DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2 R.D. 10/9/1923 n. 1957). Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. 145/00.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L’orario L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2 R.D. 10/9/1923 n. 1957). Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. 145/00.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L’orario L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2 R.D. 10/9/1923 n. 1957). Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. 145/00.
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DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO. L’orario L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2 R.D. 10/9/1923 n. 1957). Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. D.M. 145/00.
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