Common use of DURATA E IMPORTO Clause in Contracts

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

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Samples: titulus-units.cineca.it, titulus-units.cineca.it, titulus-units.cineca.it

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere La durata dell'assegno è annuale ed è rinnovabile per un ulteriore anno dopo aver accertato la disponibilità finanziaria. L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 19.367,04 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, secondo le norme e alle condizioni vigenti nella Struttura assegnata. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale I.N.F.N.. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, il vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca tecnologica che abbia conseguito la laurea di secondo livello in una durata compresa tra uno e Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell’assegno, beneficerà di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risulti residente o non abbia avuto il domicilio negli ultimi tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Qualora il vincitore/la vincitrice di assegno di ricerca tecnologica sia in possesso anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti del Dottorato di ricerca, la cui scadenza ai fini dell’assegnazione dell’incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non consente di conferire assegni quella della laurea di durata annualesecondo livello. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento Tale incentivo, pari a euro 5.000 lordi annui, verrà erogato al vincitore che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza abbia le condizioni sopra richiamate entro 30 giorni dall’avvio del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva e dall’inizio di ciascuno dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni seguenti anni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione vigenza del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversicontratto, compresi gli eventuali rinnovi; in caso di risoluzione anticipata del contratto, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca, nel limite massimo della durata legale dovrà restituire la parte di incentivo in proporzione al periodo residuo dell’anno in cui l’attività non è stata svolta; il costo onnicomprensivo di oneri, del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati suddetto incentivo, trova copertura con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministerialefondi ordinari centrali dell’Istituto.

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Samples: Concorso Per Il Conferimento, Concorso Per Il Conferimento, Concorso Per Il Conferimento

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto artall’art. 2222 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

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Samples: web.units.it

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere L’importo individuato per l’esecuzione del servizio, su cui proporre un preventivo/offerta, ammonta ad euro 39.344,26 + Iva 22%, per complessivi euro 48.000,00, per tutta la durata contrattuale. Il servizio avrà una durata compresa tra uno e di tre anni escolastici con inizio, ove previsto dal presumibilmente, il 1 ottobre 2022 e termine il 30 giugno 2025. Prevede un impegno complessivo stimato in circa 420 ore per ogni anno scolastico complessivamente per i tre Comuni oltre alla fornitura di materiali utili all’attuazione dei progetti che verranno ideati (materiale di cancelleria, tempere, pennelli, legno, strumenti ed attrezzature artistiche…), di dispositivi per la documentazione (pc portatili, macchine fotografiche digitali, videocamere, …) e la predisposizione e stampa di dispense e di pubblicazioni, materiali audiovisivi, etc. a documentazione del lavoro svolto. Per l’espletamento del presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza servizio non sono rilevabili rischi interferenti per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di progetti Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI” e non sussistono di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima conseguenza costi della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca sicurezza di cui all’art. 22 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. Le ore sopra indicate sono stimate e calcolate ai soli fini della legge 30 dicembre 2010presentazione dell’offerta e non sono impegnative per l’Unione essendo non prevedibile a priori il fabbisogno che verrà definito in base allo sviluppo del lavoro proposto dai ragazzi stessi: tale dato è infatti direttamente correlato sia alle tipologie di azioni che i Consigli decideranno di attuare, n. 240sia alla compatibilità con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio. Il soggetto affidatario è obbligato comunque ad effettuare il servizio anche per un monte ore inferiore o superiore di massimo 4 ore a quello indicato senza alcuna variazione del prezzo di aggiudicazione, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022)per ogni anno scolastico. Si ricorda inoltre che, intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui come definito all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data 4 dell’avviso il soggetto proponente deve presentare un’offerta economica in ribasso rispetto al costo di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.euro 39.344,26 + iva 22%

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Samples: Condizioni Generali Per L’esecuzione Del Servizio

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere La durata dell'assegno è annuale. L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 19.367,04 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, secondo le norme e alle condizioni vigenti nella Struttura assegnata. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale I.N.F.N.. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, il vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca tecnologica che abbia conseguito la laurea di secondo livello in una durata compresa tra uno e Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell’assegno, beneficerà di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risulti residente o non abbia avuto il domicilio negli ultimi tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Qualora il vincitore/la vincitrice di assegno di ricerca tecnologica sia in possesso anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti del Dottorato di ricerca, la cui scadenza ai fini dell’assegnazione dell’incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non consente di conferire assegni quella della laurea di durata annualesecondo livello. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento Tale incentivo, pari a euro 5.000 lordi annui, verrà erogato al vincitore che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza abbia le condizioni sopra richiamate entro 30 giorni dall’avvio del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva e dall’inizio di ciascuno dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni seguenti anni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione vigenza del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversicontratto, compresi gli eventuali rinnovi; in caso di risoluzione anticipata del contratto, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca, nel limite massimo della durata legale dovrà restituire la parte di incentivo in proporzione al periodo residuo dell’anno in cui l’attività non è stata svolta; il costo onnicomprensivo di oneri, del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati suddetto incentivo, trova copertura con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministerialefondi ordinari centrali dell’Istituto.

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Samples: jobs.dsi.infn.it

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto artall’art. 2222 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei Xxxxxx diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

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Samples: web.units.it

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere La durata dell'assegno è biennale, fatta salva la verifica annuale dell'attività scientifica svolta secondo le modalità previste dal successivo art. 13. L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 19.367,04 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura assegnata. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i dipendenti I.N.F.N.. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, il vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca scientifica che abbia conseguito il Dottorato di Ricerca in una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di progetti destinazione dell’assegno di ricerca, la cui scadenza beneficerà di un incentivo economico aggiuntivo, purché non consente risulti residente o non abbia avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella Provincia o Città Metropolitana della sede di conferire assegni di durata annualedestinazione. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento Tale incentivo, pari a euro 5.000 lordi annui, verrà erogato al vincitore che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza abbia le condizioni sopra richiamate entro 30 giorni dall’avvio del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva e dall’inizio di ciascuno dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni seguenti anni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione vigenza del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversicontratto, compresi gli eventuali rinnovi; in caso di risoluzione anticipata del contratto, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca, nel limite massimo della durata legale dovrà restituire la parte di incentivo in proporzione al periodo residuo dell’anno in cui l’attività non è stata svolta; il costo onnicomprensivo di oneri, del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati suddetto incentivo, trova copertura con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministerialefondi ordinari centrali dell’Istituto.

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Samples: Concorso Per Il Conferimento