Durata del Piano Clausole campione

Durata del Piano. Il Piano, seppur revisionabile ad ogni annualità con riferimento alla programmazione annuale dell’offerta, costituisce il riferimento operativo per il triennio 2022-2024. Il Piano potrà essere aggiornato e condiviso con ARTCal nell’ambito di un apposito incontro del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto.
Durata del Piano. In questo paragrafo vengono indicati la durata del Piano di gestione e i tempi di revisione. Di regola, la durata del Piano di gestione è di 12 anni, con aggiornamento della programmazione economica relativa ogni 3 anni, cioè con una periodicità coincidente con quella del bilancio della Provincia autonoma di Trento. In caso di mancato rinnovo dell’ Accordo di Programma e conseguente decadenza della rete di Riserve, il Piano decade (vedi cap. 1.3. La valenza del piano in rapporto a Natura 2000)
Durata del Piano. Il Piano di assistenza decorre dall'accettazione, da parte di Apple, della registrazione del piano stesso e termina nella data specificata nella Conferma del Piano ("Durata del piano"). La Conferma del Piano viene fornita al momento dell'acquisto o subito dopo oppure viene inviata automaticamente in un secondo momento. Il servizio previsto dal presente Piano di assistenza è aggiuntivo rispetto a qualsiasi altro servizio fornito secondo le leggi in vigore, previsto dalla garanzia hardware del produttore inclusa nei contratti di acquisto originali applicabili e fornito dal supporto tecnico gratuito. Apple non fornirà i servizi in oggetto oltre il termine stabilito nel Piano di assistenza.
Durata del Piano. Il Piano, seppur revisionabile ad ogni annualità con riferimento alla programmazione annuale dell’offerta, costituisce il riferimento operativo per il triennio 2022-2024. Il Piano potrà essere aggiornato e condiviso con la Regione Siciliana nell’ambito di un apposito incontro del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).