Aree di sosta Clausole campione

Aree di sosta. L’attuazione dei Piani della Sosta (ZTL e ZSR), a partire da maggio e novembre 2008, ha richiesto notevoli investimenti nel settore della sosta e dei parcheggi in genere. In generale gli investimenti in corso hanno riguardato l’acquisto di − Parcometri installati nella ZSR; − Segnaletica verticale ed orizzontale nella ZSR; − Piano di comunicazione; − Adeguamento attrezzature fisse per parcheggi recintati (gabbiotti, controlli accessi, sistemazione aree). Nello svolgimento di questa attività si terrà conto delle decisioni che l’Ente proprietario e affidante il servizio vorrà assumere all’esito delle attività di controllo sulla rendicontazione presentata per il 2011 e, soprattutto, con la definizione contrattuale del servizio sosta e dei servizi correlati. Dagli inizi del 2011, con l’introduzione dei nuovi abbonamenti plastic-barcode, si giungerà al completamento dell’automatizzazione delle Aree di Sosta “Caserma Rossani” e “Xxxxxxxx Veneto Lato Terra”. L’automazione delle aree di sosta consentirà un maggiore controllo sugli accessi alle aree di sosta oltre a dare maggiore flessibilità all’utente che non dovrà più preoccuparsi di acquistare il “grattino” o gli abbonamenti dall’operatore. Le modalità di funzionamento prevedono che l’utente acquisisce il biglietto dalla colonnina di ingresso ed effettua il pagamento alla cassa automatica prima di ripartire. Per le aree di sosta con servizio Park & Ride, il biglietto deve essere trasformato, in cassa automatica, in abbonamento giornaliero da riutilizzare per tutta la durata del servizio. Gli abbonamenti consentono agli utenti di usufruire dell’area di sosta automatizzata durante la fascia oraria di validità del titolo e possono essere rinnovati dall’utente direttamente in cassa automatica, eliminando perdite di tempo e garantendo un miglioramento della qualità del servizio.
Aree di sosta. Presso i punti di accesso alle aree sciabili devono essere previsti idonei spazi di sosta per i veicoli utilizzati per raggiungere le aree stesse. A tale riguardo dovrà essere posta particolare attenzione alle differenti tipologie di veicoli da accogliere nelle aree di sosta riservando, compatibilmente alle condizioni del luogo, spazi adeguati per le autovetture e per gli autobus. Inoltre si dovranno considerare i cosiddetti “veicoli ricreazionali” per i quali si può prevedere il servizio di “sosta attrezzata” con servizi mirati. Ogni sciatore che accede al centro del fondo con mezzi propri meccanizzati richiede mediamente 6 mq. di parcheggio, fissando una media di occupazione dei veicoli di tre persone.
Aree di sosta. La linea di business della sosta, che ha trovato finalmente stabile regolazione con la sottoscrizione il 9/11/2016 del relativo contratto di servizio, mostra nel 2017 un andamento complessivo apparentemente non positivo perché legato a questi tre fattori: 1) canone di 2,5 milioni da corrispondere al Comune; 2) entrata in funzione del parcheggio multipiano Polipark, che nel periodo luglio-dicembre evidenzia una perdita di oltre 200 mila euro; 3) spostamento dei ricavi del park & ride dal settore sosta al TPL. Nel maggio 2017 è entrato in funzione l’impianto automatico del Park & Ride di Pane e Pomodoro. Si è conclusa la CTU per la vertenza fra AMTAB e la ParkIt, sicché si potrà procedere alla sostituzione dell’impianto automatizzato dell’area di corso Xxxxxxxx Veneto lato terra. Per quanto riguarda il piccolo parcheggio (90 posti) in struttura di via Pappacena si è in attesa delle decisioni da parte dell’Amministrazione Comunale di Bari.
Aree di sosta. 1. La Giunta Comunale determina la seguente area di sosta delle carrozze considerata la natura del servizio e la problematica igienico ambientale legata all’utilizzazione di animali vettori: Frazione di Collodi, Piazza della Pace, lato ovest alla sinistra dell’ingresso del parcheggio a pagamento.
Aree di sosta. Le aree di sosta o postazioni sono uno degli elementi più importanti di un servizio di CarSharing. In base alle condizione fissate per il prelievo e la riconsegna dei veicoli, esistono due possibili schemi: il primo, attualmente più diffuso, prevede la riconsegna del veicolo nella stessa postazione di partenza, mentre nel secondo la riconsegna avviene liberamente in qualsiasi postazione dedicata al CarSharing. L’applicazione del secondo schema presuppone la possibilità di utilizzare una flotta consistente, la presenza di una domanda ben distribuita nel tempo e nello spazio e la disponibilità di un adeguato sistema di automazione del processo di erogazione del servizio. Esperienze finora condotte con il secondo schema (one way) hanno comunque evidenziato numerosi problemi operativi, tra questi Praxitéle, Carlink ed i servizi di CarSharing realizzati a Ginevra ora incorporati nel servizio di Mobility CarSharing.
Aree di sosta. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva comunale ed i Settori competenti, determina le aree di stazionamento dei mezzi.
Aree di sosta. 1) Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito e le aree adibite alla sosta di nomadi vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all’esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: