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Durata del Contratto di Abbonamento Clausole campione

Durata del Contratto di Abbonamento. Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 5, ed in deroga a quanto previsto all’Art. 8.2 delle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi di Comunicazione Elettronica, all’Art. 11.1 delle Condizioni Generali di Contratto per il Servizio Numero Fisso, i Contratti di Abbonamento per Aziende sottoscritti dal Cliente avranno durata di 30 mesi, (il primo rinnovo coincide con il giorno della data di sottoscrizione delle Condizioni di Adesione alle Iniziative Soluzione Telefono, Soluzioni Accessori e Rata Telefono) . Il Cliente potrà recedere dai citati Contratti in ogni momento, dandone comunicazionecon le modalità di cui all’art. 2.5 delle Con- dizioni Generali di Contratto per i Servizi di Comunicazione Elettronica. Il recesso sarà efficace dal trentesimo giorno dalla data di ricezione della raccomandata A/R.

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  • Durata del contratto e recesso 6.1 Il presente Contratto sarà efficace a decorrere dalla Data di Inizio del Servizio e rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti non recederà in conformità alle disposizioni contenute nel Contratto. 6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere: 6.2.1 inviando all’altra Parte una comunicazione scritta con preavviso di 3 mesi o inviando qualsiasi altra comunicazione richiesta per consentire l’espletamento delle attività specificate all’Articolo 6.7 che segue, qualora intenda avvalersi di tale facoltà; 6.2.2 notificando con immediatezza e per iscritto violazioni sostanziali del presente Contratto dell’altra Parte (“la Parte Inadempiente”). Affinché il recesso possa essere esercitato è necessario che per tali violazioni non vi sia rimedio alcuno o, al contrario, la Parte Inadempiente non vi abbia posto rimedio entro un termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla notifica della violazione; 6.2.3 notificando con immediatezza e per iscritto Eventi di Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto, i quali devono sussistere per un periodo continuativo non inferiore ai 30 (trenta) giorni di calendario. 6.3 Ai sensi dell’Articolo 6.2.2 che precede, il concetto di violazione sostanziale include, senza limitazione alcuna, qualsiasi violazione ai sensi degli Articoli 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 e 7.3. 6.4 Il Centro Servizi potrà esercitare il diritto di recesso dal presente Contratto in caso di modifiche dell’Articolo 11, inviando a Borsa Italiana apposita comunicazione secondo le tempistiche definite da Borsa Italiana nella comunicazione contenente il testo delle modifiche riferite all’Articolo 11.2. In tutte queste ipotesi di recesso, il recesso dal presente Contratto si intenderà efficacie decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica di recesso di Centro Servizi o da qualsiasi altra comunicazione richiesta per consentire di espletare le attività specificate all’Articolo 6.7 che segue. Dalla data di notifica del recesso da parte di Centro Servizi alla data di effettiva efficacia del recesso dal presente Contratto, le condizioni contrattuali, inclusa la Price List, precedentemente in vigore saranno applicate al Centro Servizi. 6.5 Senza pregiudizio alcuno del diritto di Borsa Italiana di recedere ovvero sospendere il presente Contratto, Borsa Italiana è tenuta a dare il maggior preavviso possibile in merito alla sua intenzione di recedere ai sensi dell’Articolo 6, al fine di consentire un’ordinata migrazione dei Clienti del Centro Servizi presso un accesso alternativo al Sistema. 6.6 L’esercizio di ciascuna delle Parti del diritto di cui all’Articolo 6 è stabilito senza pregiudizio degli altri diritti o rimedi possibili, e non avrà conseguenze alcune sui diritti maturati o sulle obbligazioni sorte alla/prima della data di recesso o sospensione né inficia l’applicabilità di clausole che, espressamente o implicitamente, dovranno continuare a trovare applicazione anche nei casi di recesso o sospensione del presente Contratto. 6.7 Alla ricezione o all’invio della comunicazione di recesso o alla scadenza del Contratto: 6.7.1 il Centro Servizi darà comunicazione ai Clienti del Centro Servizi di risoluzione del Contratto con i Clienti del Centro Servizi o di risoluzione di quella parte contrattuale relativa all’utilizzo dell’Infrastruttura di Rete del Centro Servizi da parte dei Clienti del Centro Servizi necessaria per accedere al Sistema. Tale risoluzione sarà efficace a decorrere dalla data in cui la risoluzione o la scadenza del presente Contratto avrà efficacia; 6.7.2 il Centro Servizi si impegna a collaborare in buona fede nell’assicurare ai Clienti del Centro Servizi una migrazione presso un accesso alternativo al Sistema con il minimo di spesa ed interruzione; per tale adempimento al Centro Servizi non è comunque richiesta alcuna spesa aggiuntiva rilevante. Resta inteso che Borsa Italiana è autorizzata a contattare direttamente qualsiasi Cliente del Centro Servizi per prestare assistenza al processo di migrazione senza che ciò comporti alcuna spesa aggiuntiva rilevante.