Comitato Tecnico di Gestione del Contratto Clausole campione

Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da: a) due rappresentanti di Trenitalia; b) due rappresentanti della Regione. 2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15. 3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti dell’affidatario e due dell’Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente. 2. Il comitato tecnico è un organo consultivo permanente, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine a: ✓ Variazioni al programma di esercizio; ✓ Valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti; ✓ Risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi ed al programma di esercizio; ✓ Valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale; ✓ Ogni altra valutazione in ordine all’esecuzione ed alla revisione del contratto. 3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del presidente della commissione, individuato come rappresentante dell’Ente.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Articolo 25 (Controversie tra le parti);
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Art. 19 (Clausola fiscale)
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato" composto da: a. due rappresentanti della Regione; b. due rappresentanti di ARST;. 2. Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti della Regione, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di ARST. 3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali e dei premi. 4. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto le Parti comunicano reciprocamente i nominativi dei rappresentanti del Comitato. 5. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto il comitato provvede alla strutturazione di un proprio regolamento di gestione.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da tre rappresentanti dell’OE e da tre rappresentanti dell’EC, i cui nominativi sono formalizzati dalle Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contatto. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali, all’applicazione del bonus a favore degli utenti, al monitoraggio del PEF, all’analisi della Relazione Annuale. Il Comitato è presieduto da uno dei membri dell’EC; le funzioni di segreteria sono svolte dall’OE; la segreteria provvederà alle convocazioni con periodicità minima mensile ed alla verbalizzazione delle sedute; ulteriori riunioni potranno essere programmate, anche su richiesta dell’EC. Nella seduta di insediamento il Comitato adotta il regolamento di funzionamento.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato” composto da: a. due rappresentanti della XXXXXXX XXXXXXX, x. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXXXXXXXXX, 0. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della REGIONE LIGURIA, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di TRENITALIA. 3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nell’interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali e dei premi. A tale scopo il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno entro la fine del mese di Marzo. 4. Per ogni anno di validità del presente Contratto il Comitato ha inoltre la funzione di stabilire i valori di consuntivo degli importi di cui all’Articolo 7, a fronte dei quali verrà definito l’importo della fattura di saldo. 5. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimento di compensi o gettoni di presenza.
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", d i s c i p l i n a t o s e c o n d o i 8l, comRpoestgo odal tare m e n t o rappresentanti indicati da EAV e da tre rappresentanti indicati dalla Regione e/o da ACaMIR. 2. I l C o m i t a t o v a l u t a l ’ a n d a m e n t o d e l l a g e s t i n e l l ’ i n t e r p r e t a z i o n e ceon pnarteicollarle r'ifearimpenptol alil'acdema pzimienoton e d e delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, all'applicazione delle penali e del sistema di riduzione/mitigazione delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico del Contratto. 3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà, avvalendosi di un membro del Comitato, alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di EAV. 4. Il Comitato, valutato il generale andamento dei servizi, ha facoltà di autorizzare, anche mensilmente, lo svincolo delle ritenute a garanzia sulle fatture liquidate.