Eccezioni. I seguenti veicoli sono esclusi dalla garanzia: 1. veicoli in relazione ai quali non tutti gli interventi di manutenzione, ispezione ed assistenza previsti dal costruttore sono stati effettuati in conformità alle direttive impartite dal costruttore stesso sino alla data di presentazione della proposta relativa al presente contratto di assicurazione (quanto precede non trova applicazione se il contratto di assicurazione segue una garanzia di due anni del costruttore o un’estensione della garanzia del costruttore); 2. veicoli non coperti da una garanzia di due anni o più, rilasciata dal costruttore; 3. veicoli di cui siano state potenziate le prestazioni o la coppia del motore modificando l’ingranaggio conduttore o il controllo del motore (tuning o chip tuning); 4. veicoli utilizzati, almeno temporaneamente, per il trasporto promiscuo di passeggeri e/o beni o per il noleggio a fini commerciali; 5. veicoli in dotazione alle scuole guida, alle forze dell’ordine o adibiti ad attività di soccorso, nonché veicoli immatricolati per società del settore automobilistico o comunque nella disponibilità di tali società; 6. veicoli ricostruiti in seguito ad una perdita totale; 7. veicoli costruiti artigianalmente e non idonei alla circolazione su strada, e veicoli restaurati o riparati da non professionisti; 8. veicoli sottoposti ad interventi (tecnici) non autorizzati dal costruttore e tali da modificare il veicolo rispetto allo standard originario; 9. veicoli immatricolati all’estero o registrati per l’esportazione; 10. veicoli riconvertiti a metano e GPL; 11. veicoli pre-serie o di serie speciale; 12. veicoli venduti a rivenditori.
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Sources: Assicurazione Sulla Garanzia, Assicurazione Sulla Garanzia, Assicurazione Sulla Garanzia Estesa