EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordo, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordodel contratto, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzixxxxx, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: Verbale Di Sopralluogo Congiunto Dei Luoghi Di Lavoro, cri.it, cri.it
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo il contratto ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordodel contratto, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo contratto a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordodel contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo nel contratto risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: cri.it
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. Dalla data del recesso o della risoluzione il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. La risoluzione dà diritto all’Associazione Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazionechiedere al Concessionario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, nonché sulla cauzione prestataqualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordo, sorge nell’Associazione In caso di recesso il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad affidare l’appalto ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a terziquanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. In caso di risoluzione o recesso per giusta causa, in il Committente beneficia dell’escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzisubito, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di gara, può avvenire mediante stipula di acquisire un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare contratto e le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno condizioni economicamente più sfavorevoli che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzionedovessero conseguire.
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Samples: Accordo Quadro