ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Servizi invernali sulla rete stradale provinciale
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova
Responsabile della procedura di gara: Xxxxxxxx Xxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Città Metropolitana di Genova
CONTRAENTE
Xxxxxxx Xxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’accordo quadro
Committente ............................................................... La Direzione Territorio e Mobilità della Città
Metropolitana di Genova
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta e
che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Operatore economico/appaltatore L’operatore economico, in forma singola, associata o
consorziata, che stipula il contratto in quanto soggetto aggiudicatario
Responsabile del contratto ...................................... Il soggetto indicato dall’operatore economico quale
referente unico nei riguardi del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Direttore dell’Esecuzione del Contratto…………... I soggetti indicati, per ogni tratta di intervento, dal
Committente quali referenti per il soggetto aggiudicatario
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Oggetto 3
Articolo 2 Disciplina di riferimento 3
Articolo 3 Descrizione della prestazione 3
Articolo 4 Disciplina dell’accordo quadro 4
Articolo 5 Valore dell’accordo quadro 4
Articolo 6 Durata dell’accordo quadro 4
Articolo 7 Contratti derivati 4
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza 5
Articolo 9 Licenze ed autorizzazioni 5
Articolo 10 Responsabile unico contrattuale 5
Articolo 11 Cauzione definitiva 6
Articolo 12 Garanzie assicurative 6
Articolo 13 Facoltà di recesso dall’accordo quadro 6
Articolo 14 Clausola risolutiva 8
Articolo 15 Motivi di risoluzione contrattuale 8
Articolo 16 Diffida ad adempiere 8
Articolo 17 Effetti della risoluzione e del recesso 9
Articolo 18 Clausole finali 9
Articolo 1 Oggetto
Il presente accordo quadro ha per oggetto l’affidamento dei servizi invernali di sgombero neve, spargimento sale e attività connesse sulle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova.
Le tratte di intervento interessate dal servizio sono state individuate in ragione della dislocazione geografica nell’ambito del territorio provinciale ed indicate nell’Allegato 1.
Articolo 2 Disciplina di riferimento
L’accordo quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:
A) Il documento denominato “Condizioni contrattuali”,
B) Il documento denominato “Capitolato speciale d’oneri”,
C) L’offerta risultata aggiudicataria per la tratta d’intervento,
D) Allegato 1 Elenco delle tratte di intervento,
E) Allegato 2 Elenco prezzi dei servizi richiesti,
F) Allegato 3 Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Per quanto non espressamente disciplinato dall’accordo quadro e dai documenti sopraccitati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle successive disposizioni attuative.
Articolo 3 Descrizione della prestazione
I contratti derivati potranno comprendere le seguenti prestazioni:
(a) interventi sgombero neve dalla carreggiata stradale;
(b) trattamenti antighiaccio (anche preventivi) con spargimento di sale e/o materiale inerte sulla carreggiata;
(c) servizi aggiuntivi per:
(a.1) interventi di rimozione di accumuli di neve localizzati; (a.2) interventi in emergenza di taglio rami e/o alberi;
(a.3) lo spazzamento della sede stradale effettuato con autospazzatrice.
Le prestazioni e le modalità di esecuzione sono disciplinate dal Capitolato speciale d’oneri e dalle Condizioni contrattuali.
L’attivazione dei contratti derivati è subordinata al verificarsi delle previsioni e delle condizioni metereologiche che rendano necessarie le prestazioni sopra indicate e pertanto potrà avvenire anche con modalità non programmate.
Le prestazioni oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzate ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell’ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova.
Articolo 4 Disciplina dell’accordo quadro
L’accordo quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante con gli operatori economici risultati aggiudicatari per ciascuna tratta di intervento ricompresa nell’ambito territoriale di riferimento dell’accordo.
L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcun impegno e obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dei soggetti aggiudicatari per l’attivazione dei successivi contratti. I soggetti aggiudicatari, pertanto, nulla possono pretendere dalla Stazione Appaltante in caso di mancata attivazione delle prestazioni previste dall’accordo quadro.
Articolo 5 Valore dell’accordo quadro
L’importo complessivo dell’accordo quadro è stimato complessivamente € 1.147.000,00 al netto degli oneri fiscali, che corrisponde ad un valore medio per tratta di intervento pari a circa € 23.000,00 oltre IVA.
Il valore della singola tratta di intervento non è vincolante per la Stazione Appaltante e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione delle specifiche esigenze di intervento determinate dalle previsioni e condizioni meteorologiche.
I suddetti importi sono comprensivi degli oneri di sicurezza, la cui quantificazione è indicata nell’elenco prezzi.
Il valore complessivo dell’accordo quadro ha carattere presuntivo e corrisponde agli stanziamenti di bilancio attualmente destinati ai servizi oggetto dell’appalto.
La stazione Appaltante si riserva di incrementare il valore complessivo dell’accordo quadro nella misura massima del 20% qualora l’andamento delle condizioni meteorologiche determinasse la necessità di incrementare i servizi invernali.
Articolo 6 Durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e comprende le stagioni invernali 2016-2017 e 2017-2018. La stagione invernale identifica il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile in cui possono essere attivati i contratti derivati e gli operatori economici s’impegnano ad eseguire i servizi richiesti. L’inizio della prima stagione decorrerà in ogni caso dalla sottoscrizione dell’accordo quadro.
L’accordo quadro cessa in ogni caso quando l’importo dei contratti derivati raggiungerà nel complesso il valore massimo determinato in base all’articolo precedente, a prescindere dagli importi spesi per ciascuna tratta.
Articolo 7 Contratti derivati
Le prestazioni oggetto dell’appalto saranno affidate, per ciascuna tratta di intervento agli operatori economici risultati aggiudicatari con i criteri e le modalità indicati nel documento denominato “Progetto offerta”, senza avviare un nuovo confronto competitivo.
I servizi sono resi da ciascun Appaltatore nelle tratte di intervento individuate dall’Allegato 1 del presente accordo quadro nell’ambito del territorio provinciale di Genova.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare la tratta di espletamento dei servizi nell’ambito del territorio provinciale di Genova, ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dall’operatore economico rispetto alle prestazioni da eseguire.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere a ogni operatore economico assegnatario di una tratta stradale di assumere provvisoriamente anche l’esecuzione delle prestazioni in altra tratta d’intervento
interessata in caso di sopravvenuta e temporanea impossibilità dell’appaltatore titolare dell’assegnazione di eseguire il servizio
Il subentro è disposto dal Direttore dell’esecuzione per il tempo strettamente necessario al ripristino del normale svolgimento dei servizi ed è remunerato sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta dell’Appaltatore supplente. Il Direttore dell’esecuzione individua l’Appaltatore supplente in ragione della vicinanza alla nuova tratta d’intervento e delle caratteristiche dei mezzi a disposizione.
L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di provvedere ad ulteriori somministrazioni, anche in tratte di intervento diverse da quella oggetto del proprio contratto derivato durante il periodo di durata del contratto, alle medesime condizioni e conformemente alla propria offerta.
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza
L’Accordo Quadro è integrato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell’aggiudicatario (Allegato 3).
Il documento afferisce alle sole operazioni relative al carico di sale ed inerte svolte nei “centri di manutenzione per caricamento sale” indicati nell’Allegato 1.
L’Operatore economico è tenuto all’osservanza del suddetto documento, eventualmente integrato dai datori di lavoro prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.
Articolo 9 Licenze ed autorizzazioni
Il Soggetto aggiudicatario deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni, omologazioni, licenze ed assicurazioni di legge necessarie per l’espletamento del servizio, fornendo altresì adeguata dimostrazione anche circa l’idoneità dei mezzi che utilizzano eventuali attrezzature fornite dal Committente.
Il Xxxxxxxx aggiudicatario dovrà fornire al Responsabile del procedimento adeguata dimostrazione di detta idoneità nei dieci giorni antecedenti la stipula dell’accordo quadro.
Il Soggetto aggiudicatario, prima della stipula dell’accordo quadro, dovrà produrre copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile relativa ai mezzi e veicoli.
Tali documenti, autorizzazioni, licenze ed assicurazioni dovranno essere mantenuti in corso di validità per tutta la durata dell’accordo quadro.
In occasione delle scadenze contrattualmente previste per la corresponsione dei premi assicurativi, l’Appaltatore deve trasmettere al Committente la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento dei premi stessi.
Articolo 10 Responsabile unico contrattuale
Il Soggetto Aggiudicatario deve comunicare al Committente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro:
a) il nominativo della persona fisica che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale, referente nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi delle persone incaricate di assicurare la reperibilità sulle 24 ore nella stagione invernale;
b) i recapiti telefonici fissi e mobile, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica del Responsabile Unico
Contrattuale, che devono essere utilizzati dal Committente per tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto.
Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione temporanea o definitiva nell’individuazione del Responsabile Unico Contrattuale e degli altri incaricati.
Il Responsabile Unico Contrattuale deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico, deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni ovvero la conformità delle stesse all’Accordo Quadro, al Capitolato Speciale d’Xxxxx e alle Condizioni Contrattuali, compreso il rispetto delle tempistiche, provvedendo alla gestione dei rapporti di lavoro, con potere di intervento e di decisione in ordine alle variabili e alle problematiche contrattuali.
Le contestazioni relative all’esecuzione del contratto sono comunicate per iscritto al Responsabile Unico Contrattuale.
Il Responsabile Unico Contrattuale si relaziona con il Responsabile Unico del Procedimento e con i Direttori dell’esecuzione individuati dal Committente.
Articolo 11 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata anche a garanzia dell’obbligazione assunta dall’aggiudicatario di riattivazione dei servizi nella stagione 2017/2018, richiesta dal Committente in presenza delle condizioni che consentono l’esercizio della relativa facoltà.
Ogni qualvolta la garanzia definitiva è ridotta ai sensi dell’articolo 103, comma 5, l’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante i documenti comprovanti l’ammontare residuo della garanzia.
La garanzia definitiva è svincolata all’esito positivo dell’attestazione di regolare esecuzione al termine della durata dell’accordo quadro, ovvero a conclusione della stagione invernale 2017/2018 o ad esaurimento del valore delle prestazioni messo a gara.
Articolo 12 Garanzie assicurative
Il Soggetto aggiudicatario deve garantire che tutti i mezzi utilizzati nell’esecuzione dei servizi stradali invernali siano in regola con le norme che disciplinano l’assicurazione obbligatoria, a copertura del proprietario e del conducente per i danni causati a terzi (persone, cose e animali) o ai trasportati in occasione della circolazione del mezzo.
Il Soggetto aggiudicatario s’impegna a mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro la polizza di responsabilità civile professionale per danni a terzi (persone, cose e animali) e la polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro con i massimali richiesti in sede di gara, ovvero:
▪ € 3.000.000 per sinistro, massimale unico per danni a persone, cose e animali;
▪ € 3.000.000 per sinistro, per i prestatori di lavoro.
In occasione delle scadenze contrattualmente previste per la corresponsione dei premi assicurativi, l’Appaltatore deve trasmettere al Committente la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento dei premi stessi. Analogamente deve essere trasmessa copia al Committente di eventuali modifiche e/o rinnovi delle assicurazioni, con relative quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
Articolo 13 Facoltà di recesso dall’accordo quadro
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recesso dall’accordo quadro nei riguardi di tutti gli operatori
economici contraenti qualora al termine della stagione invernale 2016/2017, vengano a mancare le ragioni e i presupposti normativi, organizzativi e finanziari che hanno determinato l’affidamento dei servizi invernali con questa formula contrattuale, ivi compresa la perdita da parte della Città Metropolitana delle competenze relative al demanio stradale interessato.
La facoltà di recesso di cui al comma 1 potrà essere esercitata fino a 30 giorni prima dell’inizio della stagione successiva.
La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Stazione Appaltante, anche nel corso della stagione invernale, con riferimento a una singola tratta, nel caso di variazioni alle proprie competenze e alla propria organizzazione.
In tutti i casi di interruzione anticipata dell’accordo quadro è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore dei soggetti aggiudicatari.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dall’accordo quadro nei riguardi di uno o più operatori economici contraenti in tutti i casi in cui sia venuto meno il rapporto di fiducia nell’Appaltatore per effetto:
A) della perdita dei requisiti generali che definiscono la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
B) di reiterati inadempimenti, che, singolarmente considerati non risultano gravi e/o motivo di risoluzione, ma resi tali per effetto della reiterazione.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevano ai fini di cui al punto A) le seguenti situazioni:
1) sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell’appaltatore;
2) l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti in fase di gara;
3) sia accertata a carico dell’Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
4) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell’Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente.
5) l’omissione dell’obbligo dell’Appaltatore di riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’Appaltatore ha facoltà di recesso dall’accordo quadro in caso di cessazione dell’attività, che potrà essere esercitata con un preavviso minimo di 60 giorni.
Articolo 14 Clausola risolutiva
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dall’accordo quadro, dalle Condizioni contrattuali e dal Capitolato speciale d’oneri.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata, comunicazione pec o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell’inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all’Appaltatore un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.
Qualora l’Appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio del Committente accoglibili, la risoluzione del contratto diventa efficace.
Articolo 15 Motivi di risoluzione contrattuale
Costituiscono motivo di risoluzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’articolo 1456 del civile codice le seguenti situazioni:
(a) la cessione del contratto;
(b) il subappalto delle prestazioni;
(c) l’applicazione di penali di importo superiore a €¦ 2.300,00 corrispondenti al 10% del valore medio stimato per tratta d’intervento;
(d) la mancata esecuzione di due ordini di fornitura;
(e) il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni di tre ordini di fornitura, rilevato rispetto ai tempi previsti dal contratto;
(f) il Contraente accerti l'effettuazione da parte dell’Appaltatore di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto- legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
(g) la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.
Articolo 16 Diffida ad adempiere
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Committente, ferma e impregiudicata la facoltà di applicare le penali eventualmente previste, comunica all’Appaltatore, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Committente.
Qualora la Società non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto. Analogamente può procedere l’Appaltatore qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili.
Articolo 17 Effetti della risoluzione e del recesso
La risoluzione opera esclusivamente nei riguardi degli Appaltatori a cui è attribuito l’inadempimento e non determina la cessazione degli effetti e degli obblighi dell’accordo quadro verso gli altri operatori economici.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all’Appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.
In tutti i casi di risoluzione o di recesso contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di disporre il riaffidamento dei servizi, limitatamente alla tratta di intervento interessata, mediante estensione dell’accordo quadro ad altro concorrente con scorrimento della graduatoria utilizzata per la prima assegnazione della tratta e con priorità per i concorrenti che non risultano assegnatari di altra tratta.
Nel caso non siano presenti in graduatoria altri concorrenti o concorrenti con mezzi adeguati, la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere ad un confronto competitivo con gli altri operatori economici dell’accordo quadro o inseriti nelle graduatorie.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Alla quantificazione degli ulteriori danni concorrerà, altresì, il maggior costo che il Committente sarà chiamato a sostenere, nell’ambito della stessa o di una ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza dello stesso.
Articolo 18 Clausole finali
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dei soggetti aggiudicatari dell’accordo quadro.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
La determinazione dell’ammontare degli oneri posti a carico di ciascun aggiudicatario è quantificata secondo criterio proporzionale.
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto e dai suoi allegati, le parti rinviano al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti, alle altre disposizioni in materia di contratti pubblici e alle disposizioni del codice civile.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente accordo quadro e ai contratti derivati sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.