si potrà procedere alla liquidazione delle rate di acconto e somme trattenute ai sensi della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residualettera b).
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Samples: Appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatoredell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità dall’AdSP a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa AdSP il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di 120 giorni dalla data lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di effettuazione della verificaaddetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, ai sensi dell’art.30, comma 5 del D. Lgs. 50/16 e smi l’AdSP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, l’AdSP provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artt. 1.26 e 1.27 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 4dell’art.30, comma 2, 6 del D.P.R.207/2010 D. Lgs 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, smi in caso di ottenimento ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’AdSP paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e smi.
5. Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a uno 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltantesubappaltatore, in assenza di regolarizzazione tempestivarelazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, l’AdSP:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti è già dal noto; chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) trattiene un importo verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente all’inadempimentoai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo ai fini di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;al comma 3.
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali se la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e assicurativicontratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, compresal’Appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa edileEdile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della L. n. 335/95. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede quale si potrà procedere alla liquidazione delle rate di acconto e somme trattenute ai sensi della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residualettera b).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art.80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, ;
c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, ;
d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, ;
e) per la stipula del contratto;
f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;
g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione esecuzione56 e per il pagamento del DURC.saldo finale
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
3. Ai sensi dell’articolo 4a condizione che l’appaltatore e, comma 2tramite esso, del D.P.R.207/2010 i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri “A” e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013“B” o, in caso alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di ottenimento lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: Codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contrattotitolare; se impresa artigiana, la Stazione appaltante, in assenza numero di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa edileEdile (CAPE): Codice impresa, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore Codice e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate sede cassa territoriale di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residuacompetenza.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1Ai sensi dell’art. La 105, comma 9, del Codice, prima dell’inizio dei lavori L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile. In occasione di ogni S.A.L., il Comune di Cadoneghe provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il Comune di Cadoneghe acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 80, co. 4 del Codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del Codice;
c) per la stipula del contratto, l’erogazione ;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappaltocollaudo, il certificato di collaudo / regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione e il pagamento del DURC.
2saldo finale. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante ed ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R.207/2010 e dell’articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo Ferme restando le ipotesi di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
alle lettere c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativid), compresa, qualora tra la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante stipula del contratto e il DURC, in luogo dell’appaltatore e primo stato di avanzamento dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo lavori di cui agli articoli 23 all’art. 194 del Regolamento (articolo vigente sino alla sua espressa abrogazione), o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e 24 del presente Capitolato Specialeservizi, limitatamente ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, il Comune di Cadoneghe acquisirà il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore entro i trenta giorni successivi alla eventuale disponibilità residuascadenza dei predetti centottantagiorni.
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Samples: Contract for Works