Requisiti e capacità formativa Clausole campione

Requisiti e capacità formativa. Le parti riconoscono che qualora tutor dell’apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all’esercizio di una Professione ed obbligato alla formazione professionale continua. Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l’impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione o Provincia autonoma in cui queste hanno la propria sede oppure di strutture riconosciute da parte dell’Ente bilaterale X.XX.XXX. o da Fondoprofessioni.
Requisiti e capacità formativa. Le parti riconoscono che qualora tutor dell'apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio dl una professione ed obbligato alla formazione professionale continua. Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l'impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la regione o provincia autonoma in cui queste hanno la propria sede oppure di strutture riconosciute da parte dell'Ente bilaterale X.XX.XXX. o da Fondoprofessioni. Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
Requisiti e capacità formativa. Secondo quanto disposto dalle parti firmatarie del Ccnl, la formazione professionale può essere erogata: • Dal tutor, qualora la funzione sia assolta da un professionista abilitato; • Da strutture esterne accreditate per la formazione continua presso la Regione o la Provincia autonoma; • Strutture esterne riconosciute da Ebipro o da Fondoprofessioni. Il Ccnl degli studi professionali conferma quanto sancito dall’art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81/2015, affermando che, in caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile
Requisiti e capacità formativa. Secondo quanto disposto dalle parti firmatarie del Ccnl, la formazione professionale può essere erogata: • Dal tutor, qualora la funzione sia assolta da un professionista abilitato; • Da strutture esterne accreditate per la formazione continua presso la Regione o la Provincia autonoma; • Strutture esterne riconosciute da Ebipro o da Fondoprofessioni. Il Ccnl degli studi professionali conferma quanto sancito dall’art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81/2015, affermando che, in caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. La durata dell’evento deve essere secca, senza che sia possibile cumulare eventi successivi, e il prolungamento deve essere comunicato per iscritto, con l’indicazione del nuovo termine.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Invalidità parziale 27.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.