ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.” Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono causa di esclusione le seguenti ipotesi: - la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza; - la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; - l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata; - la mancata sottoscrizione dell’offerta; - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta; - la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, di riferimenti a prezzi e/o elementi di natura economica; - la mancata costituzione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente qualora la busta priva di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; l’omessa allegazione del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell’art.89 del d. lgs 50/2016. Costituisce causa di esclusione la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare qualora, in presenza di categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, i concorrenti singoli o riuniti siano sprovvisti delle corrispondenti qualificazioni.
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ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione dalla gara Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 1bis, del D.Lgs. 163/06, l’esclusione dei concorrenti nei casi dalle procedure di “gara avverrà al verificarsi di uno o più dei seguenti presupposti:
1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal d.P.R. 207/10 o da altre disposizioni di legge vigenti;
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero essenziali. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l’esclusione dei concorrenti avverrà al verificarsi di una o più delle seguenti fattispecie: mancato possesso di uno o più dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti; omissione o incompletezza delle dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi previsti carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nella lettera di xxxxxx carenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e/o di capacità tecnica e professionale indicati nella lettera di invito; mancata o incompleta presentazione della documentazione necessaria per l’avvalimento di cui al punto 6) del precedente titolo III; mancata o tardiva comprova dei requisiti in sede di verifica ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice; mancata presentazione delle offerte nel termine tassativo prescritto dalla lettera d’invito; mancato rispetto del divieto di partecipazione plurima/contestuale alla gara d’appalto di soggetti tra loro non indipendenti (vedasi Determinazione AVCP n° 4/12 parte I punto 7); per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari: • mancato possesso dei requisiti secondo la tipologia e la misura indicate nel bando di gara ai sensi dell’art. 275 del Regolamento; • mancata indicazione nell’offerta delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati • in caso di non integrità RTI costituendo: ✓ mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici; ✓ mancato impegno alla costituzione del plico contenente l’offerta raggruppamento - in caso di aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario; • nel caso di raggruppamento costituito, violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37, commi 14 e 15); • violazione del divieto di associazione in partecipazione; mancato, inesatto o la tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (cd. soglia di sbarramento) eventualmente fissata nella lettera d’invito/bando di gara che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire in relazione a taluni criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ritenuti particolarmente importanti; presentazione di un’offerta economica che, all’esito del procedimento di verifica di cui agli artt. 87 ed 88 del Codice come meglio specificate nel successivo titolo V, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86 del Codice; omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità; incompatibilità tra figure diverse ovvero altre specifiche previsioni del codice - vedasi Determinazione AVCP n° 4/12 parte I punto 12; mancata sottoscrizione dell’offerta e/o della domanda di partecipazione da parte del titolare dell’impresa o altre irregolarità relative del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente; mancata accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara; presentazione di offerta condizionata o con riserve, plurima o in aumento rispetto alla chiusura dei plichibase d’asta (vedasi Determinazione AVCP n° 4/12 parte II punto 4); mancata presentazione della cauzione provvisoria; cauzione provvisoria non conforme a quanto stabilito dall’art. 75, tali da far ritenerecomma 4 e, secondo le circostanze concretepertanto, che sia stato violato il principio priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di segretezza delle offertecui all’art. 1957, comma 0, x.x.” Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono causa xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx di esclusione le seguenti ipotesi: - operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; cauzione prestata con validità inferiore a centottanta giorni come prescritto dall’art. 75, comma 5, del Codice; mancata presentazione dell’impegno del fideiussore «a rilasciare la presentazione dell’offerta oltre il termine garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di scadenzacui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario»; - la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta l'offerta è rivolta; - l’apposizione sul plico esterno generale rivolta o apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta l'offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata; - la mancata sottoscrizione dell’offerta; - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta; - la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, di riferimenti a prezzi e/o elementi di natura economica; - la mancata costituzione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di per individuare il contenuto delle stesse; mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno generale mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive richieste nella lettera d’invito mancata allegazione di almeno una copia del documento di identità alla/e dichiarazione sostitutiva/e rese. Non darà luogo all’esclusione dalla gara: ▪ la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà all’esclusione alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del concorrente qualora bollo a norma di legge. ▪ la busta priva presentazione di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicituradichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente. Costituisce causa Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di esclusione l’omesso versamento loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; l’omessa allegazione del versamento alla domanda codice civile. La stazione appaltante si riserva altresì di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell’art.89 del d. lgs 50/2016. Costituisce causa di esclusione la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare qualora, in presenza di categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, escludere dalla gara i concorrenti singoli o riuniti per i quali accerti che le relative offerte siano sprovvisti delle corrispondenti qualificazioniimputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
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Samples: Indizione Gara Per La Fornitura Di Materiali Casalinghi
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione all’esclusione da ciascun lotto di gara, in conformità di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16, in ogni caso previsto espressamente dal presente CSO – Parte I e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art. 80 del citato decreto. Saranno, escluse dalla gara dei concorrenti le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dell’attività specificate negli atti di gara nonché alle condizio- ni minime e/o inderogabili stabilite nel CSO e nei casi documenti allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.” Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono fornitura. Costituirà altresì causa di esclusione le seguenti ipotesiesclusione: - ▪ Mancata presentazione dei due allegati: Allegati A “Istanza di ammissione” e A1 “DGUE”; ▪ la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenzaofferte economiche incomplete e/o parziali; - la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; - l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - ▪ la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva dei documenti richiesti a pena di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari esclusione; ▪ la presenza di un documento sottoscritto con firma digitale (laddove espressamente richiesta a zero o comunque indeterminata; - la mancata sottoscrizione dell’offerta; - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, pena di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta; - la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, di riferimenti a prezzi e/o elementi di natura economica; - la mancata costituzione, esclusione) non valida alla data di scadenza sottoscrizione; ▪ il mancato inserimento della presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente qualora la busta priva di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; l’omessa allegazione del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell’art.89 fini della partecipazione nelle aree di risposta di pertinenza della RdO Documentazione Amministrativa non- ché dell’offerta economica nelle aree di risposta di pertinenza della/e RdO Lotti. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: ▪ il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del d. lgs 50/2016firmatario e la firma digitale); ▪ il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA e non è scaduto alla data di sottoscrizione; ▪ il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Costituisce causa di esclusione la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare qualora, in presenza di categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, i concorrenti singoli o riuniti siano sprovvisti delle corrispondenti qualificazioni.▪
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Samples: Accordo Quadro
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione La violazione o l’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore Economico concorrente, delle prescrizioni sotto indicate comporta l’automatica esclusione dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi effetto, ciò nel rispetto di ragioni di segretezza ed imparzialità:
1) offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta e/o prive di firma digitale e/o di marcatura temporale;
2) offerte per le quali non sia stato comunicato il numero di serie della marca temporale o sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso da quello rilevato sui file successivamente inviati;
3) omessa sottoscrizione dell’offerta mediante firma digitale;
4) offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel Timing di gara;
5) offerte in aumento o pari rispetto ai prezzi a base d’asta;
6) mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta: documentazione amministrativa, documentazione tecnica, nonché il mancato riscontro a precisazione e chiarimenti richiesti, fatto salvo quanto precisato dall’art 38 comma 2bis del DLgs 163/2006 smi;
7) presenza di indicazioni di prezzo nell’offerta tecnica, nell’elenco prodotti da includere nella documentazione amministrativa e nella documentazione amministrativa e tecnica in generale;
8) offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi gara, come precisato nel contesto degli atti di gara;
9) inosservanza del principio della “concorrenza sleale”. In ogni caso trova applicazione quanto disposto dall’art 46 comma 1 bis del DLgs 163/2006 smi, specie nelle parti di: incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero essenziali, incompletezza o falsità delle dichiarazioni prescritte dall’art 38 comma 1 e 2 DLgs 163/2006 smi. Particolare attenzione deve essere posta alla sottoscrizione dove richiesta. La prescrizione della sottoscrizione costituisce adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva. Pertanto, la mancata sottoscrizione, con firma digitale, non può essere considerata una irregolarità formale sanabile, poiché, fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in caso di ordine ai contenuti. L’inserimento del semplice codice PIN non integrità assicura certezza in ordine alla provenienza del plico contenente l’offerta o documento. Ai sensi dell’art 77 comma 6 lett b) DLgs 163/2006 le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichifirma elettronica digitale come definita e disciplinata da DLgs 82/2005. Evidenziato quanto sopra, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il per un ampia esplicazione del principio di segretezza delle offerte.” Con riferimento concorrenza, oltre ai casi previsti espressamente dal presente Disciplinare e in conformità alla suindicata disposizione legislativanormativa vigente, costituiscono causa di esclusione le seguenti ipotesi: - la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza; - la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; - l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata; - la mancata sottoscrizione dell’offerta; - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta; - la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, di riferimenti a prezzi e/o elementi di natura economica; - la mancata costituzione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del di un Operatore concorrente qualora si colga l’esistenza di offerta largamente incompleta, o equivoca, o contraddittoria o irregolare (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Fermo tutto quanto evidenziato in relazione al soccorso istruttorio. La non ammissione/esclusione è comunicata, dal Presidente del Seggio tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla non ammissione/esclusione medesima, decorrenti dalla data della seduta di gara in cui è stata decisa la busta priva non ammissione/esclusione. La comunicazione avviene tramite il sistema telematico mediante posta elettronica certificata. Tale modalità di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Costituisce causa invio assolve l’adempimento di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità darne notizia ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, dell’art 79 comma 5 bis del DLgs 163/2006 smi. Il RUP procede allo svincolo della legge 266/2005; l’omessa allegazione del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto cauzione o fideiussione provvisoria entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell’art.89 del d. lgs 50/2016. Costituisce causa di esclusione la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare qualora, in presenza di categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, i concorrenti singoli o riuniti siano sprovvisti delle corrispondenti qualificazioni30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
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Samples: Fornitura Di Vaccini
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione all’esclusione, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando il soccorso istruttorio di cui ai commi 1 e 1 ter del citato arti- colo 46, in ogni caso previsto espressamente dal presente CSO e nei relativi allegati. Saranno, inoltre, escluse dalla gara dei concorrenti le Imprese che abbiano presentato: • Offerte pari o superiori all’importo complessivo posto a base di gara; • Offerte incomplete e/o parziali e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di appalto specificate negli atti di gara, nonché alle condi- zioni minime e/o inderogabili stabilite nel CSO Parte I, II e III e nei casi relativi allegati, ovve- ro che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.” Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono appalto. Costituirà altresì causa di esclusione le seguenti ipotesiesclusione: - la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza; - • la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivoltacontemporanea presentazione dei due allegati (Allegato A “Istanza di ammis- sione” e B “Dichiarazione sostitutiva”); - l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - • la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva dei documenti richiesti a pena di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminataesclusione; - • la mancata sottoscrizione dell’offertadei documenti (laddove richiesto a pena di esclusione); - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni • il mancato inserimento della documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché dell’offerta tecnica e/o rettifiche prive economica nelle aree di pertinenza della postilla RDO on line; • [se richiesta l’apposizione di conferma debitamente sottoscrittapiù firme sullo stesso documento] l’utilizzo della funzione di Controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. E’ necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici; - • [se richiesta la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, sottoscrizione digitale del documento] la presenza di riferimenti a prezzi e/o elementi di natura economica; - la mancata costituzione, un documento sotto- scritto con firma digitale non valida alla data di scadenza della presentazione delle offertesottoscrizione del documento. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: 🞟 il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione il certificato digitale del firmatario e la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione firma digitale); 🞟 il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto; 🞟 il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificato- re che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente qualora la busta priva di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; l’omessa allegazione del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell’art.89 del d. lgs 50/2016. Costituisce causa di esclusione la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare qualora, in presenza di categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, i concorrenti singoli o riuniti siano sprovvisti delle corrispondenti qualificazionilo ha rilasciato.
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Samples: Accordi Quadro Per La Fornitura in Full Rent Di Autoveicoli
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi La violazione o l’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore Economico concorrente, delle prescrizioni sotto indicate comporta l’automatica esclusione dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offertaqualsiasi effetto, per difetto ciò nel rispetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio ragioni di segretezza delle offerte.” Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono causa di esclusione le seguenti ipotesi: - la presentazione dell’offerta oltre il ed imparzialità:
1. offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine di scadenza; - la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; - l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata; - la mancata sottoscrizione dell’offerta; - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali perentorio previsto per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni chiusura dell’offerta e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta; - la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, di riferimenti a prezzi firma digitale e/o elementi di natura economica; - marcatura temporale;
2. offerte per le quali n o n sia stato comunicato il numero di serie della marca temporale o sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso da quello rilevato sui file successivamente inviati;
3. omessa sottoscrizione dell’offerta mediante firma digitale;
4. offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel Timing di gara;
5. offerte in aumento o pari rispetto ai prezzi a base d’asta;
6. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta: documentazione amministrativa, documentazione tecnica, nonché il mancato riscontro a precisazione e chiarimenti richiesti, fatto salvo quanto precisato dall’art 80 comma 11s del DLgs 50/2016;
7. presenza di indicazioni di prezzo nell’offerta tecnica, nell’elenco prodotti da includere nella documentazione amministrativa e nella documentazione amministrativa e tecnica in generale;
8. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla gara, come precisato nel contesto degli atti di gara;
9. inosservanza del principio della “concorrenza sleale”. In ogni caso trova applicazione quanto disposto dall’art 80 comma 11 del DLgs 50/2016. Particolare attenzione deve essere posta alla sottoscrizione dove richiesta. La prescrizione della sottoscrizione costituisce adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva. Pertanto, la mancata costituzionesottoscrizione, con firma digitale, non può essere considerata una irregolarità formale sanabile, poiché, fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti. L’inserimento del semplice codice PIN non assicura certezza in ordine alla data provenienza del documento. Ai sensi dell’art 40 DLgs 50/2016 le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata da DLgs 82/2005. Evidenziato quanto sopra, per un ampia esplicazione del principio di scadenza della presentazione delle offerteconcorrenza, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non oltre ai casi previsti espressamente dal presente Disciplinare e in conformità alla normativa vigente, si procederà all’esclusione del di un Operatore concorrente qualora si colga l’esistenza di offerta largamente incompleta, o equivoca, o contraddittoria o irregolare (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Fermo tutto quanto evidenziato in relazione al soccorso istruttorio. La non ammissione/esclusione è comunicata, dal Presidente del Seggio tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla non ammissione/esclusione medesima, decorrenti dalla data della seduta di gara in cui è stata decisa la busta priva non ammissione/esclusione. La comunicazione avviene tramite il sistema telematico mediante posta elettronica certificata. Tale modalità di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Costituisce causa invio assolve l’adempimento di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità darne notizia ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; l’omessa allegazione dell’art 76 comma 6 del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell’art.89 del d. lgs DLgs 50/2016. Costituisce causa di esclusione la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare qualora, in presenza di categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, i concorrenti singoli Il RUP procede allo svincolo della cauzione o riuniti siano sprovvisti delle corrispondenti qualificazionifideiussione provvisoria entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
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Samples: Fornitura Di Servizi
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione all’esclusione da ciascun lotto di gara, in conformità di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16, in ogni caso previsto espressamente dal presente CSO – Parte I e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art. 80 del citato decreto. Saranno, escluse dalla gara dei concorrenti le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dell’attività specificate negli atti di gara nonché alle condizio- ni minime e/o inderogabili stabilite nel CSO e nei casi documenti allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.” Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono fornitura. Costituirà altresì causa di esclusione le seguenti ipotesiesclusione: - ▪ Mancata presentazione dei due allegati: Allegati 1 “Istanza di ammissione” e 1A “DGUE”; ▪ la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenzaofferte economiche incomplete e/o parziali; - la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; - l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - ▪ la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva dei documenti richiesti a pena di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari esclusione; ▪ la presenza di un documento sottoscritto con firma digitale (laddove espressamente richiesta a zero o comunque indeterminata; - la mancata sottoscrizione dell’offerta; - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, pena di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta; - la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, di riferimenti a prezzi e/o elementi di natura economica; - la mancata costituzione, esclusione) non valida alla data di scadenza sottoscrizione; ▪ il mancato inserimento della presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente qualora la busta priva di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; l’omessa allegazione del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai sensi dell’art.89 fini della partecipazione nelle aree di risposta di pertinenza della RdO Documentazione Amministrativa non- ché dell’offerta economica nelle aree di risposta di pertinenza della/e RdO Lotti. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: ▪ il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del d. lgs 50/2016. Costituisce causa firmatario e la firma digitale); ▪ il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA e non è scaduto alla data di esclusione la mancata indicazione in sede di offerta delle lavorazioni da subappaltare qualora, in presenza di categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria, i concorrenti singoli sottoscrizione; ▪ il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o riuniti siano sprovvisti delle corrispondenti qualificazionisospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.
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Samples: Accordo Quadro