Apprendistato di alta formazione e ricerca Clausole campione

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa o ente di ricerca da cui lo studente proviene al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ attivabile in qualsiasi settore per conseguire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art.7 del DPCM del 25 gennaio 2008), nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Previa stipula di un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, potrà essere attivato dai giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. L’entità e le modalità anche temporali della formazione a carico dell’impresa nonché lo schema di protocollo recante il numero dei crediti formativi riconoscibili saranno definiti con Decreto del MDPS di concerto con il Ministero dell’Istruzione. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle province autonome, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro territoriali, le università, gli istituti tecnici e professionali nonché altre istituzioni formative o di ricerca riconosciute a livello nazionale o regionale ed aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa direttamente ad apposite convenzioni tra datori di lavoro (o associazioni datoriali firmatarie il presente CCNL) e Università, istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. La presente tipologia di apprendistato potrà essere applicata in relazione a quelle qualifiche e mansioni appartenenti al livello VI° e VII° della classificazione del personale ai sensi dell’art. 24 del presente CCNL. La percentuale del trattamento economico, nell’ambito delle durate massime dei percorsi formativi, spetta all’apprendista per le sole ore svolte in azienda con le seguenti modalità: - prima metà del percorso: 25% del livello contrattuale rispetto al quale consegue il percorso universitario e dell’alta formazione; - seconda metà del percorso: 50% del livello contrattuale...
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Limiti di età: possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale; - Periodo di prova: pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale; - Inquadramento: l’apprendista sarà inquadrato anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue: › per i percorsi di durata superiore all’anno: per la prima metà del periodo di apprendistato, 2 livelli sotto quello di destinazione finale; per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale; › per i percorsi di durata non superiore all’anno: per il periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale. - Recesso: le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del Codice Civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo.
Apprendistato di alta formazione e ricerca per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale) durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di dottorati, di specializzazione e di praticantato in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni tra datori di lavoro e Università.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. (art. 45). 1. durata e modalità della formazione a carico del datore di lavoro (nel rispetto degli standard formativi che dovranno essere definiti dal D. M. del Ministero del Lavoro); 2. il numero dei crediti formativi spettanti allo studente apprendista per la formazione svolta presso il datore di lavoro (nel rispetto dei criteri di attribuzione che saranno definiti dal medesimo D. M. del Ministero del Lavoro). In ogni caso, la formazione esterna all’azienda – svolta presso l’istituzione formativa dallo studente apprendista – non può essere superiore, di norma, al 60% dell’orario ordinamentale. Infine, anche per l’apprendistato di alta formazione, il D. Lgs. n. 81/2015 disciplina espressamente i profili retributivi, ferma restando la possibilità di diverse pattuizioni da parte della contrattazione collettiva15. In particolare, analogamente all’apprendistato di primo livello, si prevede che: - per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; - per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro, è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella normalmente dovuta.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. 1. A sensi dell’art.5 del D.L,gs. N.167/2011 possono essere assunti con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge n.144/1999, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. 2. Per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato e con riferimento ai soli profili che attengono alla formazione le imprese si atterranno alle normative regionali, in difetto delle quali il contratto potrà essere comunque attivato in forza delle convenzioni stipulate dalle singole imprese o dalle loro associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e professionali e le Istituzioni formative o di ricerca di cui all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.167/2011.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Le Parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese. Le parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli Istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Al comma 1 si prevedono alcune modifiche, tutte condivisibili. Al comma 3 secondo parte, si prevede che per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sarebbe opportuno specificare se trattasi di retribuzione globale di fatto. L'art. 45, co. 3, inoltre, esclude i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici, fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Giovani dai 18 ai 29 anni. • Titolo di studio di livello secondario; • Specializzazione tecnica superiore; • Praticantato per l’accesso alle profes- sioni ordinistiche.