EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordo, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Minibus E Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori, Accordo Quadro
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordodel contratto, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzixxxxx, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Catering, Accordo Quadro Per Servizio Di Catering, Accordo Quadro
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa opera esclusivamente nei riguardi degli Appaltatori a cui è attribuito l’inadempimento e non determina la cessazione degli effetti e degli obblighi dell’accordo quadro verso gli altri operatori economici. La Stazione Appaltante si riserva la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordo, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzifacoltà, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto caso di recesso o risoluzione, di chiedere all’Appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a terzinuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure Committente. In tutti i casi di risoluzione o di recesso contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di disporre il riaffidamento dei servizi, limitatamente alla tratta di intervento interessata, mediante estensione dell’accordo quadro ad altro concorrente con scorrimento della graduatoria utilizzata per la prima assegnazione della tratta e con priorità per i concorrenti che non risultano assegnatari di altra tratta. Nel caso non siano presenti in graduatoria altri concorrenti o concorrenti con mezzi adeguati, la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere ad un confronto competitivo con gli altri operatori economici dell’accordo quadro o inseriti nelle graduatorie. La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore. Alla quantificazione degli ulteriori danni concorrerà, altresì, il maggior costo che il Committente sarà chiamato a sostenere, nell’ambito della stessa o di una ulteriore procedura di gara, può avvenire mediante stipula secondo condizioni di un nuovo accordo aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, quelle praticate dall’Appaltatore e comunque in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno quello che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione si sarebbe sostenuto in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzioneassenza della decadenza dello stesso.
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Samples: Accordo Quadro
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo il contratto ed incamerare la cauzione. Con la risoluzione dell’accordodel contratto, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo contratto a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordodel contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo nel contratto risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: Accordo Quadro