Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.
Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo presunto dell’appalto, è pari ad Euro 4.195.566,00 (quattromilionicentonovantacinquemilacinquecentosessantasei/00) netto I.V.A., così suddiviso: L’importo dell’Accordo Quadro e le quantità indicate nel Modello di Pianificazione Trasporti (di seguito per brevità anche “MPT”) non sono vincolanti per Poste. Nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’attribuzione delle attività avverrà in funzione delle effettive esigenze di fabbisogno di Poste. Per eventuali sopraggiunte esigenze di variazione dei programmi riportati nel relativo MPT, l’Impresa non potrà avanzare alcuna riserva o eccezione e, per le variazioni in aumento o diminuzione, si procederà come disposto all’Art. 9 - Aumento/Riduzione delle prestazioni del CSO Parte II – Capitolato Tecnico. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative e non sono da considerarsi in alcun modo impegnative per Poste e quindi nulla potrà pretendere l’Impresa in caso di affidamenti per quantità inferiori a quelli oggetto dell’Accordo Quadro medesimo. I servizi oggetto del presente appalto saranno affidati, previa stipula dell’Accordo Quadro, tramite l’emissione di Buoni di Consegna da parte di Poste, che riporteranno gli impegni temporali e di esecuzione e l’importo relativo all’intervento affidato, fermo restando quanto previsto nel CSO Parte III In ragione della natura delle attività oggetto del contratto, delle modalità descritte di erogazione del servizio, non è previsto l'utilizzo di risorse legate da contratto di collaborazione secondo la disciplina vigente.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; - Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12/03/2020 Accordo di programma, anno 2020, trasmesso dal Ministero alle regioni in data 13 maggio 2020, finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del Codice relativo all’atto di indirizzo del 12 marzo 2020; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 con il quale sono adottate le Linee Guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e il terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017; - Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2021 “Individuazione dei criteri e delle modalita' di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.” - Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; - Accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 30/10/2014 con l’approvazione del documento concernente il “Piano Nazionale Demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - Legge Regionale 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii.; - Legge Regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. - Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”; - Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 agosto 2013, n. 18 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015” (PSIR) e ss.mm.ii., tuttora efficace ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2006; - DGR n.267 del 13/3/2015 “Recepimento Accordo CU del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n.135/CU) sul documento “Piano nazionale demenze-Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - DGR n.55 del 26/1/2017 “Indirizzi per il Piano Regionale Demenze. Determinazione di ARS 105/2016”; - D.G.R. 1179 del 28/12/2017 “Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/organismi del terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.”; - D.G.R. 944 del 16/11//2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”; - DGR 991 del 30/11//2018 “Approvazione avviso pubblico "Concessione di contributi ad enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato e Associazione di promozione sociale) per azioni di prevenzione e di sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer". Importo di euro 70.000,00; - DGR 362 del 10/5/2019:” Recepim. Accordo Stato/Regioni/Prov. Aut./Enti locali del 26.10.2017 – Linee di indirizzo xxx.xx sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per le demenze e sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze; - DGR 152 del 28/02/2020 “Avviso pubblico "Concessione contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni di prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer"- anno 2020. Importo € 100.000,00”; - DGR 398 del 7/5/2021; Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi a favore di bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni a seguito dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2020 in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Accertamento e prenotazione di € 600.000,00; - DGR 652 del 23/7/2021:” Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Accertamento e prenotazione di euro 378.647,00.”; - DGR 813 del 5/8/2022 “Approvazione piano triennale attività 2021/2023 previsto dal Piano Nazionale demenze ai fini della liquidazione della liquidazione delle quote ministeriali. Impegno di euro 178.716,54 a favore di Xxxxx; - Decreto del dirigente 3566 del 31/12/2018: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 991/2018 “Approvazione avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti terzo settore (organizzazioni volontariato e Assoc. Di Promozione Sociale) per azioni prevenzione e sostegno famiglie con familiari affetti da Alzheimer. Importo € 70.000,00”; - Decreto del Dirigente n 4982 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 152/2020 “Avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer” - anno 2020. Importo € 96.025,00. Riduzione di prenotazione di impegno (n.1527/2020) per euro 3.975,00; - Decreto del Dirigente 7560 del 9/12/2021:” Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 652 del 23/07/2021: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Importo di euro 78.687,36. Riduzione di prenotazione di impegno (8054/2021) per euro 299.959,64.”; - la nota del 23/6/2020 con cui la Regione Liguria comunica e trasmette al Ministero l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma anno 2020 di cui al DM 44/2020; - la nota del 6/10/2022 prot. 1159428 con cui Regione Liguria chiede un’ulteriore proroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del termine finale di durata del citato Accordo di Programma 2020 di cui al DM 44 2020 al 31 ottobre 2023; - la nota dell’11/10/2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acconsente alla proroga dell’Accordo di Programma al 31 ottobre 2023;
Fenomeno elettrico Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice degli Appalti. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizione per la rimessa in pristino. Il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono quindi approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Rup, sempre che non alterino la sostanza del progetto. L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone al riguardo che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il Rup deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere; il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.
Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)