Livraison Clausole campione

Livraison la livraison est réputée effectuée à tous les effets auprès des entrepôts de italgRaniti gROUP au moment de la livraison de la marchandise au transporteur. Par conséquent, la marchandise voyage toujours aux risques et périls de l’acheteur et la responsabilité de italgRaniti gROUP cesse au moment de la livraison au transporteur. les éventuelles réclamations concernant des dommages subis par la marchandise durant le transport devront dès lors être adressées exclusivement au transporteur. en ce qui concerne les ventes destinées à des pays de l’Ue, le destinataire des marchandises s’engage à communiquer par écrit à italgRaniti gROUP le fait que la marchandise n’a pas été livrée auprès du lieu de destination indiqué dans le document de transport, ou que la marchandise a été livrée dans un lieu différent de celui qui est indiqué dans le document de transport, dans les trente jours qui suivent la date prévue de livraison : il enverra à cet effet, par courrier normal, télécopie ou courriel, ou par tout autre moyen, une déclaration appropriée et une copie du document de transport soussigné. après avoir reçu la documentation susmentionnée, italgRaniti gROUP régularisera les factures émises en appliquant la tVa due au titre du dPR no 600/1973. il reste entendu que le destinataire des marchandises s’engage à libérer italgraniti group des impôts, surtaxes, intérêts et sanctions en tout genre, ainsi que des débours si l’administration financière devait lui facturer des frais dérivant du fait qu’une telle communication écrite ne lui a pas été envoyée. le destinataire des marchandises, après avoir pris acte de la communication qu’italgRaniti gROUP demandera de signer au transporteur, s’engage également à communiquer au transporteur en question tout changement ou toute modification de la destination de la marchandise. en cas de non- exécution de l’obligation susmentionnée, italgRaniti gROUP facturera au destinataire des marchandises les éventuels impôts, surtaxes, intérêts et sanctions en tout genre, ainsi que tout débours de nature légale, exigés par l’administration du fait qu’une telle communication ne lui a pas été envoyée.
Livraison. A moins d’un accord écrit différent, la livraison des marchandises s’entend toujours Ex Works (départ entrepôt du vendeur) conformément aux Incoterms et elle est considérée comme telle lorsque son chargement complet a été effectué dans les entrepôts italiens de PIEMME. Les risques du transport, y compris les pièces manquantes, ruptures, dété- riorations et manipulations erronées, sont pris en charge par l’acheteur même si le prix est établi départ usine, FOB ou C&F : Tout accord éventuel passé avec un transporteur s’entend toujours conclu au nom et pour le compte de l’acheteur qui dès à présent valide et accepte le choix de PIEMME. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif: tout retard de livraison, interrup- tion, suspension totale ou partielle des ventes ne donne droit à aucune indemnisation ni dédommagement. Il reste de toute façon entendu que toute cause de force majeure interrompt la période de délai aussi longtemps qu’elle dure. L‘acheteur s’engage à retirer la marchandise ou à en accepter la livraison dès qu’on lui communique qu’elle est prête et, de toute façon, dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de cette communication. En cas de non retrait au cours de cette période, la commande sera considérée comme annulée, PIEMME se réservant le droit de garder la somme déjà perçue à titre de pé- nalité. Toute garantie, responsabilité ou risque à la charge de PIEMME concernant les marchandises en attente au cours de ladite période est expressément exclue. L‘acceptation sans réserve expresse de la part de l’acheteur de produits non conformes, comme type ou quantité ou à des conditions différentes de celles qui sont contenues dans la demande de l’acheteur, implique l’acceptation de la part de ce dernier de la fourniture et des conditions proposées par le vendeur. Lesdites réserves (même si elles sont formulées sous la forme de précisions ou de rectifications des conditions de four- niture) n’auront aucune efficacité si l’acheteur ne les formule pas aussitôt par écrit et, de toute façon, dans un délai péremptoire et essentiel de 8 jours à dater de la réception de la marchandise. Si la règle Incoterms convenue entre les parties prévoit que l’acheteur se charge du trans- port des marchandises hors de l’Italie :
Livraison. Les délais de livraison sont les suivants : Quatre semaines pour le matériel standard, à partir de la réception de la confirmation de commande signée pour acceptation. Cinq semaines pour le matériel Hors série, à partir de la réception de la confirmation de commande signée pour acceptation. Sauf accord contraire, la marchandise est livrée au départ de l’usine et par conséquent les risques liés à la fourniture passent à l’acheteur au moment où les produits sont livrés au transporteur. Les délais de livraison sont précisés à titre indicatif uniquement et par conséquent le fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages résultant de toute livraison anticipée ou retardée, totale ou partielle. Au cas où l’acheteur ne serait pas en règle avec les paiements relatifs à d’autres fournitures, les délais de livraison seront suspendus et le fournisseur pourra retarder les livraisons jusqu’à ce que l’acheteur se soit acquitté des sommes dues. Si, pour toute raison non imputable au fournisseur, l’acheteur ou le transporteur qu’il aura désigné ne peut pas prendre en charge la livraison des produits, le fournisseur, après en avoir notifié l’acheteur, pourra les xxxxxxx et lui facturera tout frais encouru.
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: