Common use of Durata e percorso formativo Clause in Contracts

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente CCNL nell’allegato B (tabella 2) che fa parte integrante del presente CCNL. L’apprendistato professionalizzante non è ammesso per le qualifiche del livello V. La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di trenta mesi oppure di trentasei mesi in ragione del livello di inquadramento come previsto dall’allegato B. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente CCNL C.C.N.L nell’allegato B (tabella 2) che fa parte integrante del presente CCNL. C.C.N.L. L’apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello V. La durata massima minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi oppure e la durata massima di trentasei mesi in ragione del livello di inquadramento come previsto dall’allegato B. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimomesi. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.

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Samples: CCNL Degli Studi Professionali

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e al livello d'inquadramento previsto dal presente CCNL nell’allegato B (tabella 2) che fa parte integrante ricerca può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell'ambito del presente CCNLbando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato professionalizzante L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di trenta mesi oppure di trentasei mesi in ragione del livello di inquadramento come previsto dall’allegato B. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori ore di lavoroformazione, così come quelle svolte presso strutture la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato di alta formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura e ricerca in cui sono inerenti al nuovo un contratto di apprendistato e al profilo professionale. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoroprofessionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e trasversalidelle Politiche sociali, così come disciplinata dalle le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province autonome Autonome intendano promuovere nell’ambito dell'apprendistato in percorsi di Trento alta formazione e Bolzano. La delega riguarda solamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNLricerca.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e al livello d'inquadramento previsto dal presente CCNL nell’allegato B (tabella 2) che fa parte integrante ricerca può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito del presente CCNLbando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato professionalizzante di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di trenta mesi oppure di trentasei mesi in ragione del livello di inquadramento come previsto dall’allegato B. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori ore di lavoroformazione, così come quelle svolte presso strutture la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato di alta formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura e ricerca in cui sono inerenti al nuovo un contratto di apprendistato e al profilo professionale. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoroprofessionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E’ delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNLdall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro