Common use of DURATA E IMPORTO Clause in Contracts

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

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Samples: Research and Development, Research and Development, Assegno Di Ricerca

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere La durata dell'assegno è annuale ed è rinnovabile per un ulteriore anno dopo aver accertato la disponibilità finanziaria. L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 19.367,04 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, secondo le norme e alle condizioni vigenti nella Struttura assegnata. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale I.N.F.N.. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, il vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca tecnologica che abbia conseguito la laurea di secondo livello in una durata compresa tra uno e Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell’assegno, beneficerà di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risulti residente o non abbia avuto il domicilio negli ultimi tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Qualora il vincitore/la vincitrice di assegno di ricerca tecnologica sia in possesso anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti del Dottorato di ricerca, la cui scadenza ai fini dell’assegnazione dell’incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non consente di conferire assegni quella della laurea di durata annualesecondo livello. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento Tale incentivo, pari a euro 5.000 lordi annui, verrà erogato al vincitore che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza abbia le condizioni sopra richiamate entro 30 giorni dall’avvio del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva e dall’inizio di ciascuno dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni seguenti anni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione vigenza del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversicontratto, compresi gli eventuali rinnovi; in caso di risoluzione anticipata del contratto, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca, nel limite massimo della durata legale dovrà restituire la parte di incentivo in proporzione al periodo residuo dell’anno in cui l’attività non è stata svolta; il costo onnicomprensivo di oneri, del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati suddetto incentivo, trova copertura con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministerialefondi ordinari centrali dell’Istituto.

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Samples: Research Grant Agreement, Research and Development, Research and Development

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere La durata dell'assegno è annuale. L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 19.367,04 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, secondo le norme e alle condizioni vigenti nella Struttura assegnata. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale I.N.F.N.. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, il vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca tecnologica che abbia conseguito la laurea di secondo livello in una durata compresa tra uno e Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell’assegno, beneficerà di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risulti residente o non abbia avuto il domicilio negli ultimi tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Qualora il vincitore/la vincitrice di assegno di ricerca tecnologica sia in possesso anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti del Dottorato di ricerca, la cui scadenza ai fini dell’assegnazione dell’incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non consente di conferire assegni quella della laurea di durata annualesecondo livello. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento Tale incentivo, pari a euro 5.000 lordi annui, verrà erogato al vincitore che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza abbia le condizioni sopra richiamate entro 30 giorni dall’avvio del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva e dall’inizio di ciascuno dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni seguenti anni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione vigenza del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversicontratto, compresi gli eventuali rinnovi; in caso di risoluzione anticipata del contratto, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca, nel limite massimo della durata legale dovrà restituire la parte di incentivo in proporzione al periodo residuo dell’anno in cui l’attività non è stata svolta; il costo onnicomprensivo di oneri, del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati suddetto incentivo, trova copertura con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministerialefondi ordinari centrali dell’Istituto.

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Samples: Research Grant Agreement

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto artall’art. 2222 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

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Samples: Public Selection for Research Grants

DURATA E IMPORTO. 1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno 12 e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei 36 mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010da ciascun soggetto, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversipresente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, anche con Atenei diversi nonché con gli enti di cui all’articolo 22, comma 1 della Legge n.240/2010, non può comunque può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità, paternità e congedi parentali o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca ricerca, di cui al predetto art. 22presente regolamento, e dei contratti di ricerca ricercatore a tempo determinato di cui all’artinstaurati ai sensi dell’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022)n. 240/2010, intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, atenei diversi nonché con gli enti di cui all’art. 222, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”1, della medesima legge, non può può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi rileva il periodo trascorso in aspettativa per maternità congedo di maternità, paternità e congedi parentali o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 4. L’importo degli Gli assegni sono corrisposti di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo norma in rate mensili posticipate; in ogni caso gli importi dei contratti non possono essere inferiori all’importo minimo stabilito fissato con l’apposito decreto ministeriale.

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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Assegni Per La Collaborazione Ad Attività Di Ricerca

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto artall’art. 2222 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei Xxxxxx diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

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Samples: Public Selection for Research Grants

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal Il valore complessivo del presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza affidamento è pari a € 20.800.000,00 (euro ventimilioniottocentomila/00) IVA esclusa per una durata anche inferiore massima di 42 mesi. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un anno eimporto massimo di € 17.800.000,00 (euro diciassettemilioniottocentomila/00) IVA esclusa. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di importo, in ogni casoagli stessi patti e condizioni, non inferiore a sei mesicon uno o più atti unilaterali, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricercaulteriori massimo € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) IVA esclusa. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la cui scadenza non consente facoltà di conferire assegni di estendere la durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese del presente Accordo, prima della scadenza della validità temporale dello stesso come sopra indicata, per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le due opzioni potranno essere esercitate sia disgiuntamente che cumulativamente. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all'Appaltatore con posta elettronica certificata prima della scadenza dell'Accordo Quadro. Resta ferma l’applicabilità dell’art. 106, comma 11 del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziariaD. Lgs. 50/2016, garantita dal Dipartimento medesimo. La per cui la durata complessiva dei rapporti instaurati dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata per il conferimento tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura utile all’individuazione di un nuovo contraente, e dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli assegni oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di ricerca Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati, in sede di cui all’artemissione dei singoli Ordini applicativi. 22 Si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti attesa la necessità di garantire la standardizzazione/uniformità della legge 30 dicembre 2010, n. 240fornitura per tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Con riferimento all’importo massimo dell’Accordo Quadro si precisa che l’Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, nel testo vigente caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l’importo massimo dello stesso ovvero non sia stata esercitata l’opzione di durata e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino a quel momento richieste. Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016. In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento degli item oggetto del presente Accordo, al fine di permettere all’Appaltatore di costituire le necessarie scorte di magazzino, gli Ordini applicativi potranno essere emessi non prima della di 120 giorni solari dalla data di entrata in vigore della legge stipula del presente Accordo. *** Resta fermo che Ferservizi non assume comunque nessun obbligo per la consunzione dell’importo di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministerialeciascun Accordo Quadro così come sopra determinato.

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Samples: Disciplinare Di Gara