ESAME DELLA MERCE Clausole campione

ESAME DELLA MERCE. La semplice consegna al ns. personale ricevente non significa accettazione della merce, che resta subordinata all’accertamento delle condizioni, quantità e qualità. Questo accertamento è di esclusiva competenza dei servizi di controllo qualità di METALSCATOLA, il cui giudizio formale sarà vincolante per l’accettazione del materiale. Il tempo necessario per l’esecuzione di tali accertamenti e l’eventuale opposizione del fornitore al giudicato dei servizi di controllo qualità di METALSCATOLA, che provochino una prolungata permanenza dei materiali presso gli stabilimenti di METALSCATOLA, non potranno, in nessun caso, essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce consegnata. METALSCATOLA si intende liberata dalle conseguenze previste nell’ultimo comma dell’articolo 1513 c.c., quando non abbia chiesto all’Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all’art. 696 c.p.c.
ESAME DELLA MERCE. La semplice consegna al nostro personale ricevente non significa accettazione della merce che resta subordinata all’accertamento delle condizioni, quantità e qualità. Questo accertamento e di esclusiva competenza dei servizi di controllo qualità di GB BARBERI, il cui giudizio formale sarà vincolante per l’accettazione del materiale, il tempo necessario per l’esecuzione di tali accertamenti e l’eventuale opposizione del fornitore al giudicato dei servizi di controllo qualità di GB BARBERI che provochino una prolungata permanenza dei materiali presso gli stabilimenti di GB BARBERI non potranno in nessun caso essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce consegnata. GB XXXXXXX si intende liberata dalle conseguenze previste nell’ ultimo comma dell’articolo 1513 c.c. quando non abbia chiesto all’ Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all’articolo 696 c.p.c.
ESAME DELLA MERCE. La semplice consegna al personale ricevente della SPEEDLINE non significa accettazione della merce che resta subordinata all'accertamento delle condizioni, quantità e qualità della merce. Questo accertamento è di esclusiva competenza del Servizio Controllo Qualità della SPEEDLINE, il cui giudizio formale sarà vincolante per l’accettazione del materiale. Il tempo necessario per l’esecuzione di tali accertamenti e l'eventuale opposizione del fornitore al giudicato del Servizio Controllo Qualità della SPEEDLINE che provochino una prolungata permanenza dei materiali presso gli stabilimenti della SPEEDLINE, non potranno in nessun caso essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce consegnata. La SPEEDLINE si intende liberata dalle conseguenze previste dall'ultimo comma dell'art. 1513 C.C., quando non abbia chiesto all'autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all’art.696 C.P.C. I macchinari, le relative parti componenti, le attrezzature e gli apparecchi in genere, anche facenti parte di impianti, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2006/42/CE, denominata Direttiva Macchine, oltre che rispondere dei requisiti di sicurezza stabiliti dal D.lgs. 81/2008 e altre normative di carattere europeo o nazionale vigenti in materia di sicurezza. In particolare le macchine dovranno recare in posizione visibile la targa recante il marchio CE e tutti i dati previsti dalla suddetta direttiva. L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di SPEEDLINE al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. SPEEDLINE denuncerà per iscritto qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi. Per tale denuncia, la SPEEDLINE non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 e all'art. 1667 C.C.. I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto o del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ, il termine per ...

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: