Common use of ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE Clause in Contracts

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale (EET), di cui all'art. 38, lett.d) e all'art.46 del Ccnl 20 maggio 2004, da calcolarsi sui minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, viene determinato come segue: – quanto al 3% con decorrenza dal 1° febbraio 2007 – quanto al 4% con decorrenza dal 1° settembre 2007 Le parti concordano che, con effetto sempre dal 1° febbraio 2007, gli importi in atto al 31 gennaio 2007 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Pertanto, le predette misure e i relativi importi riportati nelle tabelle allegate annullano e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti valori fissati con l'Accordo 30 aprile 2003. L'incidenza dell'EET sui vari istituti contrattuali è quella fissata dalla contrattazione nazionale. L'EET viene rinegoziato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, sicurezza, e competitività del territorio provinciale rilevati con gli indicatori di cui al CCNL 20 maggio 2004 e di cui all'Accordo 30 aprile 2003 con i quali è stata rinnovata la parte economica del CCPL 2 dicembre 2003. Ai fini della conferma o variazione dell'EET, così come sopra determinato, verranno realizzate verifiche annuali da effettuare nel mese di dicembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo. Le parti si danno reciproco atto che le finalità e la struttura dell'erogazione di cui sopra sono state definite in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993, dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'art. 2 della Legge 135 del 23 maggio 1997.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Integrativo Del CCNL

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l'Elemento Economico Territoriale (EET), di cui all'art. 38, lett.d) e all'art.46 del Ccnl 20 maggio 2004, da calcolarsi sui minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, viene l’elemento economico territoriale è determinato come segue: – quanto al 3% con decorrenza dal 1° febbraio 2007 – quanto al 4% con decorrenza dal 1° settembre 2007 Le parti concordano che, con effetto sempre dal 1° febbraio 2007, gli importi in atto al 31 gennaio 2007 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Pertanto, le predette misure e i relativi importi riportati nelle tabelle allegate annullano e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti valori fissati con l'Accordo 30 aprile 2003. L'incidenza dell'EET sui vari istituti contrattuali è quella fissata dalla contrattazione nazionale. L'EET viene rinegoziato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, sicurezza, e competitività del territorio provinciale rilevati con gli indicatori di cui al CCNL 20 maggio 2004 e di cui all'Accordo 30 aprile 2003 con i quali è stata rinnovata la parte economica del CCPL 2 dicembre 2003. Ai fini della conferma o variazione dell'EET, così come sopra determinato, verranno realizzate verifiche annuali da effettuare nel mese di dicembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo. Le parti si danno reciproco atto che le finalità e la struttura dell'erogazione di cui sopra sono state definite in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993, dall'artluglio 1993 e dagli artt. 38 12 e 39 del CCNL 20 maggio 2004 29 gennaio 2000 e dall'artdall’art. 2 della Legge 135 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Firenze, dell’andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall’INPS per intervento della CIG. Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002. La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre 2000 / 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto. Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento. Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato: • acquisendo i dati relativi agli indicatori; • acquisendo informazione dall’Osservatore di settore, dagli Enti paritetici e dagli altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori; • individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni. Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte. Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti. L’elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. d), e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura del 11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il CCPL 19 dicembre 1997. Relativamente, quindi, all’anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti: categorie dal 1.1.2003 dal 1.12.2003 Quadri e impiegati di 1^ super - 109,69 - 139,60 Impiegati di 1^ - 98,72 - 125,64 Impiegati di 2^ - 82,27 - 104,70 Impiegati e operai di quarto livello O,44 76,78 0,56 97,72 Impiegati di 3^ e op. specializzati 0,41 71,30 0,52 90,74 Impiegati di 4^ e op. qualificati 0,37 64,17 0,47 81,67 Impiegati di 4^ I° impiego e op. comuni 0,32 54,84 0,40 69,80 Custodi, portinai, fattorini 0,28 - 0,36 - Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) 0,25 - 0,32 - Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art. 2. Le parti si danno atto che dovrà essere applicato il punto VIII del CCNL 29 gennaio 2002 riferito alla prestazione aggiuntiva APE, così come sarà indicato dalla CNCE, o comunque come dal CCNL richiamato.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Integrativo Del Contratto Nazionale Di Lavoro 29 Gennaio 2000 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili Ed Affini Da Valere Per La Provincia Di Firenze

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all'Accordo Nazionale all’accordo nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale (EET)l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, di cui all'art. 38, lett.d) convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135 e all'art.46 dagli articoli 12 e 38 del Ccnl CCNL 20 maggio 2004, da calcolarsi sui minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, viene determinato come segue: – quanto al 3% con decorrenza dal 1° febbraio 2007 – quanto al 4% con decorrenza dal 1° settembre 2007 Le parti concordano che, con effetto sempre dal 1° febbraio 2007, gli importi in atto al 31 gennaio 2007 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Pertanto, le predette misure e i relativi importi riportati nelle tabelle allegate annullano e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti valori fissati con l'Accordo 30 aprile 2003. L'incidenza dell'EET Nella determinazione dell’elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è é quella fissata dalla contrattazione nazionale. L'EET viene rinegoziato tenendo conto dell'andamento stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Napoli, dell’andamento congiunturale del settore in relazione e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, sicurezza, qualità e competitività del nel territorio provinciale rilevati con gli indicatori utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori: - numero d’imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile di cui Napoli e monte salari relativo; - numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; - volume degli investimenti complessivi in costruzioni correlato al CCNL 20 maggio 2004 numero di occupati nel settore; - valori medi dei ribassi di aggiudicazione; - numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie autorizzate e delle conseguenti dichiarazioni d’avvio lavori; - numero d’ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero d’ore di cui all'Accordo 30 aprile 2003 con i quali è stata rinnovata la parte economica del CCPL 2 dicembre 2003cassa integrazione autorizzate; - attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali. Ai fini della conferma o variazione dell'EET, così come sopra determinato, verranno realizzate verifiche annuali da effettuare nel mese di dicembre di ogni anno Per il periodo di vigenza del presente Accordocontratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale é determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell’anno successivo nel rispetto del limite di cui all’accordo nazionale 23 marzo 2006. La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata, in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/ 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004/30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto. Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le parti si danno reciproco atto che procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato: - acquisendo i dati relativi agli indicatori; - acquisendo informazioni dall’Osservatorio di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sull’attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori; - individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due; - calcolando la variazione media degli indicatori scelti. Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le finalità e la struttura dell'erogazione parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame, formalizzando le intese raggiunte. Le parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti. L’elemento economico territoriale di cui sopra sono state definite in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993agli articoli 38, dall'artlett. 38 d) e 46 del CCNL 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e dall'artdi stipendio con decorrenza 1° luglio 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza al 1° settembre 2007. 2 della Legge 135 Le parti - considerato l’andamento del 23 maggio 1997.settore a livello locale nell’anno 2005 ed effettuata una valutazione complessiva del mercato del lavoro nel territorio - confermano negli importi definiti dall’accordo provinciale 18 aprile 2003 le misure dell’elemento economico territoriale corrisposte agli operai a partire dal 1° gennaio 2006 e sino al 30 giugno 2006. Relativamente, quindi, agli anni 2006 e 2007 gli importi mensili definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati. Categorie dal 1.7.2006 dal 1.9.2007 Quadrie e impiegati di 1^ super - 35,92 - 83,81 Impegati di 1^ - 32,32 - 75,42 Impegati di 2^ - 26,94 - 62,85 Impegati e operai di quarto livello 0,15 25,14 0,34 58,66 Impegati di 3^ e op. specializzati 0,14 23,34 0,32 54,47 Impiegati di 4^ e op. qualificati 0,12 21,01 0,28 49,02 Impiegati di 4^ e I° impiego e op. comuni 0,10 17,96 0,24 41,90 Custodi, portinai, fattorini 0,09 - 0,21 - Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) 0,08 - 0,19 -

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all'Accordo Nazionale all’accordo nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale (EET), di cui all'artl’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 38, lett.d) 12 e all'art.46 38 del Ccnl c.c.n.l. 20 maggio 2004, da calcolarsi . L’elemento economico territoriale di cui all’art. 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e nella misura del 7% a decorrere dal 1° settembre 2007 sui minimi di paga base e di stipendio in vigore vigenti al 1 marzo 2006, viene determinato come segue: . Nella determinazione dell’elemento economico territoriale quanto al 3% con decorrenza dal 1° febbraio 2007 – quanto al 4% con decorrenza dal 1° settembre 2007 Le parti concordano che, con effetto sempre dal 1° febbraio 2007, gli importi in atto al 31 gennaio 2007 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Pertanto, le predette misure e i relativi importi riportati nelle tabelle allegate annullano e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti valori fissati con l'Accordo 30 aprile 2003. L'incidenza dell'EET la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella fissata dalla contrattazione nazionalestabilita dal c.c.n.l. L'EET viene rinegoziato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, sicurezza, e competitività del territorio provinciale rilevati con gli indicatori di cui al CCNL 20 maggio 2004 – le parti sottoscrittrici tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bari, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori: - numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari; − numero ed importo complessivo dei bandi di cui all'Accordo 30 aprile 2003 con i quali è stata rinnovata la gara di appalto di opere pubbliche; − numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; − numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile; − numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità; − attivazione di stanziamenti da parte economica del CCPL 2 dicembre 2003di Enti pubblici per opere cantierizzate. Ai fini della conferma o variazione dell'EET, così come sopra determinato, verranno realizzate verifiche annuali da effettuare nel mese di dicembre di ogni anno Per il periodo di vigenza del presente Accordocontratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 23 marzo 2006 raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente. Le parti si danno reciproco atto che definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le finalità intese raggiunte. Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti. A partire dall'1 gennaio 2007, gli importi orari e la struttura dell'erogazione di cui sopra mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono state definite in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993, dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'art. 2 della Legge 135 del 23 maggio 1997.i seguenti: Livello Categorie Mensile Orario

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Samples: Verbale Di Accordo

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all'Accordo Nazionale all’accordo nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale (EET), di cui all'art. 38, lett.d) e all'art.46 del Ccnl 20 maggio 2004, da calcolarsi sui minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, viene l’elemento economico territoriale è determinato come segue: – quanto al 3% con decorrenza dal 1° febbraio 2007 – quanto al 4% con decorrenza dal 1° settembre 2007 Le parti concordano che, con effetto sempre dal 1° febbraio 2007, gli importi in atto al 31 gennaio 2007 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Pertanto, le predette misure e i relativi importi riportati nelle tabelle allegate annullano e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti valori fissati con l'Accordo 30 aprile 2003. L'incidenza dell'EET sui vari istituti contrattuali è quella fissata dalla contrattazione nazionale. L'EET viene rinegoziato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, sicurezza, e competitività del territorio provinciale rilevati con gli indicatori di cui al CCNL 20 maggio 2004 e di cui all'Accordo 30 aprile 2003 con i quali è stata rinnovata la parte economica del CCPL 2 dicembre 2003. Ai fini della conferma o variazione dell'EET, così come sopra determinato, verranno realizzate verifiche annuali da effettuare nel mese di dicembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo. Le parti si danno reciproco atto che le finalità e la struttura dell'erogazione di cui sopra sono state definite in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993, dall'art. luglio 1993 e dagli artt.12 e 38 del CCNL ccnl 20 maggio 2004. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Potenza, dell’andamento del settore e dall'artdei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori: - numero delle imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo; Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all’Accordo Nazionale 23 marzo 2006. 2 La determinazione annuale dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati, del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto. Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato: Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte. Le parti all’atto della Legge 135 verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti. L’elemento economico territoriale di cui all’art.38 e 46 del 23 c.c.n.l. 20 maggio 1997.2004 decorre dal 1° gennaio 2006. Relativamente all’anno 2006, gli importi mensili ed orari rispettivamente per gli impiegati, quadri ed operai definiti in via presuntiva – sulla base dei parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti: Nota a verbale:

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro, Integrativo Del CCNL 20 Maggio 2004 Per I Lavoratori Dipendenti Delle Imprese Edili Ed Affini Della Provincia Di Potenza