Durata ed eventuali estensioni temporali Clausole campione

Durata ed eventuali estensioni temporali. 1. L’affidamento dei servizi/attività oggetto della presente procedura di gara ha durata fino alla data del 29 febbraio 2020. 2. Il Comune si riserva la facoltà, qualora non venisse rinnovato il contratto di comodato stipulato con la RFI SpA, avente per oggetto il parcheggio Tanari, non oggetto di affidamento, di determinare la conclusione dell’affidamento della gestione del parcheggio Giuriolo alla data del 5 marzo 2017. 3. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell’affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma. 4. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia del contratto, l’Affidatario è tenuto a riconsegnare le aree di sosta, eventuali beni o opere concesse in uso o proprietà del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di pulizia, di manutenzione e di efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. 5. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia del contratto, gli incassi derivanti da abbonamenti sottoscritti prima della cessazione rimangono di competenza dell’Affidatario. Entro 15 (quindici) giorni naturali dalla comunicazione da parte della SRM dei riferimenti del nuovo gestore, l’Affidatario è inoltre tenuto a comunicare ai propri clienti abbonati la cessazione della gestione e i riferimenti del nuovo gestore del parcheggio e il permanere della validità dell’abbonamento per tutto il periodo che l’abbonato ha già saldato all’Affidatario. Verrà applicata una penale di gravità bassa per ogni giorno di ritardo riscontrato nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione agli abbonati.
Durata ed eventuali estensioni temporali. L’affidamento dei servizi/attività oggetto del Contratto ha durata dalla data di avvio dei servizi/attività, la quale deve intervenire in contemporanea con l’avvio della gestione, fino alla data del 29 febbraio 2020. Non incide sulla data di avvio il momento di consegna all’Affidatario da parte del Comune delle ulteriori strutture/aree oggetto di affidamento. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi/attività affidati e/o per ragioni di interesse pubblico (tra le quali quelle previste dalla delibera del Consiglio comunale PG 60086 del 13 marzo 2017, di cui alle Premesse), alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell’affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia del Contratto, l’Affidatario è tenuto a riconsegnare le aree di sosta, eventuali beni o opere concesse in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, nonché a trasmettere al Comune ogni documento (autorizzazioni, certificazioni, …) inerente la gestione di tali beni.
Durata ed eventuali estensioni temporali. 1. L'affidamento dei servizi/attività oggetto del Contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dei ser- vizi/attività, la quale deve intervenire in contemporanea con l'efficacia dell'acquisto di ramo d'azienda di cui al- l'Art. 13. 2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nel- l'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'af- fidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata del- l'efficacia dello stesso, l'Affidatario sarà tenuto a garan- tire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti po- tranno concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma. 3. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di ces- sazione anticipata dell'efficacia del Contratto, l'Affidata- rio è tenuto a riconsegnare le aree di sosta, eventuali beni o opere concesse in uso o proprietà da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o rea- lizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In particolare, la segnaletica stradale orizzontale dovrà essere stata oggetto di integrale manutenzione nei 6 (sei) mesi precedenti la sca- denza del Contratto e dovrà essere garantita nel più breve tempo possibile dalla richiesta che verrà in tal senso formu- lata in ogni caso di cessazione anticipata.

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  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.