Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: Collective Bargaining Agreement, Collective Bargaining Agreement, Collective Labor Agreement
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze tenendo conto delle decorrenze e negli degli importi previsti dalla tabella A1dalle Tabelle D ed E, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento dell'indennità premio di fine rapportoservizio, dell’indennità dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, del TFR nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavororapporto.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il del conglobamento dell’indennità integrativa speciale della IIS nello stipendio tabellaretabellare di cui all’art. 29, commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artNei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure degli incrementi di cui all’art. 35 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigentihanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalla nella tabella A1A, nei confronti ai fini della determinazione del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo trattamento di vigenza del presente contrattoquiescenza. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento dell'indennità premio di fine rapportoservizio, dell’indennità dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, del TFR nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavororapporto.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il del conglobamento dell’indennità integrativa speciale della IIS nello stipendio tabellaretabellare di cui all’art. 29, commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1A2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita anzianità o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: Collective Bargaining Agreement, Collective Bargaining Agreement, Collective Labor Agreement
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art.1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNLCCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) nell’art.1, comma 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellarealle medesime posizioni.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art. 29. hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli incrementi dello stipendio tabellare dei valori delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 29, comma 2, e dalle allegate tabelle B e C, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellarealle medesime posizioni.
23. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenzialiIl conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C.29, si considerano solo gli aumenti maturati alla data comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità di cessazione determinazione della base di calcolo in atto del rapporto di lavorotrattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNLGli incrementi stipendiali di cui all’art. 65 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosui compensi per le attività aggiuntive, dalle singole decorrenzesulle ore eccedenti, su tutti gli istituti sul trattamento ordinario di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarequiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dall’applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 65 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, pensione nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., licenziamento si considerano solo gli aumenti incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorodal servizio.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarespeciale, di cui all’art. 65, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi Le misure degli stipendi tabellari) risultanti dall'applicazione dell’art. 98 hanno effettoeffetto sul trattamento ordinario di previdenza, dalle singole decorrenzedi quiescenza normale e privilegiato, su tutti gli istituti sull'indennità di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarebuonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artdall’applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 98 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamentidi fine servizio, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità della indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall'art. 2122 C.C.del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarespeciale, di cui all’art. 98, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi Le misure degli stipendi tabellari) risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effettoeffetto sulla tredicesima mensilità, dalle sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art.40, comma 6 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellareposizioni rivestite.
2. Al personale che usufruisce degli sviluppi economici di cui all’art. 40, è mantenuta l’indennità integrativa speciale in godimento.
3. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattobiennio economico 1998-99. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamentibuonuscita, nonché del trattamento di fine rapportolicenziamento, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’artnonchè quella prevista dall’art. 2122 C.C., c.c. si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi Le misure degli stipendi tabellari) hanno effettorisultanti dall'applicazione dell’art. 22 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dalle singole decorrenzedei trattamenti di previdenza e di quiescenza, su tutti gli istituti dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellareriscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artdall’applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 22 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapportoservizio, dell’indennità della indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall'art. 2122 C.C.del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 22, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
4. Ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di anzianità, di cui all’art.13 della legge n. 70/1975, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota dello stipendio tabellare corrispondente al valore dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellareconglobata (ai sensi dell’art. 22, comma 3) viene valutata nella misura del 70%.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNLGli incrementi stipendiali di cui alla Tabella B hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosui compensi per le attività aggiuntive, dalle singole decorrenzesulle ore eccedenti, su tutti gli istituti sul trattamento ordinario di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarequiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) dall'applicazione della Tabella B sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, pensione nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., licenziamento si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorodal servizio.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellaredi cui all’art. 65, comma 3, del CCNL del 16/02/2005, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione Inpdap).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere carat- tere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono pre- vedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi In- crementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenzialipreviden- ziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato ces- sato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità del- l’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso de- cesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui agli artt.12, comma 4 (codice disciplinare) e 14, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare) del presente CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosull’equo indennizzo, dalle singole decorrenzesulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, su tutti gli istituti comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellareriscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 20 (Incrementi degli stipendi tabellaristipendio tabellare) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattobiennio economico 2002-2003. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamentibuonuscita, di licenziamento, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’artquella prevista dall’art. 2122 C.C., c.c. si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello speciale, di cui all’art. 20 (stipendio tabellare), comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. A decorrere dal 1°gennaio 2002 l’ importo dell’indennità di rischio e dell’indennità mensile di cui all’art. 45, commi 1 e 4 del CCNL del 24 maggio 2000 sono considerate utili agli effetti di cui al comma 2, secondo periodo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi Le misure degli stipendi tabellari) risultanti dall'applicazione dell’art. 104 hanno effettoeffetto sul trattamento ordinario di previdenza, dalle singole decorrenzedi quiescenza normale e privilegiato, su tutti gli istituti sull'indennità di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarebuonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artdall’applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 104 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamentidi fine servizio, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità della indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall'art. 2122 C.C.del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarespeciale, di cui all’art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNLGli incrementi stipendiali di cui all'art. 65 hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilità, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosui compensi per le attività aggiuntive, dalle singole decorrenzesulle ore eccedenti, su tutti gli istituti sul trattamento ordinario di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarequiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici benefìci economici risultanti dalla applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 65 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, pensione nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., licenziamento si considerano solo gli aumenti incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorodal servizio.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento dell’indennità sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarespeciale, di cui all'art. 65, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
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Effetti dei nuovi stipendi. (art. 4 CCNL 6/12/2022)
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 35 3 del CCNL 6/12/2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 3 del CCNL 6/12/2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C.c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi Le misure degli stipendi tabellari) tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 3 hanno effettoeffetto sulla tredicesima mensilità, dalle singole decorrenzesul trattamento ordinario di quiescenza, su tutti gli istituti normale e privilegiato, sull’indennità premio di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarefine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dall’applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 3 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapportoservizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall’art. 2122 C.C.del codice civile, si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavororapporto.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellaretabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 comma 2, del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1A5, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNLGli incrementi stipendiali di cui all’allegata Tabella A hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosui compensi per le attività aggiuntive, dalle singole decorrenzesulle ore eccedenti, su tutti gli istituti sul trattamento ordinario di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarequiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) dall'applicazione della Tabella A sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, pensione nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., licenziamento si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorodal servizio.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellaredi cui all’art. 65, comma 3, del CCNL del 16/02/2005, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione Inpdap).
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi Le misure degli stipendi tabellari) risultanti dall’applicazione dell’art. 27 hanno effettoeffetto sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, dalle singole decorrenzesul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, su tutti gli istituti normale e privilegiato, sul trattamento di carattere economico per la fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 22, comma 6 e dell’art. 24 comma 7, sull’indennità in caso di decesso di cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellareall’art. 2122 C.C, sull’indennità sostitutiva del preavviso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dall’applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, 27 hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1previsti, nei confronti sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellaredi contingenza di cui all’art. 27, comma 2 non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione Inpdap).
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 dall’art.60 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 60 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1Tabella A2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita anzianità o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Samples: CCNL Istruzione E Ricerca
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 28, comma 4 e 30, comma 7 (Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del presente CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosull'equo indennizzo, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellaresulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigentil’ordinamento vigente, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapportoservizio, dell’indennità della indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall’art. 2122 C.C.del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarespeciale, di cui all’art. 35, comma 3, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione Gli incrementi del CCNLtrattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 8 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità di cui all’art. 15 del CCNL 19.4.2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto2122 del c.c., dalle singole decorrenze, su tutti si considerano solo gli istituti scaglionamenti maturati alla data di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarecessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) dal presente contratto sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattocontratto di parte economica biennio 2006-2007. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellareResta confermato quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 8 del CCNL del 5 giugno 2006, II biennio economico 2004-2005.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNLGli incrementi stipendiali di cui all'art. 65 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosui compensi per le attività aggiuntive, dalle singole decorrenzesulle ore eccedenti, su tutti gli istituti sul trattamento ordinario di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarequiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 65 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integral- mente alle scadenze e negli importi ivi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizioser- vizio, con diritto a pensione, pensione nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità dell'indenni- tà di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., licenziamento si considerano solo gli aumenti incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorodal servizio.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento dell’indennità sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarespeciale, di cui all'art. 65, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 37 (Incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellaritabellare) hanno effettoeffetto sul trattamento ordinario di previdenza, dalle singole decorrenzedi quiescenza normale e privilegiato, su tutti gli istituti sull'indennità di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellarebuonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artdall’applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 37 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamentidi fine servizio, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità della indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso preavviso, nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall'art. 2122 C.C.del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato Si conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3, dall’art.99, comma 3, nonché dagli artt. 104, comma 3, e 105, comma 3, del CCNL del 1° agosto 2006, per il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarequadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
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Samples: CCNL
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione 1.Gli incrementi del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare trattamento economico previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è quello previsto dalla tabella A1B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del colonna C dei relativi prospetti allegati al presente contrattocontratto secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dell’indennità premio di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapportoservizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso nonché di decesso di cui all’artquella prevista dall’art. 2122 C.C.del c.c., si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all’art. 12 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL. del 6.7.1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) dall’art.12 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli sugli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorotabellare annuo.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni Al personale della ex ottava qualifica che hanno operato ne abbia già beneficiato, è conservato, negli attuali importi, nell’ambito della retribuzione individuale di anzianità, il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellarecompenso riconosciuto dall’art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997.
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Samples: CCNL Normativo 1998 – 2001
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi Le misure degli stipendi tabellari) risultanti dall’applicazione dell’art. 33 hanno effettoeffetto sulla tredicesima mensilità, dalle singole decorrenzesul compenso per lavoro straordinario, su tutti gli istituti sul trattamento ordinario di carattere economico per la quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 16, comma 6 e dell’art. 18, comma 7 del CCNL del 9 ottobre 2003, sull’indennità in caso di decesso di cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellareall’art. 2122 C.C., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dall’applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 33 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamentianzianità, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità Resta confermato quanto previsto dall’art. 23, comma 3 del CCNL del 9 ottobre 2003.
4. A decorrere dall’1/1/2007 la percentuale di cui all’art. 6, comma 1 del CCNL 8 maggio 2006 - relativa alla quota di indennità integrativa speciale già conglobata nello stipendio tabellare, utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità - è elevata al 100%.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 2000-2001, gli incrementi di cui all’art. 15, hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A), ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Analogo trattamento si applica al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 1998-1999 per gli incrementi stipendiali relativi a tale biennio. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNLpresente contratto, gli incrementi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) 15, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellaretabellare annuo.
23. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artAl personale della ex ottava qualifica che ne abbia già beneficiato, è conservato, negli attuali importi, nell’ambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso riconosciuto dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali69, secondo gli ordinamenti vigenticomma 1, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1del DPR n. 268/1986.
4. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizioposizione economica B1, con diritto a pensioneo che vi perviene per effetto della progressione verticale di cui all’art.27, nel periodo l’indennità di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti€ 64,56 annui lordi, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C.4, si considerano solo gli aumenti maturati alla data comma 3, del CCNL del 16.7.1996; la stessa viene alimentata con i fondi di cessazione del rapporto di lavorocui all’art. 20.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui agli artt. 12, comma 4 (codice disciplinare) e 14, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare), del presente CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effettosull’equo indennizzo, dalle singole decorrenzesulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, su tutti gli istituti comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellareriscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 33 (Incrementi degli stipendi tabellaristipendio tabellare) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattobiennio economico 2002-2003. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamentibuonuscita, di licenziamento, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’artquella prevista dall’art. 2122 C.C., c.c. si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale nello speciale, di cui all’art. 33 (stipendio tabellare), comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’ importo dell’indennità aziendale di cui all’art. 63, comma 1 del CCNL del 24 maggio 2000 è considerata utile agli effetti del comma 2, secondo periodo.
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Salvo diversa previsione Gli incrementi del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare trattamento economico previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1dalle tabelle di cui all’art. 24 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, nei confronti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 15, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario è quello di cui all’ art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall’art. 39 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 , tenuto conto che, a far data dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa è conglobata nel tabellare.
3. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattocontratto di parte economica 2002- 2003.
4. Agli Gli effetti del comma 1 si applicano anche all’ indennità di cui all’ art. 28 con decorrenza dal 1 gennaio 2003.
5. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di buonuscita o altri analoghi trattamenticui all’art.24, nonché comma 3 , non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui pensionistico anche con riferimento all’art. 2122 C.C.2, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorocomma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
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