Common use of Durata e percorso formativo Clause in Contracts

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante del presente c.c.n.l. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di 2° livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l c.c.n.l. nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante del presente c.c.n.l. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di 2° livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.

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Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l c.c.n.l. nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante del presente c.c.n.l. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl di apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successivesuccessive e, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non potranno essere anticipate o posticipate. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. La formazione formazione, sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante, può essere svolta anche in aula, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.

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Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante ricerca può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del presente c.c.n.lbando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato professionalizzante di alta formazione e di mestiere ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello 3°, 4°, 4°S e 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità e ricerca in un contratto di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoroapprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole regioni e province autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E' delegato alla contrattazione di 2° livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.ldall'art. La formazione può 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011. L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 introduce la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato. Le parti definiscono il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta anche in aulapresso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione. Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale apprendere i fondamenti pratici e con strumenti deontologici della professione, e ciò non solo al fine di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativaprepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, svolta ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale e/o imprese professionale. Le parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di serviziquesta tipologia di apprendistato, dovrà di riunirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e disciplinare in modo compiuto tale istituto. Potranno comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee essere avviate sperimentazioni a tale scopolivello territoriale, anche per quanto riguarda le attrezzature tecnichein riferimento alle buone pratiche già realizzate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante ricerca può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del presente c.c.n.lbando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato professionalizzante di alta formazione e di mestiere ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello 3°, 4°, 4°/S. e 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità e ricerca in un contratto di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoroapprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole regioni e province autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E' delegato alla contrattazione di 2° livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.ldall'art. La formazione può 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011. L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 introduce la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato. Le parti definiscono l'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta anche in aulapresso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione. Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale apprendere i fondamenti pratici e con strumenti deontologici della professione, e ciò non solo al fine di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativaprepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, svolta ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale e/o imprese professionale. Le parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di serviziquesta tipologia di apprendistato, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze di riunirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento disciplinare in ambienti e strutture idonee a modo compiuto tale scopo, anche per istituto. N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto riguarda le attrezzature tecniche.segue:

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Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l c.c.n.l. nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante del presente c.c.n.l. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl di apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successivesuccessive e, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non potranno essere anticipate o posticipate. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.

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Samples: www.odcec.torino.it

Durata e percorso formativo. La durata della delta formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l nell'Allegato C.C.N.L nell'allegato B (Tabella tabella 2) che fa parte integrante del presente c.c.n.l. C.C.N.L. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La V, la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. mesi L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl contralto di apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato all'allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista previste per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni Regioni e province Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.C.C.N.L..

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Samples: www.rapportolavoro.it

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante ricerca può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli Istituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del presente c.c.n.lbando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato professionalizzante di alta formazione e di mestiere ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi III, IV, IV/S e la durata massima di trentasei mesi. V. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità e ricerca in un contratto di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoroapprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. manifestano la propria disponibilità a delegare ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. È delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.ldall'art. La formazione può essere svolta anche in aula5, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativacomma 2, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecnichedel decreto legislativo n. 167/2011.

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