Definizione di E ancora

E ancora. «il divieto di cui all’art. 9 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, richiamato dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923, a norma del quale, sul prez- zo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente ese- guita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all’art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei cre- diti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l’amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di ap- palto all’origine del credito ceduto, alla data di co- municazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell’ente pubblico» (cfr. Cass. n. 268/2006; n. 2209/2007). Il collegio ritiene di non doversi discostare dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione laddo- ve si verta in ordine ai contratti disciplinati dall’art. 106 del codice dei contratti pubblici, che costituisce lex specialis rispetto alle disposizioni civilistiche e che i crediti ceduti attengano a contratti in corso di esecu- zione. Laddove, invece, si tratti della cessione di crediti derivanti da operazioni negoziali diverse da quelle an- noverate dall’art. 106 citato (ad esempio, crediti commerciali derivanti dall’acquisto di beni e servizi) che avvengano nell’ambito di applicazione delle di- sposizioni sulla cartolarizzazione disciplinate dalla l. 30 aprile 1999, n. 130, non è prevista la facoltà, per la pubblica amministrazione, di opporre un rifiuto. Occorre premettere che la “cartolarizzazione” non è un contratto differente dalla cessione del credito, ma rappresenta lo scopo precipuo della cessione stessa, finalizzato a facilitare la circolazione di masse di cre- diti pecuniari attraverso l’incorporazione nei titoli emessi dalla “società veicolo” per finanziare l’acquisto di tali crediti nonché per il pagamento dei costi di cartolarizzazione. Con l’art. 12, n. 3, lett. d), d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, il legislatore ha introdotto, all’art. 4 della l. n. 130/1999 cit., il c. 4-bis in cui sono preci- sate le formalità procedurali richieste per le cessioni di credito nei confronti delle “pubbliche amministrazioni debitrici”, con l’espressa previsione dell’inappli...
E ancora molti contratti di appalto (pubblici e privati, predi- sposti soprattutto da primari operatori) prevedono espressa- mente che le società appaltatrici non debbano essere sottoposte a procedure concorsuali o essere in liquidazione (e quindi la ol- dco non vi potrebbe partecipare, a differenza della newco). Peraltro, anche dal punto di vista pratico-gestionale, oltre che commerciale, i motivi sono molteplici: basti pensare ai tempi per ottenere le dovute autorizzazioni dagli Organi della Procedura in caso di concordato in continuità (in particolare in relazione ai vari pagamenti), con i tempi delle sezioni fallimentari dei Tribu- nali (usualmente oberati di lavoro) spesso incompatibili con i tempi economici, nonchè alla semplicità di funzionamento della newco.
E ancora. Tutte le norme previste per il matrimonio sono estese alle unioni civili. Nel campo della tutela della salute è previsto il diritto ad assentarsi dal lavoro per visi- te diagnostiche, terapie e pre- stazioni specialistiche fino a un massimo di 18 ore, ag- giuntive agli altri istituti. Si introducono, inoltre, le ferie e riposi solidali: con questo isti- tuto “Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere”, parte delle pro- prie ferie o parte dei giorni di riposo “ad altro dipendente che abbia esigenza di presta- re assistenza a figli minori che necessitino di cure co- stanti, per particolari condi- zioni di salute” (art. 45).

Examples of E ancora in a sentence

  • E ancora il trasporto fino al cantiere, lo scarico, il trasporto al luogo di deposito e dunque attrezzi e mezzi d’opera, macchine con fornitura relativa di energia e combustibile per il loro funzionamento.

  • E ancora la disponibilità mostrata dal sindacato ad un maggiore utilizzo degli impianti, organizzando il lavoro su due o tre turni e rinunciando così all'abolizione del turno di notte.

  • E ancora che è rapporto di lavoro subordinato (e non contratto di associazione in partecipazione) quello intercorrente tra i lavoratori addetti a mansioni di pulizia e l'impresa interessata, allorquando i singoli associati abbiano garanzia di un guadagno ricevendo acconti mensili più assimilabili ad un periodico corrispettivo che ad una ripartizione dei ricavi e ogni perdita subita sia posta a carico della società senza essere ripartita, pro quota, con gli associati.

  • E ancora: “Quando vedi che impara è una gioia unica!” (Impresa_1).

  • E ancora, come commenta uno dei rappresentanti degli enti di formazione: “Cementare la fiducia delle aziende è fondamentale, altrimenti si creano problemi” (Focus group_Enti di formazione).

  • E ancora, tale intervento correttivo del giudice è visto in contrasto con il contenuto di cui all’art.

  • E ancora, il regolamento della federazione italiana gioco calcio ha dato slancio alla creazione della “cessione di giocatore di calcio24.

  • E ancora, in un momento in cui le imprese sono sferzate da rincari record, che portano alle stelle i costi di produzione, noi abbiamo richiesto una moratoria al credito, con una sospensione per dodici mesi del pagamento di rate e canoni, per dare una boccata di ossigeno a tutte le aziende che davvero rischiano di indebitarsi a dismisura, in attesa di poter avere un raccolto utile.

  • E, ancora, si è statuito che l’usufrutto non è simulato, in quanto “cartolarmente provato”, così facendosi riferimento sopra tutto all’annotazione sui titoli azionari (50).

  • E, ancora, all’ipotesi, a dir poco paradossale, nella quale ci siano le condizioni perche´ il giudice possa emettere un ordine di reintegrazione ed il lavoratore decida di optare per le mensilita` di retribuzione rinunciando al posto di lavoro.


More Definitions of E ancora

E ancora in un contesto, come quello attuale, in cui la nozione di causa contrattuale si sta sempre più spostando verso una rico- struzione “in concreto” della stessa, verrebbe da domandarsi se i “contratti per la risoluzione delle controversie” presentino, sotto il profilo causale, una comunanza di tratti distintivi che permettano di separarli da altre tipologie negoziali e che, soprattutto, possano as- sumere rilevanza pratica per l’operatore del diritto. Prima di tentare di rispondere a tale quesito, occorre ricordare brevemente il travagliato iter che il concetto di causa del contratto ha affrontato nel corso dei decenni. È noto che, a seguito dell’abbandono della teoria c.d. soggetti- va, dominante nella vigenza del codice civile del 1865, la causa è stata per lungo tempo intesa come funzione economico-sociale del contratto 3. Una delle critiche mosse a tale impostazione è che, in questo modo, verrebbero sovrapposti i problemi della causa con quelli del tipo contrattuale 4, con la conseguenza che un contratto tipico non
E ancora. “Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”. Al centro dell’attenzione, quindi, c’è un modello di “sviluppo” che garantisca continuità all’umanità, nel rispetto di un patto intergenerazionale che consenta alle generazioni future di poter soddisfare i propri bisogni come quelle attuali stanno soddisfacendo i propri.
E ancora è configurabile una clausola compromissoria unilaterale , e cioè contenente l'impegno di una sola parte, con facoltà per l'altra di aderire alla proposta dando vita ad una convenzione arbitrale, o di non aderirvi? Essa è stata qualificata dalla dottrina come opzione, e ritenuta non costituire di per sè convenzione arbitrale. Senonché la Cassazione, con sentenza n.2096/1970, l'ha ritenuta legittima come convenzione arbitrale a formazione progressiva. Secondo alcuni autori l'opzione in materia sarebbe invalida, per possibili speculazioni di una parte nei confronti dell'altra al fine di iniziare il giudizio ordinario mentre è ancora pendente il termine fissato dal proponente in sede di opzione; ma ciò, comunque, non può ostare, se la parte concedente lo ritiene, alla formulazione della opzione stessa. E' stata inquadrata nell'ambito dell'opzione, anche una particolarissima -anche se datata (cfr. Cass.n.2837/1960)- fattispecie, consistente nella previsione di una clausola compromissoria obbligatoria per una soltanto delle parti, e facoltativa per l'altra, che, se lo preferisce, resta libera di portare la controversia dinnanzi al giudice ordinario. Sia la Convenzione di New York del 1958, sia la Legge Uniforme delle Nazioni Unite del 1985 prevedevano espressamente che possono essere sottoposte ad arbitrato sia le controversie contrattuali sia quelle relative ad un rapporto giuridico non contrattuale. La riforma del 2006 ha espressamente introdotto, con l'art. 808-bis, la possibilità di far decidere da arbitri "controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati." L'espresso riferimento della norma alle sole controversie future, e non anche a quelle già insorte, ha lasciato pensare che potesse escludersi il compromesso nella materia non contrattuale. Senonché, poiché la norma fa riferimento alla convenzione di arbitrato senza distinzione alcuna, la nuova disciplina dovrebbe valere sia per il compromesso che per la clausola compromissoria. Tale convenzione, peraltro, dovrebbe avere la forma del compromesso, in forza dell'espresso richiamo all'art.807, e per la peculiarità di essere stipulata come atto indipendente, autosufficiente, non accessorio ad altre pattuizioni. Ad esempio, non potrebbe essere inquadrata ex art.808-bis una convenzione arbitrale accessoria ad un patto contrattuale di non concorrenza, mentre vi rientrerebbe la convenzione di arbitrato tra due imprese per eventuali controversie nascenti, genericamente, da violazioni...
E ancora la clausola contenente l'Avvertimento risulterebbe nulla per il combinato disposto degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c." (All. 21 pag. 11); 4 Cfr. Sentenza T-201/04 del Tribunale di Prima istanza, che ha confermato la Decisione 2007/53/EC, incluso l'Art. 1 in cui è stato accertato l'abuso per due distinti comportamenti concorrenzialità del mercato OEM, l'onere di amministrare il rimborso, con la segreta ambizione – ma neppure tanto segreta – di far trovare il consumatore di fronte al classico muro di gomma. È pacifico che anche un terzo, qualora si ingerisca – come fa Microsoft – nella trattativa precontrattuale in essere formalmente tra terzi, contravvenendo al principio di buona fede e xxxxxxxxsi in ultima analisi del proprio comportamento mediante la conclusione del contratto o altro risultato a sé utile, risponda della propria condotta illecita a titolo di responsabilità precontrattuale, la quale altro non è che un'estrinsecazione del generale principio del neminem ledere in un ambito particolarmente caratterizzato dall'affidamento come le trattative precontrattuali. In questo caso la trattativa non è nemmeno tra pari, è di un soggetto forte che entra in contatto con un soggetto debole, che non ha alcun potere contrattuale, ma che ha solo il potere “dei piedi” ovvero di decidere di non procedere all'acquisto. Pertanto ogni turbativa allo svolgimento dei giochi della trattativa è per definizione un atto ad alta pericolosità per il quale il soggetto forte, e chi influenza in modo determinante il soggetto forte, deve procedere con un alto grado di buona fede, troppo essendo evidente il rischio di abusare e il relativo conflitto di interessi.
E ancora. L’ANAC richiama i principi di imparzialità e parità di trattamento, e li declina come necessaria “valutazione equa e imparziale dei concorrenti”, e “assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione”, con il rispetto di “regole procedurali fissate all’inizio”. Da essi ANAC deriva anche la necessità di rotazione degli incarichi tra i professionisti inseriti negli elenchi che l’Amministrazione dovrebbe formare. Ferma restando l’assoluta (anzi ovvia) condivisibilità dei principi di equità ed imparzialità, nonché del divieto di favoritismi, si determinano comunque alcune forzature: si postula infatti la necessità di concorrenti; si postula in ogni caso la fissazione all’inizio di regole procedurali; si configura una best practice (la formazione preventiva di elenchi) come presupposto necessario per effettuare la rotazione degli incarichi, e quindi di fatto la si impone come modalità procedimentale ordinaria per l’affidamento dei servizi legali. In pratica, abbiamo la sostanza di una vera e propria procedura ad evidenza pubblica in un settore escluso. Compreso nel principio di trasparenza l’ANAC ritiene sussistere un obbligo di garantire ad “ogni potenziale offerente” “un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara”, ma non impedisce di “limitare il numero di candidati invitati a presentare un’offerta”. Ancora una volta, siamo di fronte alla declinazione di un principio generale nelle forme di una procedura ad evidenza pubblica, e più specificamente nell’invito ad offrire. Singolare anche il modo di declinare il principio di proporzionalità. Per ANAC esso “impone quindi di formulare requisiti di partecipazione proporzionati all’oggetto e al valore dell’appalto, nonché di predisporre procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare”. Ci troviamo di fronte alla conferma dell’imposizione (questo il termine impiegato nelle linee guida) di una procedura ad evidenza pubblica con specifici requisiti di partecipazione. E addirittura all’onere di aggravare la procedura in funzione del valore e dell’oggetto dell’appalto, quasi che la complessità delle procedure sia un valore di per sé. Quanto alla pubblicità, essa non può che comportare, secondo ANAC, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Si può derogare all’avviso pubblico solo nei casi in cui il codice degli appalti consente specifiche deroghe. Con il che, potremmo dire, abbiamo la chiusura del cerchio: per un incarico manifestamente affere...

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  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Mercato libero è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

  • Circostanza a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Punto di fornitura è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;

  • Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • Inabilità Temporanea Totale Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.

  • Scippo il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 864 EUR. IVA esclusa.

  • Riscatto parziale facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

  • RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

  • sponsorizzazione ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;

  • Strumenti finanziari titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR (in via residuale); previsto il ricorso a derivati.

  • RITENUTO pertanto di rettificare la graduatoria del lotto n. 2 come di seguito rappresentato e di dichiarare non conforme il prodotto APOFIN 5 F.LE 5ML 1% SC IV offerto dalla societa CHIESI ITALIA S.P.A: Societa Prodotto farmaceutico Lotto Graduatoria Prezzo Ever pharma italia Dacepton 2 1 56,8575 Chiesi italia s.p.a Apofin 5 f.le 5ml 1% sc iv 2 Non conforme alle specifiche tecniche richiesta dagli atti di gara. 5,1648 PRESO ATTO, infine. che la presente proposta viene formulata dal Dirigente per assenza del RUP; Tutto ciò premesso, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate, di: • di rettificare la determinazione di aggiudicazione n. G07765 del 15 giugno 2022, modificando esclusivamente la graduatoria del lotto n. 2 come di seguito rappresentato e di dichiarare non conforme il prodotto APOFIN 5 F.LE 5ML 1% SC IV offerto dalla societa CHIESI ITALIA S.P.A: Societa Prodotto farmaceutico Lotto Graduatoria Prezzo Ever pharma italia Dacepton 2 1 56,8575 Chiesi italia s.p.a Apofin 5 f.le 5ml 1% sc iv 2 Non conforme alle specifiche tecniche richiesta dagli atti di gara. 5,1648 • di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, agli operatori economici interessati ed alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio; • subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della societa EVER Pharma Italia ai controlli per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 86 comma 2 bis del Codice; • di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, accessibile al sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonchi sul BURL. Avverso il presente atto i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. Avverso il presente atto i ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxx

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;