DURATA DEL SERVIZIO. La concessione avrà la durata di anni 06 (sei), con decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza 31.12.2025. La concessione potrà subire una proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario all’esperimento della nuova procedura di gara, e comunque fino ad un massimo di gg. 90 (novanta), durante i quali il Concessionario si impegna sin d’ora ad espletare il servizio agli stessi – o più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni. Lo stabilimento balneare “Lido del Finanziere” dovrà osservare il periodo minimo di apertura, per l’erogazione dei servizi di cui al presente bando di gara, dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno (a decorrere dall’anno 2020), garantendo gli orari di apertura e chiusura stabiliti dall’ordinanza balneare dell’anno di riferimento. In tale periodo temporale l’apertura dovrà essere continuativa e senza interruzioni. Il Concessionario potrà effettuare una apertura serale settimanale con orario 20.00-24.00, come da disposizioni comunali in materia, anche su richiesta della clientela. E’ facoltà del Concessionario, nel rispetto dei termini imposti dalla Capitaneria di Porto e dalle Autorità Locali, di estendere il periodo di erogazione dei servizi. Ove il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, successivamente alla stipula dell’atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi stessi. In presenza di disdetta tacita o esplicita da parte del Concessionario ovvero abbandono del servizio, la S.A. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di estendere la validità della concessione per il tempo strettamente necessario al fine di individuare un nuovo Concessionario. In caso di diniego da parte del Concessionario, si procederà all’esecuzione in danno del servizio. Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causa, la S.A., oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e ciò fino alla scadenza naturale del contratto, oltre all’incameramento del deposito cauzionale.
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DURATA DEL SERVIZIO. La concessione avrà la durata di anni 06 (sei)Le forniture ed i servizi oggetto dell’appalto, con decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza 31.12.2025. La concessione potrà subire una proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario all’esperimento della nuova procedura di gara, e comunque fino ad un massimo di gg. 90 (novanta), durante i quali il Concessionario si impegna sin d’ora ad espletare il servizio agli stessi – o più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni. Lo stabilimento balneare “Lido del Finanziere” dovrà osservare il periodo minimo di apertura, per l’erogazione dei servizi di cui al presente bando di garapredetto art. 2, dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno dovranno essere erogati per 36 (trentasei) mesi a decorrere dall’anno 2020dalla data di emissione del verbale di collaudo. Resta facoltà della “Stazione Appaltante” esercitare l’opzione di riacquisto dell’intera fornitura, hardware e software, incluse le licenze d’uso del software e dell’hardware ed esclusa la “Garanzia”, ad un valore pari all’1% dell’importo aggiudicato per l’intera fornitura (esclusi gli oneri di sicurezza), garantendo gli orari di apertura e chiusura stabiliti dall’ordinanza balneare dell’anno di riferimento. In tale periodo temporale l’apertura tal caso la “Stazione Appaltante” dovrà essere continuativa e senza interruzioni. Il Concessionario potrà effettuare una apertura serale settimanale dare comunicazione alla “Ditta Aggiudicataria” della propria determinazione di volersi avvalere del diritto di riscatto almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, a mezzo raccomandata con orario 20.00-24.00, come da disposizioni comunali in materia, anche su richiesta della clientela. E’ facoltà del Concessionario, nel rispetto dei termini imposti dalla Capitaneria avviso di Porto e dalle Autorità Locali, di estendere il periodo di erogazione dei servizi. Ove il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, successivamente alla stipula dell’atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi stessi. In presenza di disdetta tacita ricevimento o esplicita da parte del Concessionario ovvero abbandono del servizio, la S.A. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di estendere la validità della concessione per il tempo strettamente necessario al fine di individuare un nuovo Concessionarioequipollenti. In caso di diniego esercizio del diritto di riscatto, il relativo corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 del presente capitolato. Nel caso in cui la “Stazione Appaltante”, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di dovere esercitare l’opzione di riacquisto, la “Ditta Aggiudicataria” si obbliga, al termine della validità del Contratto, a ritirare senza ritardo ed a smaltire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, a sue cure e spese, tutte le apparecchiature oggetto del presente capitolato. Le modalità operative per la dismissione dei “Personal computer desktop” dovranno essere concordate con la “Stazione Appaltante” ed in particolare dovrà essere concordato il periodo di tempo in cui le apparecchiature dovranno essere ritirate. Il ritiro completo delle apparecchiature dovrà in ogni caso avvenire entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale, salvo espressa accettazione da parte della stazione appaltante di un termine maggiore. Il mancato rispetto del Concessionariotermine stabilito per il completo ritiro delle apparecchiature comporterà l’applicazione di una penale, si procederà all’esecuzione in danno nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 23 del servizio. Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causa, la S.A., oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e ciò fino alla scadenza naturale del contratto, oltre all’incameramento del deposito cauzionalepresente capitolato.
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DURATA DEL SERVIZIO. La concessione Il servizio avrà la una durata di anni 06 tre (sei)3) anni, con decorrenza dal 01.01.2020 dalla data indicata nel contratto e scadenza 31.12.2025con possibilità di rinnovo del servizio per un ugual periodo, previa richiesta espressa da parte della Stazione Appaltante e buon esito/regolare esecuzione dell’iniziale contratto. La concessione richiesta di rinnovo verrà effettuata mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima del termine finale del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà subire una proroga tecnicaessere modificata per un ulteriore periodo di 6 mesi, necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici. In tal caso il tempo strettamente necessario all’esperimento della nuova procedura di gara, e comunque fino ad un massimo di gg. 90 (novanta), durante i quali il Concessionario si impegna sin d’ora ad espletare il servizio contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – - o più favorevoli - prezzi, xxxxx patti e condizioni. Lo stabilimento balneare “Lido L’azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora: • nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del Finanziere” dovrà osservare servizio appaltato; • disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica e/o sanità pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte e/o provvedano a disciplinare in ambito regionale il periodo minimo di apertura, per l’erogazione dei servizi di cui al servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal presente bando di gara, dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno (a decorrere dall’anno 2020), garantendo gli orari di apertura e chiusura stabiliti dall’ordinanza balneare dell’anno di riferimento. In tale periodo temporale l’apertura dovrà essere continuativa e senza interruzionicapitolato. Il Concessionario potrà effettuare una apertura serale settimanale con orario 20.00-24.00recesso avverrà previo preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi, come da disposizioni comunali in materia, anche su richiesta della clientelasenza che la Ditta appaltatrice abbia diritto ad alcuna indennità di rivalsa salvo la corresponsione dei corrispettivi per i servizi già erogati. E’ facoltà del Concessionario, nel rispetto dei termini imposti Per i primi sei mesi dalla Capitaneria data di Porto e dalle Autorità Locali, di estendere il periodo di erogazione dei servizi. Ove il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, successivamente alla stipula dell’atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi stessi. In presenza di disdetta tacita o esplicita da parte del Concessionario ovvero abbandono avvio del servizio, la S.A. l'appalto si riserva, comunque, la facoltà unilaterale intenderà conferito a titolo di estendere la validità della concessione per il tempo strettamente necessario prova al fine di individuare consentire alla S.A. una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Qualora durante tale periodo dovessero venire evidenziati gravi disservizi, sarà concesso alla Ditta affidataria un nuovo Concessionario. In caso ulteriore periodo di diniego da parte prova non superiore a tre mesi, al termine del Concessionarioquale, si procederà all’esecuzione in danno del servizio. Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono se l’esecuzione del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causasortire esito negativo, la S.A., oltre S.A. procederà alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà risoluzione del contratto fermo restando che la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e ciò fino alla scadenza naturale subentro del contratto, oltre all’incameramento del deposito cauzionalenuovo contraente.
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Samples: arcs.sanita.fvg.it
DURATA DEL SERVIZIO. La concessione avrà durata dell’appalto è stabilita in 60 mesi solari e consecutivi decorrenti dalla consegna degli impianti, che la durata Stazione Appaltante procederà ad effettuare in favore della Ditta redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti. Allo scadere dei tre anni dalla consegna degli impianti, la Stazione Appaltante procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività svolta, sulla base del piano di anni 06 (sei), con decorrenza dal 01.01.2020 manutenzione presentato in fase di gara nonché delle prestazioni descritte nel presente capitolato e scadenza 31.12.2025. La concessione potrà subire una proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario all’esperimento integrate dall’offerta tecnica della nuova procedura Ditta in fase di gara, pervenendo ad un giudizio motivato circa il servizio espletato. Laddove detto giudizio dovesse risultare negativo, la Stazione Appaltante potrà procedere al recesso dal contratto senza che ciò possa costituire elemento di pretese di qualsiasi genere, ed in particolare economiche, da parte della Ditta. La responsabilità della Ditta riferita agli impianti che ad essa vengono affidati in esercizio e comunque manutenzione decorre dal giorno della firma del verbale di consegna degli impianti stessi. Il verbale sarà redatto dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con la Ditta e con quella uscente, per la constatazione della consistenza, efficienza e stato di conservazione degli impianti e della relativa documentazione consegnata, nonché per la segnalazione delle eventuali manchevolezze rilevate dalla Ditta. Da tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l’efficienza degli impianti e delle parti costituenti gli impianti stessi, le eventuali necessità e la natura di preventive revisioni degli impianti in precarie condizioni richieste dalla Ditta. Qualora gli impianti non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione della Ditta, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza della Ditta, la quale dovrà provvedere alla loro eliminazione. Ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n.207/2010, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività dirette alla verifica di conformità saranno finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. Alla scadenza dell’appalto gli impianti affidati in manutenzione dovranno essere riconsegnati alla Stazione Appaltante in condizioni di funzionalità; la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza delle predette condizioni redigendo apposito verbale di riconsegna degli impianti, nel quale dovrà risultare che il complesso degli impianti, delle attrezzature ed installazioni non ha subito deterioramenti o danneggiamenti per difetto di manutenzione o per errato esercizio e che gli impianti stessi si trovano in perfetto stato di conservazione, tenuto conto del deperimento causato dal normale e diligente uso. La Ditta dovrà provvedere all'eliminazione di tutte le manchevolezze riscontrate e riportate sul verbale di riconsegna, a sue spese, entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante e, se inadempiente, si procederà in danno con facoltà per la Stazione Appaltante di trattenere l'importo delle opere sui pagamenti ancora dovuti. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine del presente appalto fino all’aggiudicazione del successivo appalto e, comunque, con preavviso da comunicarsi per iscritto all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dell’appalto. L’appaltatore si impegna ad accettare sin da ora tale eventuale proroga alle stesse condizioni del contratto, nessuna esclusa, per un massimo di gg. 90 (novanta), durante i quali il Concessionario si impegna sin d’ora ad espletare il servizio agli stessi – o più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni. Lo stabilimento balneare “Lido del Finanziere” dovrà osservare il periodo minimo di apertura, per l’erogazione dei servizi di cui al presente bando di gara, dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno (a decorrere dall’anno 2020), garantendo gli orari di apertura e chiusura stabiliti dall’ordinanza balneare dell’anno di riferimento. In tale periodo temporale l’apertura dovrà essere continuativa e senza interruzioni. Il Concessionario potrà effettuare una apertura serale settimanale con orario 20.00-24.00, come da disposizioni comunali in materia, anche su richiesta della clientela. E’ facoltà del Concessionario, nel rispetto dei termini imposti dalla Capitaneria di Porto e dalle Autorità Locali, di estendere il periodo di erogazione dei servizi. Ove il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, successivamente alla stipula dell’atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi stessi. In presenza di disdetta tacita o esplicita da parte del Concessionario ovvero abbandono del servizio, la S.A. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di estendere la validità della concessione per il tempo strettamente necessario al fine di individuare un nuovo Concessionario. In caso di diniego da parte del Concessionario, si procederà all’esecuzione in danno del servizio. Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causa, la S.A., oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e ciò fino alla scadenza naturale del contratto, oltre all’incameramento del deposito cauzionalesei mesi.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi
DURATA DEL SERVIZIO. La concessione avrà la Per il servizio in affidamento è prevista una durata di anni 06 (sei)mesi 42, con decorrenza avvio stimato per il primo giorno lavorativo di luglio 2020 e termine quindi stimato al 31 dicembre 2023. Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito in € 781.930,00 (settecentottantunonovecentotrenta,00) oltre IVA ed altri eventuali oneri di legge, da intendersi quindi a tutti gli effetti quale base d'asta della procedura. Una componente pari ad € 6.250 di tale importo, non soggetta a ribasso, viene costituita come dotazione per il rimborso delle spese di trasferta che potranno essere sostenute dall’Operatore affidatario. Con cadenza quadrimestrale, l'Affidatario dovrà presentare sintetici report nei quali dovrà essere descritto l'avanzamento delle attività, i prodotti documentali forniti ed i servizi svolti alla data e dovrà inoltre attestato l'allineamento delle attività svolte rispetto al Piano di Attività approvato (ovvero saranno evidenziati tutti gli eventuali scostamenti da quest'ultimo, con indicazione delle relative cause). Entro venti giorni dal 01.01.2020 termine finale delle attività dovrà essere presentata una Relazione finale nella quale saranno descritte le attività svolte nel periodo del rapporto non coperto dall'ultimo report quadrimestrale presentato e scadenza 31.12.2025sarà inoltre fornito riepilogo delle attività svolte e dei prodotti consegnati nell'arco di durata del rapporto. Fermo questo e senza variazione degli obblighi assunti, all'avvio o anche in corso di rapporto, su proposta del direttore del RUP o del DEC, potranno essere definiti ulteriori dispositivi per la verifica dell'andamento delle attività e degli impegni di risorse. La concessione potrà subire una proroga tecnicaliquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità: approvazione da parte dell'Amministrazione della Relazione di fine attività, per il tempo strettamente necessario all’esperimento della nuova procedura di gara, e comunque fino ad un massimo di gg. 90 (novanta), durante i quali il Concessionario si impegna sin d’ora ad espletare il servizio agli stessi – o più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni. Lo stabilimento balneare “Lido del Finanziere” dovrà osservare il periodo minimo di apertura, per l’erogazione dei servizi di cui al secondo capoverso del presente bando sottoparagrafo. Si precisa che: • la liquidazione dei pagamenti su indicati alla lettera a) è subordinata alla consegna, e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione - oltreché dei report ivi previsti - degli output e dei prodotti documentali che l'affidatario è tenuto a presentare sulla base di garaquanto previsto nel presente capitolato, dal 1° giugno al 15 settembre nonché alla verifica della regolare esecuzione di ogni anno (a decorrere dall’anno 2020tutti i servizi richiesti; • il saldo finale, di cui alla precedente lettera b), garantendo gli orari verrà liquidato previa effettuazione della verifica di apertura conformità finale, di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Si precisa altresì che, fermo rimanendo l'impianto sopra descritto, in ragione della data effettiva di inizio attività la distribuzione percentuale dei pagamenti potrà subire - nei limiti di quanto necessario – modiche e chiusura stabiliti dall’ordinanza balneare dell’anno proporzionali variazioni, da definirsi al momento della stipula del contratto di riferimentoaffidamento. In tale periodo temporale l’apertura dovrà essere continuativa L’importo invece stanziato per il rimborso delle spese di trasferta eventualmente sostenute dall’Operatore affidatario (pari ad € 6.250, compreso nell’importo massimo dell’operazione e senza interruzioni. Il Concessionario potrà effettuare una apertura serale settimanale non soggetto a ribasso) verrà riconosciuto e liquidato con orario 20.00-24.00le seguenti modalità: - si procederà al rimborso delle sole spese di viaggio, come da disposizioni comunali in materia, anche xxxxx ed alloggio documentate relative a trasferte eseguite su richiesta della clienteladell’Agenzia, prendendo a riferimento - senza alcuna maggiorazione, salvo l'IVA, se non recuperabile dall’Operatore detto - l’importo portato dal relativo documento fiscale o giustificativo di spesa; - in ogni caso, tale rimborso non potrà complessivamente superare l’importo di € 250 per singola giornata. E’ facoltà Gli importi così riconosciuti, determinati con il criterio del Concessionariorimborso a piè di lista, nel rispetto dei avranno comunque natura di corrispettivo contrattuale. Saranno peraltro oggetto di rimborso (nei termini imposti dalla Capitaneria di Porto e dalle Autorità Locali, di estendere il periodo di erogazione dei servizi. Ove il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, successivamente alla stipula dell’atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura sopra detti) unicamente le spese relative a trasferte previamente autorizzate ed erogazione dei servizi stessi. In presenza di disdetta tacita o esplicita da parte univocamente riferibili al servizio oggetto del Concessionario ovvero abbandono del servizio, la S.A. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di estendere la validità della concessione per il tempo strettamente necessario al fine di individuare un nuovo Concessionario. In caso di diniego da parte del Concessionario, si procederà all’esecuzione in danno del servizio. Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causa, la S.A., oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e ciò fino alla scadenza naturale del contratto, oltre all’incameramento del deposito cauzionalepresente capitolato.
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Samples: www.anpal.gov.it