DÉLAIS DE LIVRAISON Clausole campione

DÉLAIS DE LIVRAISON. Les délais de livraison s’entendent fournis à titre purement indicatif et leur prorogation ne donne en aucun cas le droit à l’Acheteur de demander des indemnisations, excluant dès à présent toute exception. Des livraisons partielles seront également admises. Si l’Acheteur ne retire pas le Produit dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de l’avis de marchandise prête pour la livraison, le Vendeur est en droit de fixer un nouveau délai de livraison. Si l’Acheteur ne retire pas les Produits dans le deuxième délai fixé par le Vendeur, tel qu’on l’indique ci- dessus, dès cet instant, celui-ci se chargera des frais de stockage et le Vendeur sera exonéré de toute responsabilité en cas de dommage ou de détérioration des Produits.
DÉLAIS DE LIVRAISON. Les délais établis pour la livraison de la marchandise doivent s’entendre comme étant en faveur des deux contractants. Les délais de livraison sont uniquement indicatifs et n’ont pas valeur d’engagement. Les éventuels retards occasionnés par quelque cause que ce soit ne donnent en aucun cas le droit à l’acheteur d’annuler des commandes ou d’exiger des dédommagements au titre de préjudices directs ou indirects. Le Vendeur se réserve expressément la faculté d’effectuer des livraisons partielles pour chaque commande. Dans le cas où des modifications auraient été apportées au contrat, le délai est prolongé d’une durée égale à celle initialement établie. En cas de retard de livraison, l’acheteur à la faculté, après mise en demeure, de refuser les livraisons effectuées ensuite et de résilier le contrat pour la part de produits non encore livrés. En cas de résiliation du contrat pour la part de produits non encore livrés, seul le paiement des produits effectivement livrés est exigible, toute forme de dédommagement ou d’indemnisation étant par ailleurs exclue.
DÉLAIS DE LIVRAISON. 6.1. Le délai établi pour la livraison des Produits doit être fixé en faveur des deux parties contractuelles. Le délai de livraison a un caractère purement indicatif et non fondamental: les éventuels retards dans les livraisons, les interruptions, les suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront pas le droit à des indemnisations et/ou aux remboursements d’éventuels dommages (directs ou indirects), sauf si établi différemment par écrit. L’Acquéreur renonce, expressément, à formuler une requête de résiliation du contrat dans le cas d’un non-respect des délais de livraison du Produit de la part du Fournisseur. 6.2. L’Acquéreur, avec l’acceptation de la livraison tardive, renonce à toute revendication concernant le retard. 6.3. Dans le cas où les marchandises prêtes pour l’expédition resteraient, suivant la volonté du Demandeur, à sa disposition dans l’établissement du Vendeur, la facture sera émise comme si l’expédition avait déjà eu lieu et les Produits seront entreposés en magasin au risque et péril de l’Acquéreur.
DÉLAIS DE LIVRAISON. Les parties conviennent d’exclure le caractère essentiel et impératif au délai de livraison convenu, sauf accords contraires écrits entre les parties. Par conséquent, l’Acheteur ne sera pas en droit de demander la résiliation du Contrat pour manquement contractuel et/ou une indemnisation quelconque et s’engage à accepter les Produits au moment de leur livraison.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.