Apprendistato di alta formazione e ricerca Clausole campione

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa o ente di ricerca da cui lo studente proviene al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa oppure ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Limiti di età: possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale; - Periodo di prova: pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale; - Inquadramento: l’apprendista sarà inquadrato anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue: › per i percorsi di durata superiore all’anno: per la prima metà del periodo di apprendistato, 2 livelli sotto quello di destinazione finale; per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale; › per i percorsi di durata non superiore all’anno: per il periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale. - Recesso: le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del Codice Civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. (art. 45).
Apprendistato di alta formazione e ricerca per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale) durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di dottorati, di specializzazione e di praticantato in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni tra datori di lavoro e Università.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ attivabile in qualsiasi settore per conseguire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art.7 del DPCM del 25 gennaio 2008), nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Previa stipula di un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, potrà essere attivato dai giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. L’entità e le modalità anche temporali della formazione a carico dell’impresa nonché lo schema di protocollo recante il numero dei crediti formativi riconoscibili saranno definiti con Decreto del MDPS di concerto con il Ministero dell’Istruzione. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle province autonome, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro territoriali, le università, gli istituti tecnici e professionali nonché altre istituzioni formative o di ricerca riconosciute a livello nazionale o regionale ed aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa direttamente ad apposite convenzioni tra datori di lavoro (o associazioni datoriali firmatarie il presente CCNL) e Università, istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. La presente tipologia di apprendistato potrà essere applicata in relazione a quelle qualifiche e mansioni appartenenti al livello VI° e VII° della classificazione del personale ai sensi dell’art. 24 del presente CCNL. La percentuale del trattamento economico, nell’ambito delle durate massime dei percorsi formativi, spetta all’apprendista per le sole ore svolte in azienda con le seguenti modalità: - prima metà del percorso: 25% del livello contrattuale rispetto al quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione; - seconda metà del percorso: 50% del livello contrattuale...
Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERA APPRENDISTATO
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Giovani dai 18 ai 29 anni. • Titolo di studio di livello secondario; • Specializzazione tecnica superiore; • Praticantato per l’accesso alle profes- sioni ordinistiche. Il contratto di lavoro a tempo parziale (o part-time) prevede che l’attività lavorativa sia svolta ad orario inferiore rispetto a quello normale previsto dalla legge o dai contratti collettivi, con riguardo all’arco giornaliero, settimanale, mensile o annuale. Tale contratto è frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Questa figura contrattuale è stata completamente riformata all’inizio del 2000, per poi essere ulteriormente revisionata con il D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. “Riforma Biagi”), a vantaggio di una maggiore flessibilità dell’istituto nell’ottica di favorirne l’utilizzo da parte delle imprese. La L. n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”) ha stabilito che il lavoratore può recedere dalle clausole flessibili ed elastiche, contenute nel contratto di lavoro part Sono previste tre diverse tipologie di lavoro a tempo parziale: • part-time orizzontale (in cui si lavora tutti i giorni della settimana lavorativa, ma in ciascun giorno per un minore numero di ore); • part-time verticale (in cui si lavora a tempo pieno solo in alcuni giorni della settimana o in alcune settimane del mese o dell’anno, per cui in altri giorni non si lavora); • part-time misto (in cui si lavora tutti i giorni della settimana lavorativa, in alcuni ad orario pieno e in altri part-time). Per la stipulazione del contratto è richiesta la forma scritta, non ai fini della validità, ma solo per provare la sussistenza del rapporto stesso. La retribuzione cui dà diritto il lavoro part time è la stessa di quello a tempo pieno, ridotta però in misura corrispondente all’orario di lavoro effettuato. In base al contratto di lavoro ripartito (o job sharing) due lavoratori (spesso marito e moglie o due fratelli) assumono in solido l’obbligo di adempiere un’unica prestazione lavorativa, corrispondente in genere ad un posto di lavoro a tempo pieno. Ciò significa che entrambi i lavoratori sono direttamente e personalmente responsabili dell’intera obbligazione lavorativa. La ripartizione dell’orario di lavoro è stabilita in modo autonomo dai lavoratori, previa comunicazione al datore di lavoro (es. un lavoratore occupa la mattina e l’altro il pomeriggio). Il lavoro ripartito offre il vantaggio di assicurare al datore di lavoro la prestazione lavorativa (riducendo dr...
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Ammesso in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore, praticantato per l'accesso alle professioni. In mancanza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e le istituzioni formative. Tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro, orientato a premiare sempre di più le realtà connotate da alta professionalità, è obbiettivo comune delle Parti privilegiare, nell’ambito del settore di appartenenza, l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante, quale tipologia contrattuale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Le Parti si impegnano a prevedere la regolamentazione della formazione in azienda in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale in linea con le prescrizioni di cui al T. U. dell’apprendistato d.lgs. 167/2011. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità: