Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Clausole campione
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 2...
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a sei anni.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Durata del contratto di apprendistato
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Il D.L. n. 76/2013 anticipa che entro il 30 settembre 2013 usciranno le linee guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 dalle piccole e medie imprese. Si disciplinerà il piano formativo individuale che sarà obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione di competenze tecnico- professionali specialistiche, la registrazione della formazione e della qualifica che verrà effettuata in un documento con requisiti del libretto formativo e il caso di imprese multi localizzate in cui la formazione avverrà nella regione dove l’impresa ha sede legale. (Se il Decreto non uscirà entro il 30 settembre, le regole suddette verranno direttamente applicate dal 1° ottobre. Resta salva la possibilità di una diversa disciplina da parte delle linee guida o delle Regioni). Le linee guida sono uscite il 17/10/2013 ed evidenziano: - offerta formativa pubblica ( formazione di base e trasversale) è obbligatoria esclusivamente nella misura in cui sia disciplinata come tale dalla regolamentazione regionale o dai CCNL. - piano formativo individuale deve prevedere obbligatoriamente la formazione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, restando facoltativo l’inserimento della formazione di base e trasversale. - La qualifica professionale acquisita dovrà essere riportata in un documento che dovrà contenere i dati previsti nel Libretto Formativo del Cittadino (per ora non ufficializzato) e quindi in un documento equipollente. - La possibilità che l’azienda con sedi in più Regioni possa applicare la disciplina regionale ove ha la sede legale Legge 128/2013 (alternanza scuola –lavoro): Novità per l’apprendistato:
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Art. 16 –Sfera di applicazione
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta; Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Il D.L. n. 76/2013 prevede delle linee guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 dalle piccole e medie imprese. Si disciplinerà il piano formativo individuale che sarà obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione di competenze tecnico- professionali specialistiche, la registrazione della formazione e della qualifica che verrà effettuata in un documento con requisiti del libretto formativo e il caso di imprese multi localizzate in cui la formazione avverrà nella regione dove l’impresa ha sede legale.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Con riguardo a tale tipologia di apprendistato, invece, la norma introdotta ex novo lascia qualche dubbio, che dovrà essere chiarito dal Ministero con una circolare, ovvero in sede di conversione del D.L. 34/2014. Infatti, se la precedente stesura dell’art. 4, co. 3, prevedeva che «la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (…)», la locuzione «è integrata» è stata sostituita con la seguente «può essere integrata». Il dubbio non è di poco conto e, come evidenziato nella Circolare 21.3.2014, n. 5 emanata dalla Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ad una prima lettura – secondo la quale lo svolgimento della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali sarebbe ora meramente facoltativo e non rappresenterebbe più un obbligo per il datore di lavoro – se ne affianca un’ulteriore, di portata ben diversa. In base a tale diversa interpretazione, l’espressione «può essere integrata» potrebbe anche significare che sono le Regioni ad avere il potere di disporre, o meno, lo svolgimento della formazione di base e trasversale.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Ammesso in tutti i settori di attività, per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (per i giovani in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005 potrà essere stipulato a partire dai 17 anni). La disciplina formativa teorica che affianca la formazione pratica in azienda prevista dai CCNL, nonché la programmazione dell’offerta pubblica integrativa per l’apprendistato professionalizzante è rimessa alla regolamentazione regionale.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In vigore dal 25 ottobre 20111. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. 2 - Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. c.2 - Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
