Durata del Fondo. 1) La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi del successivo paragrafo 25.2, in 8 (otto) anni, con scadenza al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui avviene il richiamo degli impegni a seguito dell’emissione delle quote. 2) La Società di Gestione, altresì, con delibera motivata del consiglio di amministrazione e con parere conforme del collegio sindacale, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una proroga non superiore a tre anni della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (di seguito, il “Periodo di Grazia”). Dalla delibera deve risultare che: - l’attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l’indicazione dell’ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera; - oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo. La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell’attività di vendita dei residui beni in portafoglio. 3) Dell’avvenuta delibera del Periodo di Grazia da parte della SGR è data notizia ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui al successivo articolo 24, comma 1) del presente Regolamento, nonché comunicazione alla Banca d’Italia ed alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
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Samples: Regolamento Del Fondo Di Investimento Alternativo Immobiliare
Durata del Fondo. 1) La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di . Salvo liquidazione anticipata nei casi previsti dal art. 33 ovvero proroga ai sensi del successivo paragrafo 25.2comma 3, in 8 (otto) anni, con la scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre dell’ottavo anno immediatamente successivo a quello in cui avviene al quinto anniversario della data di chiusura del Periodo di Investimento (di seguito il richiamo degli impegni a seguito dell’emissione delle quote“Termine di Durata del Fondo”). Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nel Termine di Durata del Fondo.
2) . L’esercizio del Fondo coincide con l’anno civile. Il primo esercizio ha inizio alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.
3. La Società di Gestione, altresì, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell’organo amministrativo e con parere conforme del collegio sindacaledell’organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una proroga non superiore a tre anni della durata può prorogare il Termine di Durata del Fondo medesimo di non oltre un
(1) anno per il completamento dello delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio e del rimborso delle Quote (di seguito, seguito il “Periodo di Grazia”). Dalla La SGR delibera deve risultare che: - l’attività la proroga qualora non siano state completate, entro il Termine di Durata del Fondo, tutte le attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviataper cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la SGR reputi che, con l’indicazione dell’ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera; - oggettive condizioni di mercatoin considerazione dell’andamento dei mercati, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione la proroga sia volta a tutelare l’interesse dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondopartecipanti. La delibera contiene altresì di proroga contiene, altresì, il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell’attività di vendita dei residui beni in portafoglio.
3) Dell’avvenuta delibera del . L’eventuale proroga per il Periodo di Grazia da parte della SGR è data notizia resa nota ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui con le modalità indicate al successivo articolo 24art. 6, comma 1) del presente Regolamento, 3 nonché comunicazione alla Banca d’Italia ed e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune Di Investimento Alternativo
Durata del Fondo. 1. Il Fondo ha durata 7 (sette) La durata del Fondo è fissata, salvo anni (il caso “Ciclo di liquidazione anticipata ai sensi del successivo paragrafo 25.2, in 8 (ottoVita”) anni, con scadenza al e scade il 31 dicembre dell’ottavo del settimo anno successivo a quello in cui avviene il richiamo degli impegni a seguito dell’emissione delle quotealla data del Primo Closing (come definito al successivo articolo 14.2, comma 8, del presente Regolamento).
2) . La Società di Gestione, altresìSGR, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell’organo amministrativo e con parere conforme del collegio sindacaledell’organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga non superiore a tre anni della durata 12 (dodici) mesi del Ciclo di Vita del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (di seguito, il “Periodo di Grazia”)portafoglio. Dalla delibera deve risultare che: - :
(a) l’attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l’indicazione dell’ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera; - ;
(b) oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets asset nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.
3. La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell’attività di vendita dei residui beni in portafoglio.
3) Dell’avvenuta delibera del Periodo . La Società di Grazia da parte della SGR è data notizia ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui al successivo articolo 24, comma 1) del presente Regolamento, nonché Gestione dà comunicazione alla Banca d’Italia ed e alla Consob, Consob specificando le motivazioni poste a supporto alla base della relativa decisionedecisione di proroga e procede altresì ad informare i partecipanti al Fondo (alternativamente, i “Partecipanti” o gli “Investitori”) delle eventuali proroghe del Ciclo di Vita del Fondo mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
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Samples: Regolamento Del Fondo Di Investimento Alternativo Europeo a Lungo Termine (Eltif)
Durata del Fondo. 1) La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi del successivo paragrafo 25.2, in 8 10 (ottodieci) anni, con scadenza al 31 dicembre dell’ottavo del decimo anno successivo a quello in cui avviene il richiamo degli impegni a seguito dell’emissione delle quote.
2) della prima emissione. La Società di Gestione, altresìGestione , con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell’organo amministrativo e con parere conforme del collegio sindacaledell’organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una proroga non superiore a tre 3 anni ovvero al più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa applicabile della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (di seguito, il “Periodo di Grazia”), per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Dalla delibera deve risultare che: - l’attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l’indicazione dell’ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delle delibera; - oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo. La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell’attività di vendita dei residui beni in portafoglio.
32) Dell’avvenuta delibera del Dell’eventuale proroga per il Periodo di Grazia da parte della SGR grazia è data notizia ai Partecipanti partecipanti mediante avviso pubblicato sul quotidiano di cui al successivo articolo 24, comma 1) del presente Regolamento, Regolamento nonché comunicazione alla Banca d’Italia ed e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto alla base della relativa decisione.
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