DISCIPLINARE DI GARA E
DISCIPLINARE DI GARA E
DISCIPLINARE CONTRATTUALE
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
PER LA FORNITURA DI VACCINI PER LE AZIENDE DELL’UNIONE DI ACQUISTO DELLA REGIONE SARDEGNA PER IL PERIODO DI MESI 36 (TRENTASEI) O INFERIORE. XXXXX NON AGGIUDICATI IN PRECEDENTE PROCEDURA
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA E DISCIPLINARE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI VACCINI
PER LE AZIENDE SANITARIE, L'AZIENDA OSPEDALIERA E LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELL’UNIONE DI ACQUISTO
DELLA REGIONE SARDEGNA
INFORMAZIONI GENERALI
STAZIONE APPALTANTE | AZIENDA SANITARIA LOCALE (Asl 6) di SANLURI, mandataria, Capofila dell'Unione d'Acquisto |
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE MANDATARIA CAPOFILA | Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 070/93841 |
AZIENDE MANDANTI | Tutte le AA.SS.LL. della Xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxx 0, Xxx 0, Asl 3, Asl 4, Asl 5, Asl 7, Asl 8), l’ Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari, l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, l’ Azienda Ospedaliera Brotzu |
DELIBERA COSTITUZIONE UNIONE DI ACQUISTO | Deliberazione Direttore Generale Sanluri n. 691 del 18.9.2013 |
SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | Servizio Provveditorato - Fax 070/9384344 Direttore del Servizio X. Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLA FASE DELL’AFFIDAMENTO - Art. 10 D.Lgs 163/2006 e Art. 272 DPR 207/2010 | X. Xxxxxxxxx Xxxxxxx tel 070/0000000 |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLA FASE DELL’ESECUZIONE - Art. 10 D.Lgs 163/2006 e Art. 272 DPR 207/2010 | I Dirigenti Amministrativi/Operatori delle Aziende della Regione Sardegna individuati da ciascuna Azienda |
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 119 D. Lgs 163/2006 e Art. 300 comma 2, lett. a) DPR 207/2010 | I Dirigenti Farmacisti delle Aziende della Regione Sardegna individuati da ciascuna Azienda |
DELIBERAZIONE DI INDIZIONE GARA | Deliberazione del Commissario Straordinario n 60 del 11.2.2016 |
PROCEDURA DI GARA | Negoziata telematica, ai sensi dell'art. 57 comma lett a) e art 85 del DLgs 163/2006 smi, art 328 del DPR 207/2010 |
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 smi |
IMPORTO GARA | € 2.762.306,40 |
NUMERO LOTTI | 11 |
CODICE IDENTIFICATIVO GARA | CIG come da allegato 3) |
NUMERO GARA | 6314247 |
SCHEMA TEMPORALE (TIMING) | Allegato 7) al Disciplinare di gara |
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI | Come da timing di gara |
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE | Come da timing di gara |
DATA APERTURA OFFERTE | Come da timing di gara |
GESTORE DEL SISTEMA | CSAmed di Cremona, xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx |
DISCIPLINARE DI GARA e DISCIPLINARE CONTRATTUALE
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI
Premessa
1 - Oggetto dell’Appalto 2 - Tipologia di Gara
4 - Ordine di Validità dei Documenti di Gara e di Contratto 5 - Responsabili delle Parti
6 - Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi
6.2 - Requisiti di idoneità professionale
6.3 - Requisiti economico finanziario e tecnico organizzativo 7 - R.T.I. e Consorzi
9 – Subappalto e Subaffidamenti 10 – Disposizioni Antimafia
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA
Modalità Presentazione Offerta
12-13-14 – Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica, Offerta Economica
12.1 - Documentazione Amministrativa
12.2 – Precisazioni e Documenti a Corredo
12.3 – Chiarimenti e Verifica contenuto Dichiarazioni Autocertificate. Soccorso Istruttorio 13 - Documentazione Tecnica e Documentazione Correlata
13.2 - Segreti Tecnici e Commerciali
13.3 – Costi per la Sicurezza
14 – Documentazione Economica. Offerta Telematica. Requisiti
14.1 – Scheda di Offerta. Dettaglio Offerta
14.2 – Requisiti, Formulazione e Validità Offerta
Procedura Aggiudicazione Gara
15 - Modalità di Espletamento della Gara
15.2 - Sub Procedimento di Sorteggio
15.4 – Criterio di Aggiudicazione
15.5 – Anomalia offerte 16 - Valutazione Tecnica 17 - Esclusione dalla Gara
18 – Aggiudicazione Provvisoria e Definitiva
18.1 – Integrazione Offerta Economica Telematica 19 - Adempimenti per la stipula del contratto
19.1 – Cauzione Definitiva 20 – Accesso agli Atti
21 - Informativa Trattamento Dati 22 – Norme Finali
PARTE III - DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO- gestione contrattuale
24 – Stipulazione del Contratto
29 - Inadempienze e Penalità 30 – Risoluzione del Contratto
31 – Clausola Limitativa Proponibilità Eccezioni 32 - Fatturazione e Pagamento
33 - Responsabilità e Contenzioso 34 – Controversie - Foro Competente 35 - Norme di Rinvio
PARTE IV – DISCIPLINARE TECNICO - gestione fornitura
36 – Caratteristiche e Fabbisogno Presunto 37 - Requisiti Specifici. Conformità
38 – Condizioni Generali di Fornitura
42 – Verifica di Conformità
43 – Monitoraggio e Reportistica 44 - Scheda Fabbisogno
PARTE V - DISCIPLINARE TELEMATICO
46 - Definizioni Procedura Telematica 47 - Dotazione Informatica
48 – Precisazioni
49 – Partecipazione alla Gara
49.1 - Requisiti di Partecipazione
49.2 - Modalità di Partecipazione
49.3 - Abilitazioni Lotti e Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) e di Consorzi 50 – Deposito Telematico Documentazione Amministrativa e Tecnica
50.1 – Documentazione Amministrativa
50.3 - Sorteggio – Verifica Autocertificazione 51 - Tipologia di Gara
52 - Modalità di Compilazione, Salvaguardia, Trasparenza e Inviolabilità dell’Offerta Telematica 53 – Upload Dettaglio Offerta. Offerte Anomale. Lotti Deserti
53.1 – Dettaglio Offerta Economica
53.3 – Lotti Deserti 54 - Forum
55 – Sospensione. Annullamento 56 – Graduatoria di Gara
57.1 - Integrazione di Offerta Telematica
57.2 – Aggiudicatario. Adempimenti. Documenti da Produrre 58 - Allegati
PARTE I INFORMAZIONI GENERALI
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.4.2012 ad oggetto “Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica” si è fissato il preciso intendimento di procedere in Unioni di Acquisto regionale ed individuare le diverse Aziende Capofila cui affidare la gestione delle procedure di gara, precisandone le competenze e le modalità operative di conduzione.
Con successiva deliberazione di Giunta n. 30/20 del 11.7.2012 è stato disposto che le procedure di gara per la fornitura di Vaccini diversi occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna dovranno essere indette a livello regionale, con valenza temporale di anni tre, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Sanluri quale Capofila.
Di seguito, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sanluri n 691 del 18.9.2013 è stata formalizzata la costituzione dell’Unione di Acquisto tra le Aziende Sanitarie, l’Azienda Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per la fornitura di vaccini diversi per un periodo temporale di mesi trentasei (mesi 36). L’Azienda Capofila, nello stesso atto, nel formalizzare la costituzione dell’Unione di Acquisto, ha accolto il mandato speciale con rappresentanza dalle diverse Aziende.
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 497 del 28.7.2015 è stata indetta procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, interamente dematerializzata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 82 del DLgs 163/2006 smi e del DPR 207/2010, per l’affidamento della fornitura in 42 lotti unici non frazionabili, di Vaccini Diversi per il periodo di mesi 36 a favore delle medesime Aziende dell'Unione di Acquisto.
Espletata la procedura di gara, con deliberazione 714 del 1.12.2015 sono stati approvati i verbali del Seggio di Gara n 1 del 23.9.2015, n 2 del 6.10.2015 e n 3 del 4.11.2015, si è proceduto ad aggiudicazione definitiva non efficace con subordine all’esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate dagli Operatori Economici. Sull’importo totale presunto in gara di
€ 34.137.955,50 + IVA è risultato un importo aggiudicato di € 31.385.790,30000 + IVA con una media di ribasso (%) del 4,67469 per una risultanza di € 29.918.602,50 + IVA e un totale di € 32.910.462,75 IVA compresa, che graverà sulle Aziende in relazione ai rispettivi fabbisogni quantificati in sede di programmazione di gara.
Con Determina del RUP n 1720 del 17.12.2015 è stata definita l’aggiudicazione definitiva efficace.
Xxxxx atti di gara sono risultati non aggiudicati n 11 lotti e si rende necessario procedere ad ulteriore gara per le medesime finalità.
La presente procedura negoziata viene espletata in conformità all’art 57 comma 2 lett. a) del DLgs 163/2006 smi e pertanto non risultano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto, rimanendo fermi i medesimi atti di gara e le modalità di conduzione.
Il contratto, che scaturisce dalla presente procedura di gara, presenta delle peculiarità derivanti dalla tipologia di acquisizione in Unione di Acquisto.
La gara è suddivisa in lotti, ciascuno con aggiudicazioni separate, e darà origine a distinti rapporti contrattuali tra gli Operatori Economici aggiudicatari e ciascuna Azienda dell’Unione di Acquisto.
I rapporti contrattuali tra le Aziende e gli Operatori Economici aggiudicatari, si costituiscono successivamente all’atto formale deliberativo di aggiudicazione e la stipula dei relativi contratti di fornitura ai sensi dell’art. 11 comma 10 del DLgs 163/2006.
Infatti, successivamente all’aggiudicazione definitiva da parte dell’Azienda Capofila, ciascuna delle Aziende procederà in proprio, al recepimento delle risultanze di gara, alla definizione di conforme contratto di fornitura, nonché alla gestione dei rapporti scaturenti dallo stesso contratto, in conformità alla propria organizzazione interna.
Per le finalità della presente procedura, l’Azienda Capofila ha provveduto a porre in essere tutti quegli adempimenti preliminari alla predisposizione della presente procedura di gara, quali:
- raccolta/consolidamento con le modificazioni ritenute necessarie, del fabbisogno annuale e triennale delle Aziende
- elaborazione del fabbisogno da porre in gara
- analisi di mercato per l’individuazione del miglior prezzo da porre quale base d’asta dei singoli lotti riferiti alle diverse specialità.
L’Azienda Capofila, di seguito, porrà in essere tutti gli adempimenti correlati. In specie:
- espletamento dell’intera procedura di gara
- scelta del contraente e formalizzazione delle risultanze di gara
- verifica autocertificazione presentata dal primo e dal secondo classificato
- notifica agli interessati e controinteressati dell’aggiudicazione definitiva
- acquisizione e verifica della documentazione propedeutica alla sottoscrizione dei contratti
- custodia della documentazione amministrativa e tecnica, in conforme fascicolo elettronico
- gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara
- collaborazione con le Aziende mandanti nella revisione dei prezzi e soggettività giuridica dell’aggiudicatario.
Le singole Aziende, nonchè la stessa Capofila, ciascuna per la propria quota di fornitura, provvederanno a porre in essere, con rapporti indipendenti gli uni dagli altri, tutte le modalità successive:
- formalizzazione e presa d’atto delle risultanze di gara
- acquisizione dei CIG derivati presso l’ANAC per i lotti di interesse
- richiesta, acquisizione e gestione del deposito cauzionale definitivo
- stipula del contratto di fornitura e conseguente gestione
- gestione ordinativi e ricevimento merci
- controversie inerenti riscontri e verifiche quali-quantitative della merce
- ricevimento fatture, loro riscontro e pagamento
- gestione dell’eventuale contenzioso, compresa l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale
- verifica della sussistenza delle condizioni per eventuale accettazione delle modifiche di soggettività giuridica dell’aggiudicatario, con informativa all’Azienda Capofila.
- informativa alla Azienda Capofila nella revisione dei prezzi.
Qualsiasi fatto rilevante in relazione alle attività su indicate e ritenuto di interesse comune, sarà oggetto di disamina e informativa tra le diverse Aziende.
Le particolari e specifiche incombenze ed attività (ordinativi, ricevimento merce, ecc.) saranno poste in essere in conformità alla organizzazione interna di ogni singola Azienda.
L’Azienda Capofila affida il servizio di gestione telematica della gara, a società terza. In conformità alla Convenzione sottoscritta dalle Aziende per l’espletamento della presente gara in Unione di Acquisto, le spese relative alla gestione telematica, ogni e qualsiasi altra spesa necessaria per l’espletamento della procedura verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall’Azienda Capofila al termine della procedura di gara.
La presente procedura, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall’ambito di applicazione del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, cui all’art 6 bis DLgs 163/2006 come modificato dall’art 20, comma 1, lett a) della Legge 35/2012. Riferito al comma 1 bis dell’art 9 della Deliberazione 111/20.12.2012 e modificazioni delle Adunanze del 8.5.2013 e 5.6.2013 dell’AVCP/ANAC, alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, la indicata deliberazione dell’Autorità non risulta adottata.
Successivamente verrà definita la procedura di verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, propedeutica alla aggiudicazione definitiva efficace e alla conseguente stipula del contratto di fornitura.
1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la stipula di contratti per la fornitura di Vaccini diversi, strutturati in più lotti, non aggiudicati nella precedente procedura di gara cui alla delibera 714/1.12.2015, di pertinenza dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e/o di Farmacia, per un periodo temporale di mesi trentasei (36) o inferiore,
come individuati nelle attuali Disposizioni Ministeriali, contenute nel piano Nazionale Prevenzione Vaccini e nelle indicazioni del Calendario Vaccinale per la Vita.
La fornitura interessa le Aziende Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari tutte di seguito denominate “Aziende”, come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/20 del 11.7.2012 che ha evidenziato, nel contesto degli interventi ed azioni per il contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica, dei Dispositivi Medici e dell’Assistenza Integrativa e Protesica, la necessità di centralizzazione delle medesime tipologie di acquisti attraverso gare in Unioni di Acquisto o a livello regionale e con valenza pluriennale.
In relazione alla gara in oggetto, i Direttori Generali delle Aziende sopra elencate, hanno conferito mandato all’Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, nel proseguo indicata come “Azienda Capofila” o “Azienda”, ad espletare la presente procedura di affidamento in nome e per conto delle medesime Aziende.
La procedura in argomento, articolata in 11 lotti unici non frazionabili e da aggiudicarsi separatamente, contempla un importo complessivo di basi d’asta pari a Euro 920.768,80 IVA esclusa riferito al periodo di un anno, e per un importo complessivo di gara triennale e complessivo di gara pari a Euro 2.762.306,40 IVA esclusa.
Oneri di sicurezza pari a euro 0 (zero).
Ogni Operatore Economico può presentare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
I Xxxxxxx da somministrare sono analiticamente descritti nella “Scheda Fabbisogno” cui all’allegato 1) unito al presente Disciplinare di Gara. Convenzionalmente nell’elencazione dei lotti si fa, pure, riferimento ai numeri d’ordine della precedente procedura di gara.
Nella stessa scheda, allegato 1), sono indicati il valore unitario per singolo prodotto/singolo lotto, il valore annuale e il valore triennale dei singoli lotti da considerarsi quali basi d’asta.
Il valore complessivo dei singoli lotti e della intera gara, al netto dell’IVA, sono pure, riportati sinteticamente nell'allegato 3).
Relativamente alla quantificazione dei fabbisogni per l’intera durata contrattuale, la stessa è stata effettuata con raccolta e aggregazione delle necessità pervenute dalle singole Aziende, rimanendo fermo quanto evidenziato nel Disciplinare Tecnico di Gara.
I principi attivi interessati, la descrizione dei lotti, le modalità di esecuzione della fornitura e le condizioni contrattuali sono quelle riportate nei Disciplinari e nei relativi allegati.
In considerazione della prossima riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale, che potrebbe comportare una diversa gestione delle procedure di approvvigionamento in tutte le sue fasi (pianificazione, acquisto e logistica), gli Operatori Economici Aggiudicatari si impegnano, fin d’ora, ad accettare che, durante il periodo di valenza contrattuale, i contratti oggetto della presente gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possano subire delle modificazioni, fino anche alla cessione dei contratti, dalle singole Aziende al nuovo organismo competente per territorio, per le prestazioni non ancora eseguite.
Dal contesto nazionale emerge distintamente che fondamentale è la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale. Tale quadro normativo attribuisce alle Regioni il potere di contenimento e di governo della spesa farmaceutica, anche con intervento sull’appropriatezza prescrittiva e sul monitoraggio della stessa spesa.
L’intendimento della presente procedura di gara è quello di dare attuazione a tale finalità, con la realizzazione di un processo gestionale teso alla razionalizzazione della spesa farmaceutica, passando da un governo clinico ad una governance del vaccino per l’intero contesto regionale.
L’innovazione di strumenti di acquisto, quali e-procurement, le proposte di strategia di gara complesse, l’aggregazione dei fabbisogni per l’intero contesto regionale, l’aggiudicazione di forniture che coniughino il contenimento dei costi ed efficaci standard di qualità assistenziali, la possibile attivazione di un Osservatorio per territorialità regionale, che promuova linee di indirizzo, le valutazioni farmacoeconomiche ed un costante monitoraggio contrattuale, con l’attuazione di tutto ciò, si vuole arrivare ad una governance della specialità “vaccino” tesa alla massimizzazione dei benefici considerato il vincolo di budget.
La strategia di gara consiste in una procedura con aggiudicazione a prezzo più basso, con riferimento del prezzo a base d’asta; successivamente alla aggiudicazione, si procederà ad una valutazione farmacoeconomica, anche mediante un’analisi di minimizzazione dei costi, che interesserà i lotti ad alta incidenza di spesa.
L’analisi condurrà a specifiche linee di indirizzo rivolte alle Aziende, al fine di consentire una ottimizzazione del rapporto costi e benefici sostenuti in un’ottica di elevati standard di qualità dell’assistenza vaccinale in genere.
Pertanto, la finalità della presente gara in Unione di Acquisto regionale non è da intendersi quale espletamento di gara in aggregazione, dove la semplice aggregazione è solamente sommatoria di più fabbisogni senza costituire fattore di efficienza, al contrario è invece da intendersi quale “responsabilità dei piani di razionalizzazione della spesa regionale, da conseguire attraverso il governo e la standardizzazione della domanda delle Aziende”.
2 - TIPOLOGIA DI GARA
La procedura di scelta del concorrente è negoziata, ai sensi dell’art 57 comma 2 lett a) DLgs163/2006. La gara viene espletata mediante modalità telematica, a norma dell’art. 85 del DLgs163/2006 smi e del DPR 207/2010. Per le operazioni di gara, l’Azienda si avvale della CSAmed s.r.l. di Cremona quale gestore del sistema informatico.
L’aggiudicazione avviene con il sistema del “doppio round”, che prevede la presentazione delle offerte in due periodi distinti, come meglio e di seguito precisato nel Disciplinare Telematico.
L’aggiudicazione è da intendersi per singolo lotto, aggiudicabile separatamente, sulla base del “criterio del prezzo più basso” ai sensi dell’art. 82 del DLgs163/2006, previa valutazione di idoneità e conformità di quanto proposto alle caratteristiche tecnico-qualitative richieste.
3 - DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura conseguente alla presente procedura aperta interessa, una tempificazione contrattuale presunta di mesi 36 o inferiore. Deve precisarsi che l’intendimento è quello di giungere ad una univoca data di scadenza contrattuale sia riferito alla gara aggiudicata con la delibera 714/1.12.2015 sia alla gara aggiudicata con la presente procedura. Pertanto i mesi di valenza contrattuale sono, al momento, da intendersi presunti. La data di decorrenza e la conseguente scadenza, sono comunicati dall’Azienda Capofila, successivamente al provvedimento di aggiudicazione e alla verifica della documentazione propedeutica alla stipulazione del contratto. La decorrenza e l’effettiva esecuzione del contratto sono da intendersi solo e successivamente dalla stipulazione dello stesso contratto. E’ fatta salva l’emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto. In ragione di ciò, ai sensi dell’art 11 comma 12 del DLgs 163/2006 e dell’art 302 del DPR 207/2010, le Aziende si riservano, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio anticipato della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa acquisizione del deposito cauzionale definitivo.
Laddove, nelle singole Aziende, siano presenti contratti di fornitura ancora in corso di validità alla data di fattibilità di stipula del contratto scaturente dalla presente gara, la decorrenza del contratto e la fornitura effettiva sono da intendersi alla scadenza dei contratti in essere, fatti salvi i contenuti degli stessi, con riferimento alle condizioni contrattuali pattuite e particolarmente a quelle economiche. Pertanto, la validità contrattuale sarà rapportata ad un periodo di tempo inferiore. Mentre rimane univoca per tutte le Aziende la data di scadenza contrattuale.
L’intendimento è quello di pervenire, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale delle singole Aziende, ad una successiva unica scadenza contrattuale per l’intera Regione.
4 - ORDINE DI VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI GARA E DI CONTRATTO
In caso di discrepanza, e contrasti, si dovrà seguire il seguente ordine di validità e d’importanza dei documenti:
- Disciplinare di Gara e Contrattuale, Disciplinari Amministrativo, Tecnico e Telematico
- Capitolato generale d’appalto (determina RAS/DG Sanità 28/22.1.2013)
- Contratto
- Offerta aggiudicatario
gara telematica vaccini pag. 8
In caso di discordanza, i primi sono da intendersi preminenti sui secondi, e nella gestione della fornitura assume priorità il contratto sottoscritto.
Se all’interno dei documenti sono presenti punti/elementi di diversa interpretazione, è da intendersi acclamata quella più favorevole alle Aziende.
Il contratto di fornitura sarà costituito, intendendosi parti integranti e sostanziali dello stesso contratto, dalle disposizioni del “Disciplinare di gara”, dal “Disciplinare Amministrativo-gestione contrattuale” dal “Disciplinare Tecnico-gestione fornitura”, oltre che dall’offerta dell’Operatore Economico aggiudicatario, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
5 - RESPONSABILI DELLE PARTI
Con precedenti gli atti formali, le diverse Aziende hanno proceduto alla nomina dei propri Responsabili di Procedimento, Referenti amministrativi, farmacisti e clinici.
Con deliberazione 691/18.9.2013, che ha formalizzato la costituzione dell’Unione di Acquisto tra le Aziende della Regione, ed in conformità agli atti di delega e alle convenzioni sottoscritte dai Direttori Generali delle diverse Aziende, la Capofila ha nominato il Responsabile Unico di Procedimento dell’Unione di Acquisto.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art 10 del DLgs 163/2006 smi e art 272 del DPR 207/2010 è designata quale Responsabile Unico di Procedimento, per la fase di affidamento, la Dr X. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Servizio degli Acquisti dell’Azienda Sanitaria di Sanluri, Capofila per la presente procedura gara.
Ai sensi e per gli effetti delle medesime disposizioni, oltreché della determina Avcp/ANAC 5/6.11.2013, sono stati individuati quali progettisti, ciascuno per la propria parte di competenza, il Direttore del Servizio degli Acquisti, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Direttore del Servizio Farmaceutico aziendale.
Le singole Aziende nell’atto di recepimento delle risultanze di gara, provvederanno alla nomina del
Responsabile di Procedimento per la fase di Esecuzione del contratto (RPE).
In considerazione del valore e della tipologia delle forniture, ai sensi dell’art 119 comma 3 DLgs 163/2006 smi e dell’art 300 comma 2 lett b) del DPR 207/2010, l’incarico di Direttore per la fase di esecuzione del Contratto (DEC) è attribuito a soggetto diverso dal RUP.
Il Direttore dell’Esecuzione è responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura. L’Azienda Capofila procede alla nomina all’atto dell’aggiudicazione definitiva, mentre le Aziende mandanti procedono all’atto del recepimento delle risultanze di gara.
Parimenti, l’Operatore Economico Fornitore per tutta la durata del contratto deve mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura (REF), i cui riferimenti devono essere indicati nell’allegato 4) e nei documenti propedeutici alla stipula del contratto. In caso di sua sostituzione nel corso della durata contrattuale, l’Operatore fornitore dovrà, tempestivamente, darne comunicazione scritta alle Aziende, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile individuato in sostituzione. È fatta salva la possibilità per l’Operatore fornitore, di mettere a disposizione, ulteriormente, un referente tecnico scientifico di zona, o altro personale specializzato, per una corretta attività da prestarsi.
Il Gestore del Sistema Informatico, assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, è incaricato della conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche, e di ogni responsabilità.
6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli Operatori Economici che abbiano ottenuto l’abilitazione al portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, secondo quanto precisato nel successivo Disciplinare Telematico e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e specifico, precisati nel contesto degli atti di gara.
6.1 - REQUISITI GENERALI (art 38 DLgs 163/2006 smi)
Le informazioni riguardanti la situazione propria dell’Operatore Economico concorrente, nonché le indicazioni e le formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere generale, economico finanziario, tecnico professionale, richiesti per la partecipazione alla gara sono contenute nel proseguo del presente Disciplinare e nel fac-simile “Dichiarazione Unica”, unito sotto allegato 2).
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale
gara telematica vaccini pag. 9
definiti nell’art 38 del DLgs 163/2006 smi e specificatamente identificati nell’art 34 del DLgs 163/2006: gli Operatori Economici individuali, i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi stabili, i Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gli Operatori Economici che hanno stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/30.7.2010, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Saranno esclusi dalla presente procedura di gara, con riferimento a ciascun lotto o a più lotti, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, così come espressamente previsto dall’art 38, comma 1 lett. m-quater, del DLgs 163/2006 smi. Nel caso in cui tale ipotesi venga rilevata dopo l’aggiudicazione della gara o dopo la sottoscrizione del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione.
In caso di Aggregazione di Rete di Imprese si applicano, con riferimento alla presente procedura, le disposizioni dell’art 37 DLgs 163/2006 smi, per quanto compatibili.
6.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art 39 DLgs 163/2006 smi)
L’Operatore Economico concorrente deve attestare (allegato 2), l’iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività d’iscrizione coerente con l’oggetto della gara. Nel caso di Impresa non tenuta all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., d eve essere presentata dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO (art 41 e art 42 DLgs 163/2006 smi)
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art 41 comma 2 del DLgs 163/2006 smi, come modificato dall’art 1 comma 2 bis, lett b) della Legge 135/7.8.2012, con specifico riferimento alla particolare tipologia di quanto da fornirsi e delle gravi conseguenze che una qualsiasi mancanza di prodotto può comportare oltre alla valenza regionale della fornitura riferita ad un unico fornitore per ciascun lotto, si ritiene opportuno stabilire un limite di partecipazione legato al fatturato specifico per forniture analoghe a quanto da fornirsi, che, comunque, in considerazione della percentuale fissata, consente una ampia partecipazione. Precisando che gli importi richiesti sono determinati dalla necessità di consentire la selezione di un Operatore affidabile e con valida esperienza nel settore messo in gara.
In ragione di ciò, gli Operatori Economici devono indicare l’elenco del fatturato delle forniture dell’ultimo triennio ossia del triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara o del periodo di attività se inferiore ai 3 anni.
In particolare:
- riferito al fatturato globale d’impresa gli stessi devono possedere un fatturato non inferiore all’importo indicato nell’allegato 3) stimato congruo (valore economico di due annualità) in rapporto al valore del lotto cui si partecipa realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni. Nel caso di gara con più lotti e partecipazione a più lotti, il fatturato globale richiesto deve essere almeno pari alla somma del valore indicato per ciascun lotto, riferito al medesimo triennio (per “fatturato globale” si intende il valore indicato nel Conto Economico del /i Bilancio/i alla voce”Ricavi delle vendite e delle prestazioni”;
- riferito al fatturato specifico per forniture analoghe alla tipologia dello specifico oggetto di gara, gli stessi Operatori devono possedere un fatturato nel settore specifico oggetto di gara, non inferiore all’importo indicato nell’allegato 3) stimato congruo (valore economico di una
gara telematica vaccini pag. 10
annualità) in rapporto al valore del lotto cui si partecipa, realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni. Nel caso di gara con più lotti e di partecipazione a più lotti, il fatturato nel settore oggetto di gara richiesto deve essere almeno pari alla somma del indicato per ciascun lotto, riferito al medesimo triennio;
Nell’unito allegato 3) sono indicati gli importi di fatturato richiesti, e attribuiti a ciascun lotto, sia globale che specifico.
Se l’Operatore Economico non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Azienda.
Riferito alla capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art 42 punto 1, lett. a) del DLgs 163/2006 smi, e a comprova della capacità economica riferita al settore specifico, deve essere presentato elenco delle principali forniture nel settore specifico prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture medesime.
Poiché i requisiti sono richiesti e differenziati per ciascun lotto, nel caso di partecipazione a più lotti l’Operatore Economico verrà ammesso a partecipare solamente ai lotti per i quali possiede i requisiti economici e tecnici richiesti.
Negli appalti pluriennali andrà computatala la sola quota parte fatturata nel triennio di riferimento.
Per gli Operatori Economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti indicati riferiti al fatturato globale e al fatturato specifico, devono essere comprovati per intero nella quota parte del periodo di attività.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato, come evidenziato nel proseguo del presente Disciplinare e nell’allegato 2).
Se l’Operatore Economico non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto sopra richiesto, rimane fermo quanto indicato per la capacità economica e finanziaria.
7 - R.T.I e CONSORZI
Alla presente procedura, possono partecipare le Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 DLgs 163/2006 smi, i Consorzi di Imprese, le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Fermo quanto precisato nell’art 275 del DPR 207/5.10.2010 circa il possesso dei requisiti in misura maggioritaria riferito alla mandataria, nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario:
- i requisiti di carattere generale, il requisito di carattere economico finanziario e il requisito di idoneità professionale, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
- il requisito relativo al fatturato globale deve essere raggiunto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:
-in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, questo requisito deve essere posseduto almeno per il 40% del valore complessivo del fatturato dall’Impresa mandataria (o indicata come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito) o in caso di Consorzio, da una delle Imprese consorziate (o partecipanti al futuro Consorzio se non ancora costituito). Mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle Imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%;
-in caso di raggruppamento verticale o misto, ogni Impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore complessivo del fatturato, nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto complessivo.
Mentre:
- il requisito relativo al fatturato specifico per servizi analoghi deve essere raggiunto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:
-in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, questo requisito deve essere posseduto in misura pari almeno al 40% di ciascun fatturato specifico richiesto dall’Impresa mandataria (o indicata come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito) o in caso di Consorzio, da
Inoltre:
una delle Imprese consorziate. Il restante, pari al massimo al 60% di ciascun fatturato specifico richiesto, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle Imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% di ciascun fatturato specifico richiesto;
-in caso di raggruppamento di tipo verticale, il requisito di fatturato specifico relativo alla prestazione principale deve essere posseduto dall’Impresa mandataria (o indicata come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito) o in caso di Consorzio, da una delle Imprese consorziate.
Relativamente al requisito di fatturato specifico per le prestazioni secondarie, questo dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate o consorziate. Ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento o al Consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato previsto per la tipologia specifica, nella misura percentuale pari a quella di esecuzione. In ogni caso deve essere garantito il possesso del 100% della qualificazione richiesta;
-in caso di raggruppamento misto, il requisito di fatturato specifico relativo alla prestazione principale deve essere posseduto in misura maggioritaria e comunque, in percentuale non inferiore al 40% dall’Impresa mandataria (o indicata come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito) o in caso di Consorzio, da una delle Imprese consorziate.
Relativamente al requisito di fatturato specifico per le prestazioni secondarie, questo dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate o consorziate. Ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento o al Consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato previsto per la tipologia specifica, nella misura percentuale pari a quella di esecuzione. In ogni caso deve essere garantito il possesso del 100% della qualificazione richiesta.
La presente procedura di appalto è suddivisa in lotti distinti ed i successivi affidamenti contrattuali sono disciplinati in maniera che gli stessi siano totalmente indipendenti gli uni dagli altri e privi di qualsiasi reciproco condizionamento. Infatti, il bando di gara, pur essendo unico, ha un oggetto plurimo, in quanto contempla l’indizione non di una sola gara, bensì di tante gare distinte quanti sono i lotti da affidare. L’espletamento nel medesimo contesto temporale non fa venire meno il carattere di indipendenza delle stesse. Infatti, le procedure concorsuali sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti, aggiudicabili a concorrenti diversi, evidenziando così, che non si tratta di appalto unitario né di unicità di gara.
Pertanto:
-non è ammesso che un’Impresa partecipi al medesimo lotto singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dal lotto dell’Impresa medesima nonché del RTI o Consorzio, al quale l’Impresa partecipa (art 37, comma 7, del D.Lgs 163/2006). Parimenti non può partecipare a due o più raggruppamenti o Consorzi;
-non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre Imprese che partecipano allo stesso lotto singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzio, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte per quel lotto sono imputabili ad un unico centro decisionale, così come espressamente previsto dall’art 38, comma 1, m-quater del D.Lgs. 163/2006 smi, pena l’esclusione dei due concorrenti dalla gara;
-nel caso di Xxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 36 punto 5) del D.Lgs. 163/2006, questi devono indicare per quali consorziati il Consorzio concorre, agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.
È ammessa la partecipazione di Consorzi di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del DLgs n. 163/2006 e smi.
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del DLg 163/2006 smi, devono indicare nell’allegato 2) per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del
consorzio che dei consorziati oltre all’applicazione dell’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile.
8 - AVVALIMENTO
Qualora l’Operatore Economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 163/2006 smi, sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso il concorrente che intende far ricorso all’“avvalimento” dovrà produrre, a pena di esclusione, nel contesto della documentazione amministrativa il modello unito sotto allegato 2A) quale dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliato e quale dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto ausiliario, in cui si evidenziano tra l’altro, i requisiti per cui si ricorre all’avvalimento, il possesso dei requisiti generali cui all’art 38 DLgs163/2006, dei requisiti tecnici e delle risorse necessarie.
Oltre alle due dichiarazioni citate deve essere presentato:
-originale o copia autentica, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti l’Operatore Economico Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
In caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Ai sensi dell’art 49, comma 5, D.Lgs. 163/2006 smi, dal contratto discendono, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Ai fini della presente gara, l’Operatore Economico concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
In relazione a tale istituto si precisa:
- ai sensi dell’art. 49, comma 8, del DLgs 163/2006 smi, della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- ai sensi del medesimo art. 49, comma 8, del DLgs 163/2006 smi, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, comporta l’esclusione di entrambe le imprese;
- l’Operatore concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
- ai sensi dell’art. 49, comma 11, del DLgs 163/2006 smi, l’Azienda Capofila, in relazione a ciascun lotto in gara, trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
9 - SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI
È ammesso il subappalto, in conformità a quanto previsto all’art. 118 DLgs 163/2006 smi.
Qualora l’Operatore fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.
Il subappalto, il cui intendimento con indicazione di quanto da subappaltare è esplicitato nell’allegato 2), non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende di quanto subappaltato.
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, DLgs 163/2006 smi, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Operatore fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al fornitore medesimo di comunicare alle Aziende interessate, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto di subappalto deve essere depositato presso le Aziende, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto deve essere trasmessa a ciascuna Azienda la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata.
Il pagamento è effettuato esclusivamente nei confronti dell’Operatore aggiudicatario, il quale provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate emesse nei confronti del subappaltatore.
Quando emerga a carico dell’Operatore Economico la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art 67 del DLgs 159/6.9.2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art 84 comma 4 e all’art 91 comma 6 dello stesso DLgs, le Aziende non procederanno alla stipula di contratto.
Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nello stesso art 67 DLgs 159/6.9.2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa cui ai citati art 84 e art 91, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le Aziende recederanno dal contratto.
Pari misura sarà adottata anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interesserà un Operatore diverso dal mandatario che partecipa a un associazione o raggruppamento, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art 67 del DLgs 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti, qualora la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.
Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
Fino alla data indicata nello schema temporale della gara telematica (Timing) alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti-Forum” allegato 7), gli Operatori Economici concorrenti possono inviare richieste di chiarimenti esclusivamente mediante accesso all’apposito Forum dedicato alla presente procedura di gara nella sezione dedicata all’Azienda Sanitaria Locale di Sanluri pure utilizzato per ogni e qualsiasi comunicazione da portare all’interesse degli Operatori Economici concorrenti.
Entro la medesima data e sullo stesso sito nel Forum dedicato, gli Operatori Economici potranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimenti.
Il contenuto del Forum, domande e relative risposte, raccolto in conforme verbale, sono da intendersi note di chiarificazione ed esplicative degli atti di gara, e sarà pubblicato sulla piattaforma telematica.
Lo stesso verbale, firmato digitalmente, deve essere presentato unitamente alla documentazione amministrativa.
PARTE II
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente Disciplinare di Gara contiene le regolamentazioni per la partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo, oltre alla descrizione della modalità di aggiudicazione. Le condizioni contrattuali sono specificate del Disciplinare Amministrativo e nel Disciplinare Tecnico.
La presente procedura di gara negoziata è totalmente telematica, ai sensi degli art. 54, 57, 85 del DLgs 163/12.4.2006 smi e dell’art 328 del DPR 207/5.10.2010.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 dello stesso DLgs, a condizione della conformità dei prodotti offerti a quanto indicato nel presente Disciplinare e negli atti tutti di gara.
La gara è esperita con il sistema del “doppio round”, che prevede la presentazione delle offerte in due periodi distinti, al termine dei quali il sistema produce rispettivamente una prima e una seconda graduatoria.
La partecipazione alla seconda fase di gara è facoltativa.
L’Operatore Economico concorrente può partecipare alla fase di rilancio solo relativamente ai lotti per i quali ha presentato la prima offerta. In caso di partecipazione di un concorrente ad entrambe le fasi di offerta, il sistema prende in considerazione, ai fini della graduatoria finale, l’offerta più bassa tra le due.
La gara è esperita secondo i termini temporali indicati nell’allegato 7) “Timing di Gara”.
L’aggiudicazione avverrà per lotti unici non frazionabili a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato il prezzo più basso per singolo lotto.
Non saranno considerate valide, ai fini dell’aggiudicazione della procedura di gara, le offerte pari o in aumento rispetto ai prezzi unitari e complessivi per lotto, posti a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/23.05.1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto purché tecnicamente valida ed economicamente congrua ai sensi del presente Disciplinare.
L’Azienda Capofila si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Parimenti, si riserva, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all’affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte degli Operatori Economici concorrenti.
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici che hanno ottenuto l’abilitazione al portale secondo quanto precisato nel Disciplinare Telematico e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e specifico, indicati nel contesto degli atti di gara.
Gli Operatori Economici, entro la data indicata nel Timing di Gara (allegato 7) devono abilitarsi all’Albo Fornitori dell’Azienda di Sanluri e alla gara con la compilazione della richiesta tramite apposito processo informatico accessibile dal portale.
Per quanto sopra, nel presente Disciplinare di Xxxx vengono indicati i documenti da presentarsi, mentre nel Disciplinare Telematico, vengono precisate le modalità di conduzione della procedura telematica di gara.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
12-13-14 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DOCUMENTAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E OFFERTA ECONOMICA
12.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine indicato nel timing di gara (allegato 7) l’Operatore Economico deve depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Doc. Gara > amministrativa” della scheda di gara, la seguente documentazione:
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/28.12.2000, utilizzando gli appositi modelli uniti sotto allegato 2) “Dichiarazione Unica - Modello per le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara” resa e sottoscritta personalmente dai soggetti indicati. Può essere utilizzato un facsimile assolutamente conforme allo stesso.
L’autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/28.12.2000.
Sono considerati documenti uniti all’allegato 2), agli effetti formali e sostanziali, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate e richieste nello stesso allegato (fatturato globale, fatturato specifico, elenco principali forniture, dichiarazioni soggetto ausiliato, dichiarazioni soggetto ausiliario, contratto avvalimento, dichiarazioni RTI, …..)
2) ATTESTAZIONE, comprovante l’avvenuto versamento, dove dovuto, del contributo a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi della Delibera ANAC del 9.12.2014, entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione.
L’importo del contributo da versarsi, per ogni singolo lotto di partecipazione ed il numero di identificazione CIG dei singoli lotti sono riportati nell’allegato 3) del presente Disciplinare.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, al “servizio di riscossione” all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.XXXX.xx L’Operatore Economico deve collegarsi al servizio riscossione, con le credenziali rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
A comprova dell'avvenuto pagamento, deve essere unita la documentazione scannerizzata, debitamente conformizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante.
In conformità a Disposizioni dell’ANAC, il pagamento del contributo, dove dovuto, è condizione di ammissibilità alla procedura.
In ogni caso, sarà cura del Presidente del Seggio di Gara, ai fini dell’esclusione dell’Operatore Economico dalla gara, procedere al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato al lotto per cui si presenta offerta.
3) GARANZIA PROVVISORIA, in relazione alla garanzia da versarsi a corredo dell’offerta sotto forma di cauzione o fideiussione, l’importo della garanzia riferito a ciascun lotto, è riportato nell’allegato 3). A maggiore precisazione, si vuole evidenziare che:
- nel caso di partecipazione ad un unico lotto deve essere prestata la garanzia indicata nel medesimo allegato 3) per quel lotto;
- nel caso di partecipazione a più lotti sarà cura dell’Operatore Economico calcolare l’importo della garanzia da versarsi. Il calcolo interessa il totale dei lotti, ossia la sommatoria dei singoli lotti per cui si presenta offerta. Nel calcolo devono, quindi, essere ricompresi tutti i lotti, anche quegli che se singolarmente considerati non sarebbero stati oggetto di garanzia.
Pertanto l’Operatore Economico concorrente deve prestare un’unica garanzia provvisoria corrispondente alla sommatoria degli importi-cauzione per i cui lotti presenta offerta.
Nel documento dovranno essere indicati i numeri di riferimento dei lotti a cui si sta partecipando.
Non deve essere prestata cauzione provvisoria, nel caso di partecipazione a singolo lotto o a più lotti, se il singolo lotto o la sommatoria dei lotti, risulta con valore economico inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA.
La garanzia, pari al 2% del valore del lotto, come indicato all’art. 75, comma 1 del DLgs163/2006, deve essere prestata mediante una delle modalità indicate al comma 2 (cauzione) e comma 3 (fideiussione) del DLgs 163/2006:
Cauzione
- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Sanluri, codice IBAN: IT 71 Y 01015 43970 000070188857, dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Azienda Sanitaria di Sanluri;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs 385/1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale garanzia:
- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda (art. 75, comma 4 del D.Lgs.163/2006);
− deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 75, comma 5 del D.Lgs.163/2006);
− deve contenere l’impegno del fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l’Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8, e art. 113 del D.Lgs.163/2006).
Se non prestata tramite polizza fideiussoria o assicurativa, alla garanzia provvisoria deve essere unito conforme impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, di cui al punto precedente. Tale impegno deve essere presentato anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 40.000,00.
Il documento di garanzia, deve essere digitalizzato tramite scanner, essere attestata la conformità al documento originale, essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’1%) (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006), qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006), unendone conforme certificazione.
Il possesso di tale certificazione può essere autocertificato (punto 5 dell’allegato 2). In tale caso, l’originale o la copia conformizzata deve essere presentata unitamente alla garanzia definitiva.
Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; la falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta; il non fornire la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti;
la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; il mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
L’Azienda, provvede a restituire e/o svincolare la relativa garanzia provvisoria: all’aggiudicatario, nei termini e nelle condizioni evidenziate nel contesto del Disciplinare di Gara; ai non aggiudicatari, entro un termine di tempo di 30 giorni (art. 79 DLgs 163/2006) dagli atti di determinazione.
Pure, provvede alla restituzione della garanzia, nell’ipotesi in cui stabilisca di non procedere ad alcuna aggiudicazione (art. 75, comma 9 del DLgs 163/2006).
4) ELENCAZIONE delle specialità, per le quali si presenta offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, senza indicazione dei prezzi, con indicazione analitica della specialità offerta (ATC, principio attivo, nome commerciale, AIC, forma farmaceutica, confezionamento, ...),
In alternativa, può essere riprodotto lo schema del “dettaglio offerta” senza indicazione dei prezzi.
5) DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE TECNICO, debitamente sottoscritti, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante, per integrale accettazione dell’intero e specifico contenuto dei documenti. I Disciplinari, costituiranno parti integranti e sostanziali del successivo contratto di fornitura in caso di aggiudicazione.
6) PROCURA eventuale, con attestazione di conformità all’originale, scannerizzata e firmata digitalmente, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva cui all’allegato 2), la documentazione tecnica, l’offerta economica e qualsiasi altra dichiarazione richiesta siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante. Nella procura devono essere attestati i poteri di firma di chi sottoscrive.
La procura deve essere speciale, cioè riguardare lo specifico appalto o tutti gli appalti per le forniture delle Amministrazioni Pubbliche. Infatti, la procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’art. 2699 codice civile, con le dovute formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. L’atto deve possedere l’attestazione di conformità, nelle modalità evidenziate nel contesto del Disciplinare di Gara.
7) PATTO DI INTEGRITA’, unito al presente Disciplinare, sotto allegato 5).
Tale documento, ai sensi del comma 17 dell’art 1 della Legge 190/6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, deve essere compilato, sottoscritto, scannerizzato e firmato digitalmente dal rappresentante legale, e presentato da ciascun Operatore Economico partecipante alla procedura di gara. Nel caso di RTI o Consorzio deve essere sottoscritto da ciascun partecipante o consorziato.
Il documento già sottoscritto dall’Operatore Economico viene, successivamente alle risultanze della presente gara, sottoscritto dalle singole Azienda.
Il Patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura.
8) VERBALE DEL FORUM, firmato digitalmente dal rappresentante legale, per accettazione.
In tale fase l’Operatore Economico deve effettuare l’autocertificazione dei lotti, precisando a quali lotti intende partecipare, l’importo della cauzione e i contributi CIG, come da Disciplinare Telematico.
La documentazione amministrativa presentata, non deve contenere riferimenti diretti o indiretti, di carattere economico conducibili all’offerta economica.
12.2 - PRECISAZIONI E DOCUMENTI A CORREDO Firma Digitale
La presente procedura di gara è gestita interamente per via telematica, validata con firma digitale, in conformità all’art 85 comma 13 e all’art 77 comma 6, lett b) DLgs 163/2006 smi. La firma digitale è l’unico strumento che, specie nel contesto di gara telematica, sia in grado di garantire circa la provenienza, l’integrità e, quindi la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa. Riferito alle dichiarazioni da esibire in autocertificazione ai sensi dell’art 38 commi 1-3 e dell’art 47 del DPR 445/2000, non è necessario presentare e unire in copia il documento di identità del dichiarante. Ciò ai sensi dell’art 65 comma 1, lett a) del DLgs 82/7.3.2005 Codice dell’Amministrazione Digitale/CAD e dell’art 77 comma 6 lett b) del DLgs 163/2006 smi.
Pertanto, in considerazione del “particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva” che caratterizza la firma digitale, questa è idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui all’art 38, comma 3, del DPR 445/2000 senza necessità di allegazione di documento di identità del dichiarante, cui si aggiunge la certezza in ordine all’identità dell’Operatore concorrente, dotato di specifiche password personali.
Tali precisazioni sono valide pure per tutti i documenti e atti di gara, per i quali si chiede la firma digitale (dichiarazioni, istanza partecipazione, autocertificazione, offerta ….)
L’apposizione nel documento informatico di firma digitale basata su un certificato revocato, sospeso x xxxxxxx equivale a mancata sottoscrizione.
Copia informatica di documenti analogici
Per la medesima specificità legata alla modalità telematica di gara, poiché la riproduzione come immagine (scannerizzazione) del documento è l’equivalente della fotocopia, rimangono fermi i medesimi principi generali in materia di copie cartacee, laddove l’art 2712 codice civile (come modificato dal DLgs 82/7.3.2005) parifica le riproduzioni fotografiche a quelle informatiche.
Ma poiché, come precisato nell’art 3 del DPCM 13.11.2014 (GU 12.1.2015), “il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”, deve essere attestata la conformità del documento scannerizzato al documento originale.
Xxxxx, deve essere inserito, in calce al file prima della sua sottoscrizione digitale, la seguente dichiarazione, quale certificazione di conformità:
“Ai sensi dell’art 22 del DLgs 82/7.3.2005 smi, dichiaro che la presente copia scannerizzata è conforme al documento analogico originale, formato in originale su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, e da me detenuto”. La presente attestazione, del legale rappresentante, deve essere apposta in tutti i documenti intesi quali riproduzione di copia (pagamento ANAC, cauzione, procura, ecc.). Parimenti, nei termini della stessa dichiarazione sopra riportata, può essere presentata una solo dichiarazione rilasciata sempre ai sensi e per gli effetti dell’art 76 e art 71 e 75 del DPR 445/2000 attestante la conformità all’originale di tutta la documentazione presentata in copia scannerizzata e con gli estremi identificativi della stessa.
Relativamente alle modalità di presentazione di documentazione resa legale mediante l’apposizione di una o più marche, per un valore di € 16,00 (sedici/00) ogni quattro fogli utilizzati in specie il dettaglio offerta economica) (art 14.1 del presente Disciplinare), circa l’assolvimento, si specifica:
- il pagamento dell’imposta di bollo, può essere assolto in modo virtuale in applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24.1.2004 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto” con riferimento all’art 7, comma 1 e comma 2.
Ai fini della validità dei documenti, l’Operatore Economico deve caricare, firmata digitalmente, copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta per l’anno in corso.
I documenti non in regola con quanto sopra evidenziato, saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, i documenti privi di attestazione dell’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale.
- Parimenti, il pagamento dell’imposta di bollo, può essere assolto in maniera cartacea, apponendo la marca da bollo sul documento cartaceo, annullandola tramite apposizione sulla stessa della data di utilizzo, caricando sulla piattaforma la scansione debitamente firmata digitalmente.
In ogni caso, qualora la documentazione, dove richiesto, non sia in regola con la legge sul bollo, sia nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, verrà inviata debita comunicazione per la loro regolarizzazione all’Ufficio del Registro competente.
Inoltre:
Relativamente al punto 1) del precedente art 12.1 (Dichiarazione Sostitutiva):
- Ciascun Amministratore o soggetto munito del potere di rappresentanza, a seconda della composizione societaria, e ciascun Direttore Tecnico deve produrre e unire, come precisato nell’unito allegato 2), conforme, separata e autonoma dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, sulle circostanze di cui alle lett. b), c), m-ter) dell'art. 38 del DLgs 163/2006 smi.
- Riferito ai soggetti cessati dalla carica, in caso di impossibilita a rilasciare la dichiarazione (decesso, irreperibilità, rifiuto, ecc.) può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Legale Rappresentante da cui risultino le motivazioni del mancato rilascio della dichiarazione da parte del diretto interessato e che, per quanto a propria conoscenza, i soggetti cessati non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c), m-ter) del DLgs 163/2006.
- In caso di subappalto, consentito nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del DLgs 163/2006, nella Dichiarazione Unica, allegato 2), deve essere indicata la parte della fornitura che si intende subappaltare.
- In caso di avvalimento (art. 49 del DLgs 163/2006) dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di un'altro soggetto, deve essere allegata, pena l’esclusione, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 del DLgs 163/2006 smi.
A tal fine, a corredo della dichiarazione cui all’allegato 2), l’Operatore Economico concorrente, soggetto ausiliato, e il soggetto ausiliario devono presentare dichiarazione debitamente sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, ciascuno per le proprie competenze, in conformità all’allegato 2A).
Pure deve essere unito contratto di avvalimento, conformizzato e firmato nelle modalità già precisate.
- In caso di RTI già formalmente costituiti le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti, dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria. Nel medesimo spazio “invio documentazione amministrativa” deve essere inserita dichiarazione con la quale il legale rappresentante del mandatario (capogruppo) attesta che i mandanti facenti parte del raggruppamento, hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 37, comma 15 del DLgs163/2006. La procura è conferita al legale rappresentante dell’Operatore Economico mandatario.
- In caso di Consorzi Ordinari o GEIE nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE.
- Inoltre deve essere dichiarato che: nessun soggetto partecipa in altra forma neppure individuale; che si impegna a non modificare successivamente la composizione del RTI o del consorzio ordinario o del GEIE; che si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
- In caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti, dal legale rappresentante di tutte le Imprese riunite. Nel medesimo spazio “invio documentazione amministrativa” deve essere inserita dichiarazione con la quale il legale rappresentante di ogni concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara a: costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o del GEIE; a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art 37, commi 14, 15, 16 del DLgs163/2006; rendere procura al legale rappresentante del mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 comma 8 del DLgs 163/2006); rispettare tutte le norme vigenti in materia di RTI, o consorzi ordinari o GEIE (art. 34 e 37 DLgs 163/2006); non modificare successivamente la composizione del RTI, o consorzi ordinari o GEIE rispettando tutte le norme vigenti in materia; che nessun soggetto partecipa in altra forma neppure individuale.
Pure:
- In caso di RTI o Consorzi, deve essere unita la dichiarazione relativa alla specifica delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 37 comma 4 del D.Lgs 163/2006);
- In caso di Consorzi Stabili o Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro (art. 34 comma 1, lett. b, c, del D.Lgs.163/2006), le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio;
- I Consorzi stabili e i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro (art. 34 comma 1, lett. b) devono unire apposita dichiarazione contenente l'indicazione per quali consorziati il Consorzio concorre alla gara (art. 37 comma 7 del DLgs163/2006 smi).
Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione amministrativa, cui all’art 12.1, nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio:
- l’istanza di partecipazione/dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle Imprese facenti parte del RTI costituito o costituendo e caricato dalla sola impresa mandataria;
- la documentazione di cui al punto 2, pagamento del contributo ANAC, dove il versamento è unico, dovrà essere presentata, in caso di RTI costituito o costituendo, dall’impresa mandataria;
- la documentazione di cui al punto 3), garanzia provvisoria, è così specificata:
-in caso di RTI costituito: essere presentata dall’Impresa mandataria ed essere intestata all’Impresa mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è la RTI;
-in caso di RTI costituendo: essere intestata a tutte le imprese ed essere sottoscritta da tutte le Imprese del costituendo raggruppamento, con la precisazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
-in caso di Consorzio: dal Consorzio medesimo.
-la documentazione di cui ai punti 4) Elencazione Prodotti, 5) Disciplinari, 7) Patto di Integrità, 8) Verbale Forum, dovranno essere sottoscritti da tutte le imprese in RTI o Consorziate e dovranno essere caricati sul sistema e firmati digitalmente dalla sola mandataria.
Tutte le dichiarazioni richieste devono essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art 47 e secondo le modalità dell’art 38 del DPR 445/28.12.2000 e verificabili ai sensi dell’art 48 del DLgs 163/2006.
Rimane ferma la responsabilità penale anche ai sensi dell’art 76 del DPR 445/28.12.2000, cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
Tutto quanto sopra deve essere depositato sul sistema (upload), nello spazio denominato “invio documentazione amministrativa” della scheda trattativa.
12.3 - CHIARIMENTI E VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Il Presidente di Xxxxxx (o il Responsabile Unico di Procedimento), in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra gli Operatori Economici concorrenti e nell’interesse delle Aziende partecipanti, si riserva di invitare l’Operatore Economico, a mezzo di formale comunicazione, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti o dichiarazioni presentate.
La mancata presentazione anche di una sola dichiarazione o di un solo documento richiesto, comporta l’esclusione dalla gara, fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio.
Pertanto, non è consentita l’integrazione documentale “ove sopravenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta presentata dalla concorrente”. Il soccorso istruttorio deve riferirsi, cioè, a carenze puramente formali imputabili ad errori solo materiali e non riguardare produzioni documentali difformi dalle prescrizioni degli atti di gara, sanzionati con l’esclusione. Viene, quindi, ammesso per completare o chiarire dichiarazioni o documenti già presentati ma non per introdurre nuovi documenti né per rimediare a violazione di adempimenti.
Ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 38 e riferito al comma 2, del medesimo articolo del DLgs163/2006 smi, le irregolarità essenziali comportano per l’Operatore Economico concorrente il pagamento, in favore dell’Azienda, indipendentemente dal numero di irregolarità riscontrate, di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore del lotto/i per cui si partecipa. Ciò, anche alla luce delle precisazioni evidenziate nella Determina ANAC 1/8.1.2015.
Di seguito l’Operatore concorrente è invitato a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, entro un termine di tempo perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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Decorso inutilmente il termine assegnato l’Operatore concorrente viene escluso dalla gara. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
Le medesime disposizioni, dell’art 38, comma 2-bis, in conformità all’art. 46 comma 1 ter, DLgs 163/2006 smi, come da Legge 114/11.8.2014, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, per elementi e dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e agli atti di gara.
L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del DLgs 163/2006 smi.
Si evidenzia in ogni caso, che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Pertanto, fermo quanto sopra evidenziato, si procederà all’esclusione del concorrente qualora si rilevi la presenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari o comunque non conformi, fermo quanto espressamente evidenziato nella Determina ANAC 1/8.1.2015.
La non ammissione, inerente le modalità telematiche, è chiaramente evidenziata nel Disciplinare Telematico, alle cui modalità operative l’Operatore Economico deve scrupolosamente attenersi, considerata la non sanabilità di procedure errate o comunque non effettuate nelle corrette modalità.
13 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE CORRELATA
13.1 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Entro il termine previsto dal timing di gara (allegato 7) l’Operatore Economico dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Doc. Gara > tecnica” della scheda di gara, la seguente documentazione tecnica:
1) scheda “Aspetti tecnico-organizzativi” di cui all’allegato 4), compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal rappresentante legale. Deve essere data tempestiva comunicazione alle Aziende, nel caso in cui, nel tempo di validità del contratto, intervenisse qualsiasi variazione sul contenuto della stessa scheda;
2) dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, che attesti:
- denominazione commerciale della specialità, codice, descrizione, caratteristiche tecniche essenziali e specifiche, stabilimento di produzione e distributore;
- disponibilità immediata della specialità, alla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la valenza temporale del contratto;
- impegno a fornire tempestiva e preventiva comunicazione del contenuto di ogni modificazione successiva all’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del prodotto fornito;
- conformità della produzione alle norme CE in vigore e il rispetto a eventuali successive modificazioni
- espressa sottoscrizione dei riferimenti all’art 37 del Disciplinare Tecnico, nei requisiti specifici, circa l’assenza, quale conservante di “mertiolato” e di altri “organomercuriali”, assenza/presenza di albumina, la conformità alle disposizioni vigenti relativamente alla minimizzazione dei rischi di trasmissione all’uomo e quant’altro richiesto nel medesimo art 37;
- impegno a ritirare e/o sostituire i prodotti forniti sottoposti a sospensione, revoca, sequestro o ritiro dall’Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
- la disponibilità del servizio scientifico di cui all’art. 126 del DLgs 219/2006, con indicazione del nominativo del Direttore del Servizio Scientifico e di quello del Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza di cui all’art. 130 dello stesso DLgs 219/2006;
- impegno che ciascuna consegna appartenga possibilmente ad un unico lotto di produzione, riportando nel documento di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza;
3 ) relazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, che attesti:
- caratteristiche e modalità del confezionamento (primario e secondario);
- condizioni di conservazione e validità nel tempo per ogni prodotto offerto;
- eventuali tempi di consegna più restrittivi rispetto a quanto precisato nel Disciplinare Tecnico;
- le modalità di un adeguato servizio di gestione e di assistenza post-vendita, unitamente all’impegno di ascolto e raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta eventualmente riscontrati.
4) schede di sicurezza dei prodotti offerti, nei casi previsti dalla normativa vigente disciplinante la materia, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale;
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5) schede tecniche e depliant illustrativi, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale, dei prodotti offerti, corrispondenti all’ultimo aggiornamento approvato dall’AIFA/Ministero della Salute. Tali schede tecniche andranno caricate sul sistema nello spazio denominato “invio documentazione tecnica”, solamente qualora le stesse schede tecniche non siano presenti nel sito del Ministero della Salute/AIFA o se presenti non siano esaustive, rispetto a quanto richiesto. In caso di rimando alle schede pubblicate nel sito del Ministero/AIFA, devono essere evidenziati i corrispondenti “scheda-Ministero” - “lotto di gara” e precisati i riferimenti richiesti negli atti di gara, per consentire una ricerca e un riscontro agevole e preciso.
Mentre, nell’ipotesi di inserimento, le schede tecniche, rilasciate dal produttore, devono essere in lingua italiana, o in altra lingua se con unita traduzione, e tassativamente contrassegnate con il numero di riferimento del lotto interessato, inclusive di tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione: numero di riferimento/lotto, descrizione dei prodotti offerti, numero ATC, numero AIC, indicazione della società produttrice e paese di produzione, indicazione della società autorizzata alla commercializzazione, tipo di confezione proposta e numero di pezzi per confezione, condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione, periodo di validità totale del prodotto e validità minima garantita dalla data di consegna, certificazione sistema di qualità, Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto/RCP, Foglio Illustrativo/FI, Etichettatura, Istruzioni, oltre a quant’altro ritenuto necessario.
I prodotti indicati nelle schede tecniche devono corrispondere rigorosamente a quelli indicati nell’offerta economica.
Le modalità tutte di predisposizione e caricamento, riferito sia alla documentazione tecnica specifica per ciascun lotto, sia di carattere generale riferita a tutti i lotti, sono specificate nel Disciplinare Telematico.
La documentazione tecnica presentata, completa delle specifiche sopra indicate, conformemente sottoscritta, costituirà parte integrante del contratto di fornitura sottoscritto dall’aggiudicatario.
Tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta dal medesimo sottoscrittore dell’offerta economica e della documentazione amministrativa.
La documentazione tecnica presentata, non deve contenere riferimenti diretti o indiretti, di carattere economico riconducibili all’offerta economica. La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, se non desumibile dal sito del Ministero, non consentendo una adeguata verifica della conformità tecnica, comporterà l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica dei prodotti offerti dagli Operatori Economici aggiudicatari, messa a disposizione delle Aziende tramite la piattaforma CSAmed, sotto “e-procurement” - “gare” costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso dell’intera vigenza dei diversi rapporti contrattuali, al fine di verificare la identicità dei prodotti, valutati e aggiudicati, con quelli forniti nel corso dell’intera fornitura e durata contrattuale.
In riferimento ai documenti, alle dichiarazioni e alla documentazione tecnica presentata, il Presidente del Seggio/RUP può richiedere, se ritenuto necessario, chiarimenti e/o integrazioni. L’Operatore Economico si impegna a produrre ogni altra documentazione, dietro esplicita richiesta, se ritenuta necessaria per la valutazione.
Mentre la carenza sostanziale di documenti, dichiarazioni, documentazione tecnica richiesti e presentati, rilevata motivatamente, comporterà l’esclusione dalla presente procedura di gara, fermo quanto in materia di soccorso istruttorio.
In caso di RTI la documentazione deve essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate e presentata dalla sola mandataria.
13.2 - SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
L’Operatore concorrente, se ritiene, dichiara quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza, ai sensi dell’art. 13 DLgs 163/2006 smi. In conformità al comma 5 dello stesso art. 13, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
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Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicarne le parti interessate dell’offerta. I segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve essere accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.
Parimenti deve essere fornito un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
In caso di RTI o Consorzio costituiti o non ancora costituiti, rimangono ferme le medesime modalità evidenziate per il rilascio di dichiarazioni e certificazioni.
13.3 - COSTI PER LA SICUREZZA
In relazione alla tipologia della fornitura, del prodotto e della sua conduzione, non si prevede la redazione del DUVRI e in relazione ai rischi da interferenza, ai sensi dell’art 3 della Legge 123/3.8.2007 e dell’art. 26 del DLgs 81/2008, in considerazione della particolare tipologia del prodotto e della sua conduzione, in linea di massima, non si evidenziano costi per la sicurezza dovuti ad interferenza, e l’importo degli oneri di sicurezza per interferenze è pari a zero.
Ai sensi dell’art 86, c 3 bis, 5 e dell’art 87, c 4 del DLgs 163/2006 devono essere specificati, ove presenti, i costi relativi alla sicurezza legati ai rischi propri dell’attività dell’Operatore Economico, che devono essere esplicitamente indicati nel dettaglio dell’offerta economica, come da schema che si unisce (allegato 6).
14 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – OFFERTA TELEMATICA. REQUISITI
14.1 - SCHEDA DI OFFERTA E DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA Scheda di Offerta
Entro il termine previsto dal timing di gara (allegato 7), l’Operatore Economico dovrà depositare sul sistema (upload) nello spazio “Offerta economica”, la scheda di offerta, contenente l’offerta economica. Nella scheda sono riportati la descrizione del prodotto, il prezzo a base d’asta e la quantità totale.
La scheda non può essere modificata.
Con la presentazione dell’offerta l’Operatore Economico accetta incondizionatamente le clausole tutte contemplate nella presente procedura di gara.
Le modalità di predisposizione e caricamento sono analiticamente indicate nel Disciplinare Telematico. Successivamente, sempre nel termine previsto dal timing di gara, l’Operatore Economico dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “invio ulteriore documentazione” della scheda trattativa, la seguente documentazione:
Dettaglio Offerta Economica
Il dettaglio offerta economica, redatto su carta intestata, scannerizzato e firmato dal rappresentante legale, deve contenere gli elementi avanti indicati ed essere compilato in conformità all’unito allegato 6). Pur considerando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013, dove prevede che le offerte telematiche sono da considerare quali mere proposte contrattuali, e quindi esenti da bollo, si ritiene che il conforme bollo del valore di € 16,00 (sedici/00) ogni quattro fogli utilizzati, debba essere apposto sul “dettaglio offerta” e non sulla “integrazione/conferma di offerta”.
Il dettaglio offerta economica è sì documento che non identifica l’aggiudicatario e la stessa offerta non è integrata con l’accettazione da parte dell’Azienda, momento questo dove si forma il contratto, e per detto contratto il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo”, ma si ritiene di dare ampia valenza a tale documento che consiste in un preciso impegno e contiene tutti gli elementi necessari e indispensabili per una corretta disamina dell’offerta presentata.
L’offerta economica deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione, ed essere formulata compilando in ogni sua parte l’unito “dettaglio offerta economica” (allegato 6), essere espressa indicando, per ciascuno dei prodotti in gara:
- numero riferimento lotto
- principio attivo/composizione
- denominazione/nome commerciale
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- codice ATC
- codice AIC (MinSan 10)
- dosaggio/forma farmaceutica
- UdM
- quantità
− prezzo offerto per unità di misura
− prezzo singola dose
− prezzo confezione
− prezzo al pubblico della specialità
− percentuale di sconto sul prezzo al pubblico
− costo complessivo annuo del lotto
− costo complessivo triennale del lotto
− percentuale IVA
− codice di riferimento del prodotto da utilizzare per gli ordini.
Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo unitario è 5 (cinque).
Il prezzo minimo che è possibile inserire è quello che prevede 1 (uno) sull’ultima cifra decimale prevista e non 0 (zero).
Il totale del “dettaglio offerta economica” dovrà necessariamente corrispondere al totale offerto, con la compilazione del file “offerta.xls”- scheda di offerta.
Il dettaglio offerta deve essere datato e sottoscritto dal medesimo sottoscrittore dell’istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva, e di tutti gli di gara, ed essere redatto in conformità a quanto più avanti precisato. In particolare deve essere sottoscritto:
- dal rappresentante legale in caso di Operatore Economico/Impresa singola o del Consorzio ai sensi dell’art. 34, lett. b) e c) del DLgs 163/2006 smi;
- dal rappresentante legale o procuratore dell’Impresa capogruppo, in caso di RTI o Consorzio già costituito;
- da tutti i legali rappresentanti/procuratori, nel caso di RTI o Consorzio da costituire, delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.
14.2 – REQUISITI, FORMULAZIONE E VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente, si intende proveniente dal legale rappresentate o dal procuratore speciale indicati nella istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva. L’Operatore Economico concorrente deve produrre, sia nella prima che nella seconda fase di gara, un’unica e sola offerta per ciascuno dei lotti cui intende partecipare.
Sono escluse dalla gara le offerte il cui importo è pari o supera il prezzo posto a base d’asta.
Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, unitamente a trasporto, imballaggio e ogni altra spesa accessoria, con merce resa xxxxxx xxxxxxxxx. E’ pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge. Pure è da intendersi che l’Operatore abbia valutato attentamente tutti i costi inerenti l’appalto sia indiretti che diretti, sollevando le Aziende destinatarie della fornitura, dal pagamento di ulteriori oneri per garantire la corretta funzionalità dello stesso.
Non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali o incomplete; non saranno ammesse offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l’esclusione dalla gara.
Una volta che il concorrente abbia eseguito l’invio dei file (upload al sistema), il loro contenuto è considerato definitivo e immodificabile. Sono ritenute valide le sole offerte presentate nel corso della gara telematica con gli strumenti informatici attribuiti.
Sono automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura delle offerte, e quelle che risultino prive di firma digitale e/o marcatura temporale.
Poiché l’offerta ha natura di proposta contrattuale, la stessa è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’Operatore Economico è
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obbligato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Parimenti, trascorso tale periodo di tempo senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, l’Operatore, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla offerta stessa.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
15 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
15.1- AVVIO DELLA PROCEDURA
La presente procedura di gara, esperita in modalità interamente telematica, ai sensi degli artt. 54, 57, 85 del DLgs 163/2006 e del DPR 270/2010, che si tiene nella data e nell’orario indicato nello schema temporale/timing, prevede fasi ben distinte:
- apertura documentazione amministrativa e qualificazione
- apertura documentazione tecnica e verifica completezza
- upload offerta economica e dettaglio offerta economica
- pubblicazione graduatoria/risultanza provvisoria
- valutazione idoneità tecnica
- formalizzazione delle risultanze di gara
Le operazioni di gara, si tengono in seduta telematica assimilata a seduta pubblica, presso la sede amministrativa dell’Xxxxxxx (xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx), nella data nell’ora indicati nel Timing cui all’allegato 7). Alle stesse possono presenziare i rappresentanti legali o i soggetti muniti di procura speciale o conforme delega rilasciata dal legale rappresentante. Le operazioni, sono gestite da un Seggio di Gara, composto da un Presidente, quale Autorità di Xxxx, e da due testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario per la verbalizzazione delle operazioni di gara.
La procedura di gara si svolge in una o più sedute pubbliche ed una o più sedute riservate.
Nel giorno e ora indicati nel timing di gara si procede all’apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa e tecnica e alla verifica della loro completezza e correttezza, come da verbale che sarà pubblicato nella sezione del portale dedicata alla presente procedura.
Entro i termini di tempo previsti dal timing della gara, il concorrente dovrà caricare a sistema il file precedentemente già firmato e marcato, contenente l’offerta economica, compilato come indicato nel Disciplinare Telematico. Il sistema provvederà a validare l’offerta economica.
Le modalità e le tempistiche previste per la compilazione e l’invio dell’offerta economica sono quelle indicate nel timing di gara.
Il sistema provvederà a stilare la graduatoria tenendo conto delle offerte economiche, come successivamente indicato nel Disciplinare Telematico.
Il Responsabile del Procedimento/RUP, trasmetterà la documentazione tecnica, acquisita dal Presidente di Seggio, ai Referenti Tecnici incaricati della verifica di idoneità.
Nella seduta riservata i tecnici competenti, procedono alla valutazione di idoneità e all’accertamento della rispondenza di quanto offerto dai potenziali Operatori Economici aggiudicatari, alle caratteristiche delle specialità richieste e indicate nel Disciplinare Tecnico e nell’allegato 1).
Al Seggio di Gara, nella prima fase, competono le operazioni di:
- verifica della ricezione delle offerte presentate
- acquisizione della firma digitale e marcatura temporale apposta sul documento, già verificata automaticamente dalla piattaforma CSAmed;
- verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta, con ammissione o non ammissione alla fase successiva;
- svolgimento sorteggio telematico ex art. 48 comma 1 DLgs 163/2006.
In successiva seduta, sempre nella data indicata nel Timing di gara, il Seggio procede a:
- proclamare le risultanze della verifica documentale ex art. 48 comma 1 DLgs 163/2006
- verificare la mera presenza della documentazione tecnica richiesta;
- ammettere alla fase successiva gli Operatori Economici la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o procedere a esclusione, adeguatamente motivata,
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per non conformità della stessa documentazione.
Pertanto, esaurita la fase di verifica della documentazione presentata a seguito del sorteggio, comunicate le risultanze della disamina effettuata, nella medesima seduta il Seggio procede all’apertura e verifica della sola presenza, rispetto a quanto richiesto, della documentazione tecnica richiesta.
In proseguo, come da Timing di gara, a seguito di caricamento dell’offerta economica, il Seggio procede alla visione e verifica delle risultanze economiche.
La documentazione tecnica, già acquisita, è trasmessa ai Tecnici competenti per la dovuta valutazione di idoneità.
Sequenzialmente, chiusa la fase tecnica, il sistema procede al calcolo della graduatoria provvisoria di gara delle sole offerte economiche dei partecipanti ammessi nelle fasi precedenti.
15.2 – SUB PROCEDIMENTO DI SORTEGGIO
Nel contesto delle operazioni di gara si inserisce il sub procedimento di sorteggio per la verifica di quanto autocertificato. Prima di procedere all’apertura e verifica della presenza della documentazione tecnica e apertura delle offerte economiche viene effettuato il sorteggio pubblico, ai sensi del comma 1 dello stesso art 48, tra gli Operatori Economici risultati regolarmente ammessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa richiesti nel bando di gara.
Il sorteggio avviene nella medesima seduta pubblica ed in maniera elettronica, previa disabilitazione degli Operatori Economici concorrenti che non hanno superato la fase di verifica della documentazione.
Il Presidente del Seggio, si riserva di inviare, agli Operatori disabilitati, direttamente o tramite il RUP comunicazione contestuale e simultanea tramite il sistema informatico.
Mentre, restano abilitati tutti gli Operatori Economici che hanno superato la verifica documentale amministrativa e il riscontro della presenza di quella tecnica richiesta.
Di seguito il sistema, in automatico, per le finalità dell’art. 48, comma 1 del DLgs 163/2006 smi, procederà al sorteggio di un numero di Operatori Economici non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, tra gli Operatori rimasti abilitati.
Pure è rimesso al Presidente del Seggio direttamente o tramite il RUP, inviare in contemporanea, tramite il medesimo sistema, agli Operatori sorteggiati conforme richiesta di comprovare, entro 10 giorni dalla data della stessa richiesta, quanto dichiarato nell’allegato 2), modello di “Dichiarazione Unica”.
Per le finalità dello stesso art 48, la dimostrazione del possesso dei predetti requisiti, artt. 41 e 42 del DLgs163/2006 smi, circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, come da art 6.3 del Disciplinare di Gara interessa:
- fatturato globale d’Impresa e fatturato specifico riferito a ciascun lotto in gara degli ultimi 3 (tre) anni, producendo il Conto Economico degli ultimi 3 (tre) Bilanci depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese;
- elenco dei principali servizi e forniture prestate negli ultimi 3 (tre) anni, già autocertificato, con indicazione analitica delle forniture, delle date di inizio e fine delle forniture, del valore dei contratti, identificazione dei destinatari delle forniture. Se trattasi di forniture prestate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, deve essere prodotto, certificato rilasciato o vistato dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se trattasi di fornitura prestata a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata dagli stessi privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente e autocertificato nelle modalità dovute.
In ogni caso, in conformità all’art 15 Legge 183/12.11.2011 e alla Direttiva 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione in riferimento all’art 42 c 1 lett a), il RUP provvederà a richiedere alle Aziende/Enti indicati dallo stesso Operatore Economico, quale verifica delle dichiarazioni sostitutive, certificazione delle forniture effettuate suddivise per esercizio finanziario di riferimento, come evidenziate dalla documentazione prodotta.
Sarà facoltà dell’Azienda Capofila quella di richiedere o ammettere a comprova anche documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati dalla stessa considerati idonei.
Gli Operatori sorteggiati dovranno caricare sul sistema nell’apposito spazio presente sulla scheda trattativa, la documentazione richiesta, entro 10 giorni dalla data della stessa comunicazione di richiesta. Le modalità sono precisate nel Disciplinare Telematico.
Qualora tali prove non dovessero essere fornite dall’Operatore Economico sorteggiato, ovvero non vengano fornite nel termine dei 10 giorni stabiliti, ovvero non confermino il contenuto della
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autodichiarazione presentata in sede di gara, il Presidente del Seggio di Gara direttamente o tramite il RUP procede alla esclusione dell’Operatore concorrente dalla gara (disabilitazione).
In specie, si procede a comunicare l’esclusione all’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b) del DLgs 163/2006, ad escutere la garanzia provvisoria e a segnalare il fatto all’ANAC per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del DLgs 163/2006 smi.
Le risultanze della verifica, ammissione/non ammissione, che risultano in conforme verbale, saranno pubblicate sul sistema. La pubblicazione del verbale equivale ad avvenuta comunicazione delle risultanze della gara a tutti gli Operatori Economici concorrenti, salva, comunque, singola comunicazione, con posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nell’allegato 2).
15.3 – OFFERTA ECONOMICA -
Esaurite le fasi di gara sopra evidenziate, si procede all’apertura telematica a favore degli Operatori Economici ammessi che già hanno compilato e presentato la scheda di offerta in foglio excel, firmata digitalmente e marcata temporalmente, secondo quanto descritto nel successivo Disciplinare Telematico e nei termini temporali previsti dal Timing all’allegato 7).
Di seguito il Presidente del Seggio nella data e nell’ora indicata nel Timing di gara, che equivale a comunicazione ufficiale per gli Operatori, procede, in seduta riservata, alla presa d’atto delle risultanze dal sistema, alla formale pubblicazione delle risultanze e della graduatoria per ogni singolo lotto, come esplicitato nel Disciplinare Telematico.
15.4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte, in caso di pluralità di lotti, devono essere formulate in relazione ad ogni singolo lotto. L’aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto intero non frazionabile, in base al criterio del prezzo più basso, espresso mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 82, comma 2 lett. a) DLgs 163/2006, previa valutazione di conformità di quanto offerto a quanto indicato negli atti di gara, con le precisazioni evidenziate nel Disciplinare Telematico - Offerta Economica.
Non saranno considerate valide le offerte pari o in aumento rispetto ai prezzi unitari e complessivi per lotto, posti a base d’asta.
La presente procedura di gara è impostata in:
- lotti semplici: costituiti da un unico principio attivo, da un’unica forma farmaceutica e un unico dosaggio. A ciascun numero di lotto corrisponde un unico principio attivo. Dovrà essere specificato il prezzo unitario offerto, IVA esclusa.
Il valore complessivo dell’offerta è dato dal prezzo unitario netto offerto moltiplicato per la relativa quantità.
Risulterà primo classificato l’Operatore Economico che avrà presentato il valore complessivo dell’offerta più basso.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché tecnicamente valida ed economicamente congrua ai sensi del presente Disciplinare di Gara.
In caso di parità tra due o più offerte si procederà ad effettuare una trattativa di miglioria con separata procedura telematica. In mancanza di offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime a “pari merito”.
Di seguito il Presidente di Xxxxxx, preso atto della graduatoria di gara, finalizzata alla aggiudicazione provvisoria, come da verbale già inserito all’interno della “scheda trattativa” del sistema, da cui si evince la ammissione e la non-ammissione, individua attraverso il Sistema CSAmed, le offerte anomale, da sottoporsi a valutazione di congruità secondo quanto stabilito dagli artt. 86 del DLgs 163/2006 smi, e 121 del DPR 207/2010.
Le modalità e i tempi di verifica dell’anomalia sono precisate nel Disciplinare Telematico.
Il Presidente di Xxxxxx comunica al RUP le offerte risultate anomale o la presenza di offerte non congrue. Lo stesso RUP, avvalendosi dei tecnici, svolgerà tutte le attività di verifica secondo i criteri degli artt 86- 87-88 DLgs 163/2006, in accordo con quanto previsto agli artt 121, 284 e 293 DPR 207/2010.
In specie: qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, vengono richieste al concorrente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di
gara. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e viene assegnato all'Operatore Economico offerente un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni richieste. Per il proseguo della verifica, riferito a modalità, tempificazione e precisazioni da fornire, si fa espresso riferimento all’art 88 del DLgs 163/2006.
Nel contesto dei diversi lotti, sarà sottoposta a verifica la prima migliore offerta anormalmente bassa. In ogni caso, qualora la verifica debba essere effettuata nei riguardi di più offerte, l’Azienda si riserva di procedere con verifica in sequenza, iniziando dalla prima migliore offerta e procedendo di seguito con la successiva, o procedere con verifica contemporanea, avviando contemporaneamente la verifica delle migliori offerte che appaiono anormalmente basse, fino ad arrivare alla migliore ritenuta non anomala. Acquisita la valutazione, il Presidente di Xxxxxx all’esito dell’intero procedimento di verifica, dichiara l’esclusione e l’anomalia delle offerte risultate non congrue e proclama l’aggiudicazione provvisoria della migliore offerta risultata non anomala.
Le date riportate nel timing sono indicative e potranno subire modifiche in aumento o diminuzione, a seguito dei tempi necessari per completare la valutazione dell’offerta. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai concorrenti in quanto comporteranno la variazione delle date relative alle successive fasi di gara.
La documentazione richiesta a giustifica, deve essere caricata nell’apposito spazio denominato “Doc. Gara > aggiudicazione” presente nella scheda di gara.
Al termine del periodo di valutazione il verbale di gara sarà pubblicato nella sezione del portale dedicata alla presente procedura e sarà inviata una comunicazione via PEC all’Operatore concorrente per la visione delle risultanze complessive di gara.
In ogni caso, l’Azienda si riserva di verificare la congruità delle offerte presentate dai rimanenti concorrenti.
Nella data e nell’ora indicata nel Timing di gara, allegato 7), il Presidente di Seggio trasmette al RUP la documentazione tecnica, già aperta in seduta pubblica, unitamente all’elencazione dei prodotti offerti e presentati e ai documenti amministrativi.
Acquisita la documentazione tecnica, il RUP trasmette i file ricevuti, ai tecnici individuati.
Di fatto, per la valutazione, il RUP si avvale del necessario supporto di Tecnici competenti, i quali procedono, in seduta riservata, all’esame dell’accertamento e valutazione di conformità tecnica, della rispondenza di quanto offerto, dai potenziali Operatori Economici aggiudicatari, alle caratteristiche dei principi attivi indicati nel Disciplinare Tecnico, nell’allegato 1) e negli atti di gara.
Poiché si tratta di gara in Unione di Acquisto il gruppo dei tecnici preposti alla verifica della idoneità di quanto presentato, può essere composto da tecnici provenienti dalle diverse Aziende della Unione di Acquisto
Come evidenziato, le sedute riservate sono finalizzate alla valutazione della documentazione tecnica/schede, da parte dei professionisti competenti, tramite accesso al sito del Ministero della Salute/AIFA se già attestato o a valutazione delle schede tecniche di riferimento, già caricate sul sistema.
Nei casi di lotti con più offerte, si procederà a verifica tecnica del primo e del secondo in graduatoria. In caso di non corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste a quanto offerto dall’Operatore concorrente in ragione della documentazione tecnica, ove ci siano più concorrenti, si procederà, di seguito, a verifica di quanto offerto dal concorrente che segue in graduatoria, e, ancora, in caso di non corrispondenza si passerà all’eventuale successivo e così via (seduta riservata).
A termine dei lavori i relativi verbali di valutazione di conformità tecnica, di ciascun lotto offerto in gara, sono trasmessi al RUP che li trasmetterà al Presidente di Xxxxxx, per gli adempimenti conseguenti. Ricevuti i verbali di valutazione, il Presidente di Xxxxxx, nella data e nell’ora indicata nel Timing di gara, che equivale a comunicazione e convocazione ufficiale, pubblica le risultanze della verifica effettuata dai Tecnici individuati dal RUP, procede alla conseguente esclusione dalla procedura dei prodotti offerti e non rispondenti e alla conseguente pubblicazione delle risultanze finali di gara.
La violazione o l’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore Economico concorrente, delle prescrizioni sotto indicate comporta l’automatica esclusione dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi effetto, ciò nel rispetto di ragioni di segretezza ed imparzialità:
1) offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta e/o prive di firma digitale e/o di marcatura temporale;
2) offerte per le quali non sia stato comunicato il numero di serie della marca temporale o sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso da quello rilevato sui file successivamente inviati;
3) omessa sottoscrizione dell’offerta mediante firma digitale;
4) offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel Timing di gara;
5) offerte in aumento o pari rispetto ai prezzi a base d’asta;
6) mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta: documentazione amministrativa, documentazione tecnica, nonché il mancato riscontro a precisazione e chiarimenti richiesti, fatto salvo quanto precisato dall’art 38 comma 2bis del DLgs 163/2006 smi;
7) presenza di indicazioni di prezzo nell’offerta tecnica, nell’elenco prodotti da includere nella documentazione amministrativa e nella documentazione amministrativa e tecnica in generale;
8) offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla gara, come precisato nel contesto degli atti di gara;
9) inosservanza del principio della “concorrenza sleale”.
In ogni caso trova applicazione quanto disposto dall’art 46 comma 1 bis del DLgs 163/2006 smi, specie nelle parti di: incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali, incompletezza o falsità delle dichiarazioni prescritte dall’art 38 comma 1 e 2 DLgs 163/2006 smi.
Particolare attenzione deve essere posta alla sottoscrizione dove richiesta. La prescrizione della sottoscrizione costituisce adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva. Pertanto, la mancata sottoscrizione, con firma digitale, non può essere considerata una irregolarità formale sanabile, poiché, fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti.
L’inserimento del semplice codice PIN non assicura certezza in ordine alla provenienza del documento. Ai sensi dell’art 77 comma 6 lett b) DLgs 163/2006 le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata da DLgs 82/2005.
Evidenziato quanto sopra, per un ampia esplicazione del principio di concorrenza, oltre ai casi previsti espressamente dal presente Disciplinare e in conformità alla normativa vigente, si procederà all’esclusione di un Operatore concorrente qualora si colga l’esistenza di offerta largamente incompleta, o equivoca, o contraddittoria o irregolare (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici.
Fermo tutto quanto evidenziato in relazione al soccorso istruttorio.
La non ammissione/esclusione è comunicata, dal Presidente del Seggio tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla non ammissione/esclusione medesima, decorrenti dalla data della seduta di gara in cui è stata decisa la non ammissione/esclusione. La comunicazione avviene tramite il sistema telematico mediante posta elettronica certificata. Tale modalità di invio assolve l’adempimento di darne notizia ai sensi dell’art 79 comma 5 bis del DLgs 163/2006 smi.
Il RUP procede allo svincolo della cauzione o fideiussione provvisoria entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
18 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Il Presidente del Seggio proclama l’aggiudicazione provvisoria nei confronti degli Operatori Economici concorrenti risultati primi nella graduatoria di cui al successivo Disciplinare Telematico, e per i quali sia stata accertata la corrispondenza dei prodotti offerti alle condizioni di fornitura e alle caratteristiche richieste dal presente Disciplinare, dal Disciplinare Tecnico e dall’allegato 1).
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L’Azienda, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs 163/2006, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto da stipularsi o emergano problematiche ed esigenze di pubblico interesse.
In conformità dell’art 11 comma 5 del DLgs163/2006 l’aggiudicazione provvisoria è soggetta a verifica ai sensi dell’art 12 comma 1 dello stesso DLgs163/2006.
A seguito di approvazione del Rappresentante Legale dell’Azienda Capofila, l’aggiudicazione è da intendersi definitiva non efficace. Mentre a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la stessa aggiudicazione diventa definitiva ed efficace.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, é subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, fatto salvo l’esercizio di autotutela nei casi consentiti, nel rispetto dei tempi previsti, può essere stipulato il relativo contratto di fornitura.
A specifica di quanto sopra:
-Entro i successivi cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva il RUP procede alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’Operatore Economico concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché all’Operatore Economico concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutti i candidati di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del DLgs 163/2006.
L’Azienda procede alla comunicazione agli Operatori Economici esclusi, in rispondenza all’art. 79, comma 5, lettera b), DLgs 163/2006.
A favore degli Operatori Economici non aggiudicatari, nei termini di tempo fissati, si procede allo svincolo del deposito cauzionale, ai sensi cui all’art. 75, comma 9 del DLgs 163/2006.
- Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, agli Operatori Economici Aggiudicatari, nonché agli Operatori che seguono in graduatoria, è richiesta la documentazione probante relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati nella domanda di partecipazione, allegato 2) ai sensi dell’art. 48 comma 2, DLgs 163/2006 smi, qualora gli stessi non siano stati già compresi fra i concorrenti sorteggiati in occasione della prima seduta pubblica di gara.
- Entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il soggetto aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire, caricandola telematicamente sul sistema, nell'apposito spazio denominato “invio documentazione di aggiudicazione”, la documentazione prevista negli articoli 41-42 del DLgs 163/2006 smi comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, come da Disciplinare di gara, dichiarati in sede di partecipazione alla gara, qualora l’Aggiudicatario provvisorio non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati.
La documentazione interessa:
- fatturato globale d’Impresa e fatturato specifico riferito a ciascun lotto in gara degli ultimi 3 (tre) anni, producendo il Conto Economico degli ultimi 3 (tre) Bilanci depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese/CCIAA territorialmente competente.
- elenco dei principali servizi e forniture prestate negli ultimi 3 (tre) anni, con indicazione analitica delle forniture, delle date di inizio e fine delle forniture, del valore dei contratti, identificazione dei destinatari delle forniture. Se trattasi di forniture prestate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, deve essere prodotto, certificato rilasciato o vistato dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se trattasi di fornitura prestata a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata dagli stessi privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente e autocertificato nelle modalità dovute.
Il termine di quindici giorni solari di cui sopra, può a richiesta dell’Aggiudicatario provvisorio, essere
prorogato, una sola volta, fino ad un massimo di dieci giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, l’Azienda dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione.
In tale caso l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’Operatore Economico secondo classificato. L’Azienda, in ogni caso, si riserva di richiedere all’aggiudicatario, la presentazione di ogni ulteriore documentazione amministrativa ritenuta necessaria. Pure, l’Azienda si riserva di procedere d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, ad accertamento della veridicità di ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Operatore Economico aggiudicatario, in sede di presentazione dell’offerta.
La ricezione della predetta documentazione nei termini fissati (comprensivi dei 15 giorni più eventuale proroga), nonché l’esito positivo degli accertamenti d’ufficio è presupposto essenziale per la stipulazione del contratto.
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L’Azienda procederà all’aggiudicazione della gara a favore dell’Operatore Economico secondo classificato, qualora l’Operatore Economico Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta.
Unitamente alla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, l’Azienda procede immediatamente a incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento.
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dal ricevimento delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, gli Operatori Economici aggiudicatari devono corrispondere alla Azienda Capofila le spese sostenute relative alle pubblicazioni, come specificato in premessa del presente Disciplinare di Gara, cui all’art 34 comma 35 del DL 179/18.10.2012 convertito con Legge 221/17.12.2012.
Parimenti, prima della sottoscrizione del contratto si procede alla verifica dei requisiti generali cui all’art 38, già autocertificati in sede di partecipazione alla procedura di gara.
La verifica da effettuarsi, quale richiesta presso i competenti Uffici, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 445/2000 come modificato dall’art 15 della Legge 183/2011, interessa:
- certificato iscrizione Camera di Commercio (visura ordinaria-storica) con dichiarazione di inesistenza di procedure concorsuali
- certificato Casellario Fallimentare
- certificato Casellario Giudiziale
- certificato Regolarità Fiscale
- certificato Ottemperanza Disciplina Lavoro Disabili/Legge 68/1999
- Documento Unico Regolarità Contributica/DURC
- certificato Sanzioni Amministrative
- richiesta eventuali Annotazioni ANAC
- richiesta informazioni del Prefetto/DLgs 159/2011 art 91 - DPCM 193/30.10.2014
- Nulla Osta Antimafia DLgs 159/2011 art 91- DPCM 193/30.10.2014
- certificato Misure di Prevenzione.
e ogni altra certificazione atta ad accertare il contenuto delle dichiarazioni rese/autocertificate in sede di partecipazione alla gara, compresa la verifica ai sensi dell’art 42 c 1 lett a) DLgs 163/2006, come evidenziato nell’art 15.2 del presente Disciplinare. Rimane la facoltà dell’Azienda Capofila di richiedere o ammettere a comprova anche documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati e dalla stessa considerati idonei.
Nel caso di non conferma di quanto autocertificato o di non conferma delle dichiarazioni presentate, l’Azienda oltreché procedere alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta, a dichiarare decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria prestata, all’eventuale nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, procede pure ad effettuare le dovute comunicazioni/annotazioni al Casellario Informatico cui alla Determina dell’Avcp/ANAC 1/10.1.2008 e quant’altro imposto dalle normative vigenti.
L’aggiudicazione definitiva è quindi, disposta previa verifica, conclusasi con esito positivo, dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del DLgs 163/2006.
18.1 – INTEGRAZIONE/CONFERMA OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA
Come evidenziato nel Disciplinare Telematico, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di gara, l’aggiudicatario deve obbligatoriamente compilare sul sistema, nell’apposito spazio della scheda trattativa denominato “integrazione offerta”, la integrazione di offerta, inserendo e salvando i dati richiesti per ciascuno dei lotti messi a gara e aggiudicati.
La integrazione di offerta, completa in tutte le sue parti, costituisce parte integrante del contratto di fornitura sottoscritto dall’aggiudicatario.
19 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
In conformità a quanto evidenziato in premessa, l’Azienda Capofila, operando in nome e per conto delle altre Aziende, provvede all’acquisizione e verifica della documentazione propedeutica alla sottoscrizione dei contratti stessi, ad eccezione del deposito cauzionale definitivo, che, unitamente al contratto di fornitura, rimane in capo alle singole Aziende.
In relazione a ciò, ciascuna Azienda dell’Unione di Acquisto, e la Capofila per la propria competenza, provvede a porre in essere tutte le procedure relative a:
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-recepimento risultanze di gara, per i lotti e quantità di interesse
-sottoscrizione del contratto di fornitura
-acquisizione della garanzia definitiva
-gestione ordinativi e controversie inerenti riscontri e verifiche quali-quantitative della merce
-ricevimento fatture, loro riscontro e pagamento
-gestione dell’eventuale contenzioso, compresa l’applicazione di penali, fino alla eventuale la risoluzione del rapporto contrattuale, con i necessari contatti con l’Azienda Capofila, anche ai fini della conduzione del monitoraggio contrattuale da trasmettersi all’Osservatorio Regionale del competente Assessorato Sanità.
19.1 - CAUZIONE DEFINITIVA
Al fine della stipula del contratto di fornitura l’Operatore Economico aggiudicatario, nei termini fissati dalle singole Aziende, deve produrre alle stesse:
-garanzia fideiussoria pari al 10 % dell’importo contrattuale prestata ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/2006, valida per l’intera durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art 106 del DLgs 385/1.9.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Economia e Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la durata dell’intero periodo di validità del contratto, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1944, comma 2, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Nel caso in cui uno stesso Operatore Economico si aggiudichi più lotti della medesima procedura di gara, la stessa potrà produrre o una fidejussione singola per ciascun lotto aggiudicato ovvero una garanzia cumulativa. In tal caso la stessa deve espressamente indicare i singoli lotti per i quali è prestata nonché l'importo garantito per ciascun lotto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% dell’importo contrattuale) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000
Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, come già evidenziato, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda.
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o dal Consorzio.
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli artt. 13 e 79, commi 4 e 5-quater del DLgs 163/2006, e dalla legge n. 241/1990.
Fermo quanto già precisato nell’art 13.2, del Disciplinare di Gara, qualora l’Operatore Economico ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa,
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contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
-dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
-dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.
Qualora tali informazioni da tutelare siano state specificatamente circoscritte e debitamente motivate e comprovate, fatto salvo quanto stabilito all’art. 13, comma 6, DLgs 163/2006, l’Azienda non consentirà l’accesso a tale parte della documentazione.
Con riferimento alle eventuali componenti dell’offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, trova comunque applicazione l’art. 13, comma 6, DLgs 163/2006, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’acceso.
Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.
L’Azienda garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che è stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte dei tecnici preposti qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti
21 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza delle disposizioni del DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente e alla esecuzione del contratto, della fornitura e dei singoli ordinativi, oltreché al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa delle singole Aziende. Le medesime Aziende unitamente all’Operatore Economico, aderendo al contratto, acconsentono, al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, con particolare riferimento al monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché all’analisi di ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del DLgs 196/2003 smi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Capofila (Azienda Sanitaria Locale di Sanluri).
Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Azienda e le Aziende mandanti, né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre gli Operatori Economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L’Azienda con riferimento al singolo lotto, si riserva il diritto di:
- non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui l’offerta non venga ritenuta conforme, conveniente o idonea, agli obiettivi ed alle esigenze che con la fornitura si intendono raggiungere e soddisfare, senza che l’Operatore Economico possa reclamare indennità di sorta, in conformità all’art 81 comma 3 DLgs 163/2006;
- non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui l’offerta sia largamente incompleta, o equivoca, o contraddittoria o irregolare (offerta non conforme);
- non procedere ad aggiudicazione quando, da indagine di mercato o da altro contesto, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara non risulti vantaggioso;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta/lotto valida, verificatane la convenienza;
- di sospendere, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la presente procedura motivatamente. In ogni caso, ogni decisione circa l’aggiudicazione del contratto rimane riservata all’Azienda.
L’aggiudicazione sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell’Azienda.
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere sostenuti nella redazione dell’offerta e per la partecipazione alla presente procedura di gara.
Sono parte integrante del presente Disciplinare di Gara i seguenti allegati:
-Allegato 2) –“Dichiarazione Unica” DPR 445/2000 - “Modello per le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori Economici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara”
- Allegato 2A) – Avvalimento
- Allegato 3) – “Codice Identificativo Gara-CIG e importo contributo gara, fatturato globale e specifico”
- Allegato 5) – “Patto Anticorruzione”
- Allegato 6) – “Dettaglio Offerta Economica”
PARTE III
DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO-gestione contrattuale
Il Disciplinare Amministrativo unitamente al Disciplinare Tecnico, saranno uniti, quali parti formali e sostanziali, al successivo contratto di fornitura
24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo l’atto formale e la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti dichiarati nel modello di “Dichiarazione Unica” allegato 2), come evidenziato nel Disciplinare di Gara.
E’ fatto salvo alle Aziende e a loro insindacabile giudizio, l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa (annullamento, revoca, abrogazione).
Dopo il recepimento delle risultanze di gara, ciascuna Azienda dell’Unione d'Acquisto procederà alla successiva stipulazione del contratto con gli Operatori Economici aggiudicatari relativamente ai lotti aggiudicati. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario.
Con riferimento ai singoli lotti aggiudicati al medesimo l’Operatore Economico, viene stipulato un unico contratto di fornitura comprendente tutti i lotti aggiudicati. Per la formale stipulazione del contratto l’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle regolamentazioni e organizzazioni delle singole Aziende, e a farsi carico di ogni onere e spese connessi al contratto. Per i termini ed i tempi inerenti la stipulazione del contratto si fa esclusivo riferimento all’art 11 del DLgs 163/2006.
25 - RESPONSABILI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con propri atti deliberativi, le Aziende hanno nominato i referenti amministrativi, farmacisti e clinici.
Per tutte le diverse attività ed incombenze scaturenti dal contratto di fornitura (coordinamento, controlli, validazioni, ecc), in conformità alle disposizioni del DLgs 163/2006 smi e del DPR 207/2010, le singole Aziende provvederanno in proprio alla individuazione e nomina del:
- Responsabile Procedimento per la fase di Esecuzione del Contratto (RPE)
- Responsabile della Fornitura (REF).
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
Parimenti l’Operatore Economico metterà a disposizione un proprio Responsabile della Fornitura (REF), i cui riferimenti sono precisati nell’allegato 4). In caso di sostituzione nel corso del contratto, deve darne tempestivamente comunicazione scritta alle Aziende, con i riferimenti del REF indicato in sostituzione.
I rapporti con gli Operatori Economici sono gestiti direttamente dalle singole Aziende.
26 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del DLgs 163/2006 smi. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Capofila e delle Aziende mandanti, di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
-indicazione nella Dichiarazione Unica, allegato 2), da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della quota parte di fornitura, in termini percentuali, che intende subappaltare. L’indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara, determina l’esclusione dalla gara;
-deposito del contratto di subappalto, presso le Aziende, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
-trasmissione, con il deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006
-non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965.
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L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi.
I pagamenti di quanto in subappalto saranno effettuati all’Operatore aggiudicatario, che dovrà trasmettere all’Azienda le fatture quietanzate del sub appaltatore e provvedere agli ulteriori adempimenti previsti in contratto, ivi compresa la tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il consenso espresso delle Aziende (art. 116 DLgs 163/2006), in ogni caso l’Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali.
In caso di violazione, le Aziende si riservano la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 cod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod.civ.).
Le condizioni economiche sono quelle offerte dall’Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l’Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo modificazioni derivanti da Disposizioni Ministeriali e/o da Determinazioni dell’AIFA, e dovranno intendersi comprensivi di trasporto, imballo, xxxxxx xxxxxxxxx e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura del prodotto e di tutti i beni e servizi previsti, ad eccezione dell’IVA.
Nel caso di variazione in diminuzione, derivante da provvedimenti normativi, il prezzo offerto deve essere diminuito della stessa percentuale di riduzione applicata al prezzo al pubblico. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione dell’Azienda.
In caso di variazione in aumento, derivante da provvedimenti normativi, deve essere mantenuta la stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara. Il conseguente adeguamento, deve essere espressamente e tempestivamente richiesto all’Azienda.
E’ fatta salva la revisione prezzi, dopo il primo anno di fornitura, come da art. 115 DLgs 163/2006 smi, per forniture superiori ad un anno, cui possono aggiungersi variazioni determinate da disposizioni di legge riferite al periodo contrattualmente vigente.
Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara, a condizioni più vantaggiose, sulla base di convenzioni CONSIP o gare in aggregazione con altre realtà, l’Azienda/Aziende possono richiedere la risoluzione del contratto, salvo che l’Operatore aggiudicatario non offra di adeguare in misura corrispondente l’offerta. Pari adeguamento è da intendersi in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’Osservatorio presso l’ANAC.
La durata della fornitura, precisata nell’art 3 del Disciplinare di Xxxx che si intende integralmente riportato, decorre dalla data indicata nel contratto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione del Rappresentante Legale dell’Azienda Capofila.
Rimane fermo il principio della univoca data di scadenza dei singoli contratti delle Aziende mandanti per giungere ad una univoca scadenza contrattuale regionale.
L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. Qualora incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, ciascuna delle Aziende interessate procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx, può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda interessata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, si procede all’applicazione della penale indicata.
Le inadempienze (interruzione, irregolarità, ritardi) connesse all’esecuzione delle forniture, sono soggette a penalità comminabili da parte delle Aziende ordinanti.
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L’applicazione delle penali interessa:
-ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
-ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, l’Operatore Economico sarà tenuto alla sostituzione entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
Nei casi di ritardo nella consegna (intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui l’Operatore Economico non provveda alla consegna nel giorno pattuito), sia riferito alla primaria consegna che a consegna quale sostituzione di prodotto contestato, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, naturale, consecutivo e continuo, una penale pari all’1 per mille del valore dell’ordinativo emesso, al netto di IVA. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Rimane fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le Aziende ordinanti possono acquistare presso altri Operatori Economici, sul libero mercato, le specialità occorrenti in danno del fornitore qualora la merce non venga consegnata o sostituita nei termini prescritti. E’ a carico del fornitore inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Aziende a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.
L’ammontare delle penalità è addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi. In assenza di crediti o risultando questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla garanzia definitiva. In tale caso, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, l’importo della garanzia definitiva deve essere adeguato. Le Aziende si riservano, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità ritenute opportune. Il pagamento delle penali non solleva l’Operatore Economico aggiudicatario dal rispondere di eventuali danni, né lo esonera dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’insorgenza dell’obbligo del pagamento.
Relativamente alle consegne, queste, devono essere effettuate “franco magazzino” nel luogo e con le modalità indicate nell’ordine, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, salvo accordi diversi intercorsi tra le parti; le operazioni di scarico e le eventuali attrezzature necessarie alla messa a terra dei pallet o dei colli singoli sono poste a carico dell’Operatore fornitore.
Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni naturali e consecutivi negli ordinativi di fornitura o nelle diffide ad adempiere fissate ex art. 1454 codice civile, oltre all’applicazione delle penali, le Aziende ordinanti possono risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) addebitando all’Operatore Economico inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).
Sono, comunque, da intendersi quali connotazione di massima gravità:
- nel caso in cui si provochi il blocco, in tutto o in parte, il normale svolgimento del servizio destinatario della fornitura;
- nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
Con specifico riferimento al ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica e della documentazione necessaria per il monitoraggio o, eventualmente, nell’ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare, sarà facoltà della Azienda Capofila applicare una penale pari allo 0,1 per mille del valore del contratto di fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le singole Aziende possono, risolvere il contratto, oltreché nel caso sopra evidenziato di ritardo nella consegna, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e previa comunicazione dl provvedimento stesso, anche nei seguenti casi:
− n. 3 ritardi nelle consegne;
− n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete;
− n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento delle specialità;
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− indisponibilità assoluta della specialità contrattualizzata e non accettazione dell’eventuale specialità equivalente proposta;
− perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
− violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
− documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo, come contemplato nell’art 6 comma 8 del DPR 207/2010;
− violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi;
− cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico;
− subappalto non autorizzato dalle Aziende;
− violazione disposizioni antimafia;
− motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione.
Rimane sempre in capo alle Aziende l’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, nei casi di cessione, fusione, scissione, trasformazione, cosi come definito dall’art. 51 del DLgs 163/2006;
Nel caso di variazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dalle Aziende.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alle Aziende, il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore Economico inadempiente.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dalle Aziende.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando le Aziende, concluso il relativo procedimento, deliberino di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario.
Il provvedimento formale di recepimento della risoluzione per inadempimento disciplinerà parimenti, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti delle Aziende contraenti che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
31 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
L’Operatore Economico aggiudicatario non può opporre eccezioni (art. 1462 codice civile) al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e regolamentata dal presente Disciplinare.
Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, è disposto, da parte di ogni singola Azienda ordinante, successivamente al ricevimento dei prodotti richiesti e previa verifica degli atti dai quali si accerta la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, o di contestazioni in genere, i termini di pagamento si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati all’atto delle singole consegne.
Nella fattura devono essere indicati i precisi riferimenti dell’ordine e dei corrispondenti documenti di trasporto, ossia tutti i DDT emessi relativi alle consegne effettuate ad evasione degli ordini anche disgiunti, oltre agli estremi dell’atto deliberativo di aggiudicazione e all’eventuale codice di conto comunicato dalle singole Aziende.
Per questioni organizzative aziendali, per consentire maggiore celerità nei pagamenti oltreché al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, nelle fatture di pertinenza deve essere riportato, in modo chiaro, l’ordine di fornitura e il CIG di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto-Legge 66/24.4.2014 l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica.
Le Aziende, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali possono, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obbligazioni contrattuali (art. 1460 codice civile).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico fornitore può sospendere la fornitura.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati dalle singole Aziende secondo quanto disposto dal DLgs 192/9.11.2012 , che recepisce la Direttiva 2011/7/CE ed ha integrato il già vigente DLgs 231/2002.
L’Operatore Economico dovrà comprovare l’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi. I pagamenti verranno corrisposti all’Operatore Economico esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, come indicato nella dichiarazione cui all’unito allegato 2).
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/13.8.2010, convertito con Xxxxx 217/2010, l’Operatore Economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le transazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto. Qualsiasi modificazione che interessi estremi identificativi del conto dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come da allegato 2), devono essere subitamente trasmesse.
Per la cessione del credito si fa espresso riferimento all’art 117 del DLgs 163/2006 smi. Sempre relativamente alla fatturazione e ai pagamenti:
- nel caso di RTI i pagamenti spettanti saranno effettuati unicamente all’Impresa mandataria o capogruppo, ovvero se espressamente richiesto, distintamente a ciascuna Impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione;
- nel caso di subappalto il pagamento è effettuato esclusivamente nei confronti dell’Operatore aggiudicatario, il quale provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate emesse nei confronti del subappaltatore.
In ogni caso, maggiori e diverse specificazioni rientrano nelle procedure e modalità organizzative delle singole Aziende.
33 - RESPONSABILITA’ E CONTENZIOSO
L’Operatore Economico aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione del contratto, tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere le Aziende sollevate ed indenni da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti delle stesse Aziende.
Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico aggiudicatario dall’esecuzione del contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati alle Aziende, portatrici di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione.
Le controversie che dovessero insorgere in merito alle interpretazioni contrattuali, sia di merito che relative a circostanze non contemplate dal contratto stesso, sono risolte secondo quanto stabilito dagli artt. 239/246 della parte IV del DLgs 163/2006.
34 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative ai rapporti tra l’Operatore Economico Aggiudicatario e l’Azienda Capofila, per le specifiche attività precontrattuali attribuite alla stessa dal Disciplinare di Gara, è competente il TAR Sardegna.
Per le controversie relative ai rapporti tra l’Operatore Economico aggiudicatario e le singole Aziende della Unione di Acquisto, per le specifiche attività contrattuali attribuite alle stesse dal Disciplinare, la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al Foro territorialmente competente riferito alla sede legale della singola Azienda interessata.
Per tutte le diverse vicende soggettive che possano interessare in qualsiasi maniera l’Operatore Economico (trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda o ramo di azienda; cessione contratto; cessione di crediti derivanti dal contratto, subappalto, ecc.) si fa espresso riferimento al DLgs163/2006 smi e al codice civile.
Parimenti per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle norme del DLgs 163/2006 smi, e in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
PARTE IV
DISCIPLINARE TECNICO – gestione fornitura
Il Disciplinare Tecnico unitamente al Disciplinare Amministrativo, saranno uniti, quali parti formali e sostanziali, al successivo contratto di fornitura.
36 - CARATTERISTICHE E FABBISOGNO PRESUNTO
Oggetto del presente Disciplinare Tecnico è la descrizione delle peculiarità e condizioni richieste per la fornitura di Vaccini Diversi cui ai lotti non aggiudicati in precedente procedura di gara, per un periodo di mesi 36 o inferiore, a favore delle Aziende della Unione di Acquisto della Regione Sardegna.
La prestazione contrattuale deve essere eseguita, a perfetta regola d’arte, in conformità alle specifiche, condizioni, termini, modalità contenute nel presente Disciplinare Tecnico, negli atti tutti di gara e nell’offerta di gara, oltreché nel rispetto delle norme vigenti.
Il personale deve essere utilizzato nella piena osservanza delle norme di legge e dei CCNL applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.
La descrizione di quanto richiesto, i quantitativi, il dosaggio o ciclo vaccinale, la forma farmaceutica sono dettagliatamente indicati nella scheda allegata sotto il n. 1) al Disciplinare di Gara.
La “scheda fabbisogno”, contiene quanto necessitato alle Aziende indicate, ricomprese nell’Unione di Acquisto regionale.
I quantitativi richiesti sono espressi in “unità” intesa come unità posologica o elementare (cpr, cps, flc, fl) oppure come unità di principio attivo (ml, mg, gr, UI).
Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere dotati di specifica autorizzazione all’immissione in commercio in Italia (AIC) ed essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed all’immissione in commercio.
Le specialità devono essere in piena rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla Farmacopea Ufficiale italiana ed europea in vigore, sia riferite all’atto della formulazione dell’offerta che al corso della fornitura e durata contrattuale.
I prodotti offerti devono rispondere a quanto richiesto nella “scheda fabbisogno” allegato 1), in termini di ATC, tipologia, forma farmaceutica, dosaggio e unità di misura.
Le specifiche richieste sono da intendersi in coerenza con l’art 68 del DLgs 163/2006 smi.
I quantitativi indicati nella “scheda fabbisogno”, unita sotto allegato sotto 1), corrispondono a dati di consumato storico o in mancanza a presunzioni necessitate.
I singoli quantitativi e la sommatoria degli stessi, sono da intendersi unicamente quali indicativi, soggetti a variazione in relazione alle effettive esigenze delle singole Aziende e alle indicazioni che verranno fornite a seguito di valutazioni farmacoeconomiche, oltreché ad eventuali modifiche di decisioni assunte dalla Commissione per il Prontuario Terapeutico Regionale.
In ragione di ciò, il principio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presupposizione. Le quantità potranno variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno da somministrare, pertanto con quantità non esattamente fissata e determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno delle Aziende nel periodo di validità contrattuale. Le quantità indicate, puramente indicative, non costituiscono impegno o promessa delle Aziende, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare condizioni delle Aziende, nonché a modificate esigenze organizzative, tecnico-scientifiche, cliniche e terapeutiche oltreché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Sardegna.
Le Aziende, durante l’esecuzione del contratto, si riservano la facoltà di richiedere e l’Operatore Economico ha l’obbligo di accettare alle medesime condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell’ammontare complessivo netto del contratto medesimo, da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara. Tali variazioni non costituiscono motivo per l’Operatore Economico, di risoluzione anticipata del contratto.
In tale contesto trovano piena applicazione gli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010 unitamente all’art 9 del Capitolato Generale d’Appalto.
Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione né di importo minimo per ogni specifica consegna.
Le forniture, potranno essere sospese o interrotte per una o più specialità, qualora decisioni motivate (variazione indirizzi terapeutici, immissione in commercio di specialità innovative, ecc.) portino alla loro esclusione dall’utilizzo in ambito aziendale.
Le singole Aziende, costituenti l’Unione di Acquisto, hanno la facoltà di acquistare, per necessità sopravvenute, e gli Operatori Economici l’obbligo di fornire, prodotti anche di lotti le cui quantità, riferite a quella specifica Azienda, non sono state al momento preventivate e, quindi, non figurano nella quantificazione dell’allegato 1) per quella specifica Azienda.
Il prezzo di acquisto sarà il medesimo di quello aggiudicato con la presente procedura di gara.
37 - REQUISITI SPECIFICI. CONFORMITA’
Come già evidenziato, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale le Aziende, alla luce di eventuali variazioni del calendario vaccinale o della immissione in commercio di nuove specialità che consentano una riduzione del numero di somministrazione e/o di un contestuale risparmio, si riservano la facoltà di effettuare contrazioni dei vaccini necessari sostituendo le specialità in gara con altri più innovativi il cui uso risulti più vantaggioso per le Aziende e per gli assistiti in trattamento, fermo restando che gli stessi siano compatibili con il calendario vaccinale regionale e che il loro utilizzo sia stato approvato dalla Commissione Terapeutica regionale fatta eccezione per i prodotti necessari alla profilassi internazionale in quanto erogati in forma onerosa per l’utente.
Tutti i vaccini devono avere la composizione prevista dal Ministero della Salute con DM 15.6.2000 smi e devono essere privi, quale conservante, di mertiolato o altri composti organomercuriali.
Tutti i vaccini dovranno essere preferibilmente privi di albumina.
Solamente qualora, per ogni singola voce, nessuno degli Operatori Economici fosse in condizione di offrire prodotti privi di quei specifici conservanti, l’aggiudicazione sarà effettuata a vantaggio della migliore offerta riferita ai vaccini contenenti quelle sostanze, tenendo sempre conto del “prezzo più basso”.
Qualora nel corso della valenza contrattuale, dovessero essere immessi in commercio vaccini privi di organomercuriali che possano sostituire quelli già aggiudicati contenenti l’eccipiente l’Operatore Economico, se aggiudicatario, è tenuto a comunicare la circostanza alle Aziende entro il termine di 15 giorni dalla Autorizzazione Ministeriale, impegnandosi a fornire la nuova specialità allo stesso prezzo, o migliorativo, di quanto già aggiudicato.
Se l’Operatore non potesse garantire le indicate condizioni di fornitura relative alla nuova specialità priva di organomercuriali, le Aziende revocheranno il contratto di fornitura per quella specialità e verrà avviato conforme procedimento di gara tra i nuovi soggetti produttori in grado di fornire la specialità richiesta.
Poiché i vaccini devono essere preferibilmente privi di albumina, a parità di prezzo offerto si aggiudicherà la specialità che non contiene tale sostanza.
Ai sensi del DM Sanità 22.4.1996 smi, deve essere presentata certificazione degli avvenuti controlli per le specialità derivate da plasma umano e da sangue contenenti albumina presente nei vaccini come eccipiente. Stessa certificazione deve essere presentata anche nel caso in cui l’albumina sia presente come residuo di fabbricazione.
Parimenti deve essere prodotta apposita dichiarazione che l’Operatore è in regola con le Disposizioni europee e nazionali in ordine a tutte le misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all’uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l’encefalopatia spongiforme animale.
I vaccini devono essere forniti completi degli accessori necessari per la corretta somministrazione della specialità (siringa e/o aghi), qualora non risultino compresi nelle confezione di quanto aggiudicato, senza oneri aggiuntivi per le Aziende.
38 – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Come evidenziato nel Disciplinare di gara, le singole Aziende procedono in proprio agli ordinativi della fornitura di competenza, e, se ritenuto, concordano con l’Operatore Economico modalità differenti a quanto precisato negli atti di gara in relazione a ordinativi di fornitura e fatturazioni.
Quanto ordinato dalle singole Aziende, deve essere consegnato xxxxxx magazzini delle Aziende ordinanti, secondo quanto più avanti indicato.
Allorché l’Operatore Economico Aggiudicatario sia un R.T.I. gli ordini di acquisto saranno indirizzati esclusivamente all’Impresa Mandataria o Capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa
raggruppata, ovvero se espressamente richiesto, a ciascuna Impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
L’Operatore Economico è tenuto a fornire unicamente l’AIC aggiudicato. Un eventuale sostituzione è ammessa solo previa autorizzazione da parte delle singole Aziende.
Gli Operatori Economici partecipanti e non aggiudicatari, si impegnano a mantenere il prezzo offerto in gara in caso di acquisti da parte delle singole Aziende, per particolari esigenze cliniche secondo le più attuali evidenze scientifiche o per vaccinazioni non comprese nel regime di gratuità o per vaccinazioni resesi necessarie per continuità terapeutica in generale.
Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto a quelle contrattualizzate, quali: immissione in commercio di nuove specialità che vanno venir meno situazioni di esclusività o registrazione della stessa specialità da parte di altro produttore o modifica delle caratteristiche tecniche delle specialità esistenti sul mercato che comportino modifiche nell’organizzazione del servizio (riduzione n. dosi/sedute vaccinali, ecc), le Aziende si riservano la facoltà di revocare l’aggiudicazione, risolvere il contratto e conseguentemente si riservano di procedere all’esperimento di una nuova procedura di gara, alla quale saranno invitati tutti gli Operatori in possesso di AIC per quella specifica molecola.
L’Operatore Economico Aggiudicatario ha l’obbligo di fornire debita comunicazione scritta relativamente a variazioni dei prezzi al pubblico. La comunicazione deve contenere i dati relativi a: nuovo prezzo al pubblico, prezzo offerto in sede di gara, percentuale di sconto offerta in gara, nuovo prezzo di acquisto derivante dall’applicazione della medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara sul nuovo prezzo al pubblico deivato.
Qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, comunitarie e/o nazionali, l’Operatore Economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire a proprio onere e spese le eventuali rimanenze di prodotti non conformi e consegnati, giacenti nei magazzini delle singole Aziende. Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario, durante la valenza contrattuale, ponga in commercio specialità innovative e tecnicamente più idonee a risolvere esigenze di vaccinazione o che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamento scientifico/tecnologico), che sostituiscano quelli aggiudicati, deve proporre all’Azienda la sostituzione dei prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, alle condizioni di fornitura stabilite nella gara o migliorative. Le Aziende si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione e di verificare l’idoneità delle nuove specialità richiedendone la documentazione tecnica e quant’altro ritenuto necessario.
Non potranno essere prese in considerazione innovazioni riferite a nuovi prodotti che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino quelli aggiudicati.
Per contro, l’Operatore Economico deve rendersi disponibile ad interrompere la fornitura di quanto aggiudicato, qualora la specialità assegnata subisca aggiornamenti tecnologici di più agevole modalità di somministrazione o farmacologici di ultima generazione di ricerca scientificamente provata, con migliore risposta immunologica o sia oggetto di aggiornamenti ministeriali sul protocollo di vaccinazione.
Deve essere garantita per tutta la durata del contratto, la specialità e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravenuta. La modifica del codice e/o confezionamento della specialità aggiudicata, deve essere sempre comunicata con un preavviso di 30 giorni, con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte delle Aziende. In tale caso deve essere prodotta la certificazione relativa alla nuova specialità. In caso di incremento del numero di prodotti contenuti in una confezione, deve essere mantenuto lo stesso prezzo per unità terapeutica
E’ fatto obbligo all’Operatore Economico Aggiudicatario di segnalare tempestivamente ogni provvedimento di variazione, revoca, sequestro o sospensione dell’utilizzo e/o commercializzazione delle specialità o di suoi lotti di produzione, disposto dall’Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa ed a provvedere all’eventuale sostituzione del prodotto nei termini di tempo e nelle modalità indicate dalle Aziende. La regolamentazione di quanto sopra trova il completamento nell’articolo “Inadempienze e Penalità” del Disciplinare Amministrativo.
Nell’eventualità che nel corso della durata del contratto, sia necessario acquistare un principio attivo non ricompreso nella presente gara e commercializzato in esclusiva da un Operatore Economico Aggiudicatario, le Aziende si riservano la facoltà di procedere a trattativa diretta per l’estensione del
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contratto in essere. In tale caso si intendono integralmente richiamate ed accettate tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente Disciplinare.
Le Aziende si riservano la facoltà, qualora nel corso della temporalità contrattuale si manifestasse la necessità di utilizzare specialità contenenti lo stesso principio attivo ma con dosaggio, forma farmaceutica, confezionamento, non previsto nella “Scheda fabbisogno”, di richiedere e acquistare le nuove specialità dal medesimo Operatore Economico aggiudicatario della fornitura del lotto corrispondente al principio attivo in questione, agli stessi patti e condizioni, sempre che ne abbia la produzione. In caso contrario si procederà ad acquisto sul libero mercato.
Parimenti, se durante la temporalità contrattuale, si rende necessario acquistare ulteriori dosaggi a base dello stesso principio attivo, messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità contrattuale, le Aziende si riservano di richiede al medesimo Fornitore aggiudicatario la stessa percentuale di sconto presentata per i dosaggi già aggiudicati in gara per il medesimo principio attivo.
Al contrario, se ritenuto più conveniente, per valutazioni aziendali, si procederà ad attivazione di una nuova procedura di gara per il prodotto di interesse.
In caso di passaggio ad altro Operatore della AIC o della concessione di vendita della specialità aggiudicata, l’aggiudicatario deve trasmettere tempestiva comunicazione di tale variazione di titolarità della vendita.
Le modificazioni contrattuali per le motivazioni sopra evidenziate, non comportano obblighi nei confronti dell’Operatore Economico aggiudicatario che non potrà richiedere indennizzi di alcun genere.
Pur tenendo ferma la considerazione che l’Unione di Acquisto tra le Aziende regionali è finalizzata unicamente all’espletamento della procedura di gara, si ritiene opportuno che, pur nei limiti consentiti, ci sia tra le diverse Aziende una uniformità nelle condizioni e nella gestione contrattuale riferito sia alle singole specialità che alle eventuali modificazioni di natura economica.
39 – GARANZIE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNE
Le singole confezioni delle specialità devono essere quelle regolarmente autorizzate da Disposizioni ministeriali e devono riportare, tra l’altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.
Il confezionamento deve consentire una facile apertura ed un agevole prelievo del contenuto da parte dell’utilizzatore. La confezione deve garantire la buona conservazione e la facilità di stoccaggio.
Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal DLgs 219/24.4.2006 e le altre disposizioni vigenti in materia.
L’imballaggio esterno che costituisce ciascun collo, deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.
Sull’imballaggio esterno, in conformità al DLgs 219/20006 art 73, che ha lasciato invariate le disposizioni del precedente Decreto 540/1992, deve essere posta un’etichetta, che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti e contenente, le informazioni di: denominazione della specialità, dosaggio, forma farmaceutica, composizione qualitativa e quantitativa, elenco eccipienti, modalità di somministrazione, avvertenze, mese e anno di scadenza, nome e indirizzo del titolare dell’AIC, numero AIC, numero di lotto di produzione, precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione oltre a tutte le altre previsioni di legge.
Dette diciture ed etichettature, in lingua italiana, chiaramente leggibili, perfettamente aderenti al contenitore, devono figurare altresì sul confezionamento primario.
Qualora l’etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la data di preparazione, la validità espressa in anni e il numero del lotto.
Le stampigliature e le impressioni a secco devono essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con etichette autoadesive anonime. Eventuali avvertenze e precauzioni da attuare, devono essere chiaramente leggibili unitamente alla data di scadenza.
Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero a quanto evidenziato o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro gli stessi limiti di tempo previsti per la consegna in urgenza. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.
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L’imballaggio esterno deve, altresì, avere un peso tale da consentirne il trasporto manuale entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e soddisfare le prescrizioni del DLgs 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
In ogni caso, devono essere rispettate tutte le norme vigenti che regolano il confezionamento e le etichettature.
I prodotti devono essere forniti nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia da ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto dello stato di immagazzinaggio precedente o delle operazioni di trasporto o delle fasi di consegna, oltreché dell’influenza sul prodotto delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie, o ancora, per difetto imputabile al personale cui sono affidate le operazioni indicate, o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto. I prodotti devono essere confezionati (riferito alla confezione esterna, secondaria, primaria) in modo tale da garantire la corretta conservazione e integrità anche durante le fasi di trasporto. Eventuali precauzioni particolari da attuare per la conservazione ed il trasporto delle specialità devono essere chiaramente leggibili.
Per le specialità da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo, nel rispetto delle temperature di conservazione previste per la tipologia del prodotto. Il mantenimento della catena del freddo dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.
Al momento della consegna, i prodotti devono avere un periodo di validità (periodo intercorrente tra la data di produzione e quella di scadenza) residua di almeno 2/3 della validità complessiva prevista. In caso di contrazione della produzione o di situazione di giacenza stimata non sufficiente, può essere ammessa, previa obbligatoria comunicazione e accordi con le Aziende interessate, la consegna di specialità aventi un periodo di validità inferiore a quello precedentemente indicato. Le Aziende, previo accordo con l’Operatore Economico fornitore, posso richiedere la sostituzione del prodotto in prossimità della scadenza, qualora questo non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico delle medesime Aziende.
Le consegne sono effettuate “xxxxxx xxxxxxxxx”, a proprio rischio dell’Operatore con carico di spese di qualsiasi natura, nel luogo e con le modalità indicati nell’ordinativo di fornitura, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, salvo accordi diversi intercorsi con le singole Aziende, sia per una tempificazione più ampia che più ristretta. La consegna deve essere garantita anche in caso di sciopero, di impedimenti atmosferici o problematiche di viabilità. In riferimento a ciascuna consegna, la stessa dovrà appartenere possibilmente ad un unico lotto di produzione.
Il documento di trasporto deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: data e numero di ordine, luogo di consegna. Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati: descrizione dettagliata della fornitura, lotto di produzione, indicazione AIC, eventuale temperatura di conservazione delle specialità consegnate, numero dei colli, numero di confezioni, numero di lotto di produzione, destinatario con indicazione del codice fiscale, data di scadenza.
Particolare importanza assume l’indicazione riferita all’ordinativo di fornitura, al fine di un immediato collegamento tra documento di trasporto, ordinativo di fornitura stesso e successiva fattura, sulla quale dovranno essere parimenti riportati gli estremi dell’ordine di fornitura. Ciò al fine di contribuire ad una razionalizzazione del processo di liquidazione dei documenti contabili da parte di ciascuna delle Aziende. In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dall’Operatore fornitore, né sarà possibile pretendere interessi per ritardato pagamento ai sensi del DLgs 192/2012.
Nel caso in cui l’Operatore Economico si trovasse nell’impossibilità di rispettare i termini fissati di consegna o in caso di temporanea carenza delle specialità aggiudicate, per cause di forza maggiore, deve darne immediata comunicazione, entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta, precisando la denominazione della specialità, la causa e il periodo previsto di indisponibilità. Ciò per consentire alle Aziende di acquistare sul libero mercato prodotti di uguale qualità e quantità, con conseguente addebito dell’eventuale differenza di prezzo e di ogni altra spesa e/o danno. In tale ipotesi
l’Operatore non è più tenuto a consegnare quanto richiesto. In tale situazione di carenza, l’Operatore può preventivamente concordare con le Aziende l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone tutta la documentazione tecnica relativa (scheda tecnica corrispondente all’ultimo aggiornamento approvato dall’AIFA, AIC). Solo a seguito di espressa autorizzazione e accettazione dell’Azienda interessata, la mancata fornitura della specialità aggiudicata non sarà considerata inadempienza.
Mentre, nel caso in cui l’Operatore Economico si trovasse nell’impossibilità di garantire la fornitura, a seguito di ritiro della specialità dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, l’aggiudicatario deve obbligatoriamente: dare comunicazione scritta alle Aziende della “messa fuori produzione” con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; indicare la specialità avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche, prestazionali quali/quantitative che si intende proporre in sostituzione di quella offerta in gara, alle medesime condizioni economiche o migliorative e alle medesime condizioni contrattuali, allegando la medesima documentazione presentata in gara per la specialità sostituita; unire copia della comunicazione di “fuori produzione” se già inoltrata all’AIFA. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell’Operatore e l’effettiva messa fuori produzione, le Aziende procedono alla verifica dell’equivalenza della specialità sostitutiva offerta. In caso di valutazione negativa e laddove l’Operatore non sia più in grado di garantire la disponibilità della specialità aggiudicata, le Aziende possono risolvere il contratto per il lotto interessato. La valutazione positiva comporta, se ritenuto, l’accettazione della sostituzione offerta. In tal caso la nuova specialità deve essere immediatamente disponibile nel momento della messa fuori produzione della specialità in questione.
Salvo diversa indicazione sugli ordinativi, la consegna dei pallet o dei colli singoli sono a carico del fornitore, che deve essere effettuata “a terra”, oppure all’interno dei magazzini, con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet), nei giorni e orari da stabilirsi con le singole Aziende. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.
Le confezioni delle specialità devono riportare la fustella, debitamente annullata, preferibilmente in rosso. Il confezionamento primario deve riportare la dicitura “Uso ospedaliero”, in conformità all’art 29 del DLgs 219/2006. L’annullamento non deve in ogni caso interferire con la leggibilità del codice a barre.
Come evidenziato, le consegne dovranno essere effettuate presso le Farmacie delle Aziende Sanitarie di Cagliari, Carbonia, Sanluri, Oristano, Nuoro, Lanusei, Olbia, Sassari nelle specifiche indicate negli ordinativi di fornitura. Per le Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e di Sassari, e l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, della medesima Unione di Acquisto, rimane ferma la possibilità di adesione successiva, come specificato nell’art. 36 del presente Disciplinare.
Non essendo nota, al momento, l’esatta ubicazione della fornitura, nonché lo stato dei locali destinati a ricevere la merce, si rinvia alle Aziende che emettono l’ordinativo di fornitura il compito di valutare al momento dell’emissione dello stesso, l’esistenza o meno di “interferenze” valutandone, se del caso, i costi a proprio carico e dandone contestuale evidenza all’interno di un DUVRI, che diverrà parte integrante del contratto.
40 - CONTROLLI SULLE FORNITURE. Gestione Reclami.
Le Aziende procedono in proprio alla verifica e riscontro di quanto ricevuto con quanto attestato nella documentazione tecnica, messa a disposizione nella piattaforma telematica. Questo costituirà il parametro di valutazione della fornitura nel corso dell’intera vigenza contrattuale.
I prodotti ordinati dalle singole Aziende sono ricevuti dalle stesse nei propri magazzini.
La sottoscrizione del documento di trasporto, all’atto del ricevimento della merce, indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati con quanto indicato nel documento stesso. In caso di difformità di quanto ordinato o riferito alle condizioni della specialità consegnata, verranno formulate le osservazioni ritenute con la difformità riscontrata. In ogni caso il ricevimento è sempre da intendersi “con riserva di successivo controllo”.
Di seguito, le Aziende effettuano le operazioni di controllo e di verifica della correttezza qualitativa e quantitativa, unitamente alla validità temporale delle specialità consegnate.
All’Operatore Economico è riconosciuta la quantità effettivamente accertata dalle Aziende, in caso di non rispondenza il fornitore deve provvedere ad adeguarne la mancata rispondenza.
L’accettazione da parte delle Aziende non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti del prodotto fornito e non lo esonera dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione dello stesso.
In caso di accertamento di vizi, difetti, difformità qualitativa, difformità quantitativa o, comunque, di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, si procede in uno dei seguenti modi:
- la merce contestata è resa al fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese entro 8 giorni; la merce in sostituzione, corrispondente all’ordine, con spese a totale carico dello stesso fornitore, deve pervenire entro 3 giorni naturali e consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione. Entro 24 ore in caso di urgenza;
- la merce contestata è resa al fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese, senza che le Aziende ne chiedano la sostituzione e procedano invece all’acquisto, in danno, presso terzi laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali e, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.
Parimenti, si procede in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza del fornitore, in conseguenza dell’inadeguatezza dell’imballaggio o del trasporto e trasferimento fino al magazzino delle Aziende.
L’Operatore Economico fornitore è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile. In pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell’Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.
Qualora l’Operatore Economico fornitore non provveda al ritiro della merce, dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, le Aziende possono procedere allo smaltimento delle specialità a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.
Nel caso in cui le specialità rese o da restituire siano già state fatturate, il Fornitore dovrà procedere all’emissione di conforme nota di credito.
In caso in cui la quantità consegnata sia inferiore alla quantità ordinata, ciascuna delle Aziende potrà inviare una contestazione scritta all’Operatore fornitore che dovrà provvedere ad integrare l’ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali rapportata all’importo dei prodotti non consegnati, fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.
In tutti i casi di inosservanza e inottemperanza da parte dell’Operatore Economico trova applicazione l’articolo “Inadempienze e Penalità” del Disciplinare Amministrativo.
41 - SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA
L’Operatore Economico, alla data di decorrenza di validità dei singoli contratti di fornitura, deve aver attivato e reso operativo un servizio di assistenza, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica. Il servizio deve essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, anche non consecutive, in orario lavorativo (tra le ore 8,00 e le ore 18,00). Durante l'orario di disponibilità del servizio di supporto e assistenza, le chiamate effettuate dalle Aziende devono essere ricevute da un operatore addetto. L'assistenza ed il supporto devono consentire alle Aziende di:
- richiedere e ricevere informazioni sui servizi compresi negli atti di gara;
- richiedere e ricevere chiarimenti sugli Ordinativi di Fornitura;
- richiedere e ricevere chiarimenti ed informazioni relativi allo stato delle consegne;
- inoltrare i reclami.
I numeri di telefono e di fax dovranno essere, in alternativa:
- "numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso comune, “numeri verdi”, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (GURI 177/1.8.2003);
- numeri geografici di rete fissa nazionale.
42 - VERIFICA DI CONFORMITA’- controllo esecuzione contratto
Le Aziende, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, provvederanno nel corso della durata contrattuale ai sensi dell’ art. 312 comma 2 e art. 313 comma 2, del DPR 207/5.10.2010, ad accertare la regolare esecuzione dell’ordinativo di fornitura e ad attestare, rilasciando apposito Certificato di
verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall’Operatore Economico a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario.
Il certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione è rilasciato anche ai fini del pagamento del saldo e dello svincolo della garanzia definitiva, ai sensi dell’art 324 DPR 207/5.10.2010. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
Per la intera gestione della “verifica di conformità”, per quanto non precisato nel contesto degli atti di gara, si fa espresso rinvio al titolo IV del DPR 207/5.10.2010.
43 - MONITORAGGIO E REPORTISTICA
L’Operatore Economico Aggiudicatario, come già evidenziato nel precedente art. 1 del Disciplinare di Gara, deve predisporre su base mensile e con trasmissione semestrale, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza, un adeguato servizio di reportistica e monitoraggio, consistente nell’elaborazione dei dati aggregati di rendicontazione specifici: indicazione delle Aziende, mese di riferimento, n. lotto, n. vaccini ordinati nel mese e loro valore, data ordine, data di consegna, quantità consegnata, valore ordinativo di fornitura, descrizione della fornitura, fatturazioni, oltre a ogni altra informazione richiesta e/o ritenuta opportuna e necessaria e interessante tutte le Aziende dell’Unione di Acquisto. I report, contenenti le informazioni di cui sopra, devono essere inviati in via telematica, in formato file .xls.
La verifica dell’andamento delle forniture assume rilievo anche ai fini di rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nella temporalità contrattuale.
Quanto in argomento sarà specificamente concordato con l’Azienda Capofila e condiviso con il competente Assessorato Regionale alla Sanità. Il non rispetto della presentazione di cui sopra, può configurarsi quale inadempimento contrattuale e conseguire l’applicazione delle penalità previste nell’articolo “Inadempienze e Penalità” del Disciplinare Amministrativo.
Quanto sopra in attesa di elaborazione automatica da parte del gestionale SISaR, quale sistema condiviso con tutte le Aziende della Regione Sardegna.
La richiesta di fornitura è suddivisa in lotti, così come individuati nella “scheda fabbisogno” Allegato 1), secondo il numero progressivo riportato nella prima colonna in corrispondenza della descrizione del principio attivo, ordinati secondo la classificazione ATC.
I lotti sono complessivamente in numero di 11 e sono determinati in:
− lotti semplici, costituiti da un unico principio attivo, unico dosaggio e da un’unica forma farmaceutica (a ciascun numero di lotto corrisponde un unico principio attivo);
Sono parte integrante del presente Disciplinare Tecnico i seguenti allegati: Allegato 1) – “Scheda fabbisogno - Descrizione della Fornitura”.
Allegato 4) – “Aspetti tecnico-organizzativi”
PARTE V DISCIPLINARE TELEMATICO
46 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA – GLOSSARIO
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. 291 del DPR 270/2010, per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono agli Operatori Economici abilitati, l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. E’ il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall’art 38 comma 2 del DPR 445/2000 e dal DLgs 82/7.3.2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).
L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx
E’ necessario un lettore di smart card.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe.
Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda del software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi: “numero seriale”, “numero di serie”, “serial number”... Gestore del sistema: CSAmed srl di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara di cui all’art. 290 del DPR 270/2010.
Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, di cui all’art 289 del DPR 270/2010. Coincide con il server del gestore.
Busta telematica di offerta economica (sealed bid): scheda di offerta compilata dall’Operatore Economico concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet cui si accede utilizzando l’username scelto (e-mail) e il codice PIN preventivamente assegnato.
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 – Personal Computer collegato a Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma xxxxxxxxxxxxx.xx sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.
2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) Internet Explorer 8 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore; Safari 5 o superiore;
Google Chrome 10 o superiore Opera 12 o superiore
3 – Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema, i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (Account e PIN) assegnati.
L’Account e il PIN necessari per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Xxxxxxx ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione
impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle regole evidenziate, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
49.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici che hanno ottenuto l’abilitazione alla piattaforma secondo quanto di seguito precisato, e sono in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 38 del DLgs 163/2006 smi, unitamente ai requisiti stabiliti nel bando di gara e pubblicati sulla piattaforma nella sezione dedicata all’Azienda Sanitaria Locale di Sanluri.
49.2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Operatori Economici, entro la data indicata nel Timing di gara (allegato 7) devono abilitarsi all’Albo Fornitori dell’Azienda di Sanluri con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dalla piattaforma.
L’accreditamento è del tutto gratuito per l’Operatore Economico concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’accreditamento all’albo fornitori dell’Azienda. La richiesta d’accreditamento avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori.
Gli Operatori dovranno iscriversi all’Albo Fornitori dell’Azienda per la seguente voce di gara:
Categoria 1° livello: - Farmaci Categoria 2° livello: - Vaccini
Contestualmente all’abilitazione, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati all’Operatore accreditato, permettendo a quest’ultimo di accettare l’invito alla gara che sarà inviato attraverso PEC dalla Azienda all’indirizzo email segnalato al momento dell’iscrizione all’Albo.
Gli Operatori Economici invitati, già accreditati all’Albo Fornitori, per poter partecipare alla gara devono, comunque, accettare l’invito trasmesso via PEC dall’Azienda Capofila.
Come precisato nel Disciplinare di Xxxx, sono ammesse a presentare offerta anche le Imprese temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 37 del DLgs 163/2006. Tutte le Imprese facenti parte dei Raggruppamenti Temporanei d’Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste ai precedenti punti 1) e 2).
49.3 - ABILITAZIONE LOTTI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal Timing di gara (fine periodo per l’autocertificazione lotti-fornitori), devono definire a sistema per quali lotti intendono partecipare selezionando la forma di partecipazione per singolo lotto nell’apposita sezione “Abilitazione lotti” presente nella scheda di gara.
I Concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l’Autocertificazione lotti-fornitori e definizione telematica RTI) devono definire a sistema tale modalità di partecipazione: l’impresa mandataria o capogruppo imposta nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara), gli Operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo) e il/i lotto/i per cui tale Raggruppamento partecipa.
50 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA
50.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto dal Timing di gara (allegato 7), l’Operatore Economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori dell’Azienda, nell’apposito spazio “Doc. Gara >Amministrativa”, la documentazione indicata nel Disciplinare di Gara riferita ai punti 12.1/1-2-3-4-5-6-7-8, ossia:
- Istanza di Partecipazione - Dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 (punto 1)
- Attestazione del versamento dove dovuto del contributo a favore dell’ANAC (punto 2)
- Garanzia provvisoria (punto 3)
- Elenco dei prodotti (punto 4)
- Disciplinari firmati (punto 5)
- Procura eventuale (punto 6)
- Patto di Integrità (punto 7)
- Verbale Forum (punto 8)
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà essere prodotto secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara e avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file .zip entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (allegato 7), ed equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
L’ulteriore estensione del file .zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd
50.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Entro il termine previsto dal Timing di gara, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori dell’Azienda, nell’apposito spazio “Doc. Gara
>Tecnica” la documentazione tecnica pure indicata nel Disciplinare di Gara, riferita ai punti 13/1-2-3-4-5, ossia:
- Scheda “Aspetti tecnico-organizzativi (punto 1)
- Dichiarazione (punto 2)
- Relazione (punto 3)
- Schede di Sicurezza (punto 4)
- Schede Tecniche, eventuali (punto 5) con le seguenti precisazioni:
-Come evidenziato nel Disciplinare di Gara, i documenti costituenti la specifica documentazione tecnica, cui all’articolo 13.1 punto 5), devono essere inviati solamente qualora non siano presenti nel sito del Ministero della Salute o se presenti non siano rispondenti/esaustivi a quanto richiesto.
-Tutta la documentazione tecnica specifica, deve essere caricata per ogni singolo lotto. Ciascun documento presentato, riferito al singolo lotto, deve essere identificato con il numero di lotto.
-Per ciascun lotto a cui si partecipa deve essere predisposta una specifica cartella (denominata con il numero del lotto) all'interno della quale devono essere inclusi tutti i file inerenti la documentazione tecnica relativa al lotto di riferimento. I file devono essere anch’essi denominati con il numero del lotto.
-La documentazione di carattere generale riferita a tutti i lotti, deve essere inserita in una cartella denominata “file comuni a tutti i lotti partecipati” nella quale inserire i singoli documenti (file) e contenere sul frontespizio preciso riferimento al numero e posizione indicati nel presente articolo.
Tutte le cartelle così predisposte dovranno essere contenute in una o più cartelle .zip (fino a un massimo di cinque). Le cartelle .zip dovranno essere firmate digitalmente e marcate temporalmente e potranno avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file .zip entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (allegato 7), ed equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
L’ulteriore estensione del file .zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd
La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo di effettuare la valutazione di idoneità tecnica, comporterà l’esclusione dell’offerta per il relativo lotto.
Il mancato inoltro, nei termini previsti, di tutta la sopra elencata documentazione amministrativa e tecnica, comporta la non ammissione alle successive fasi di gara.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa i documenti da presentare sottoscritti congiuntamente dovranno essere caricati sul sistema dalla sola impresa mandataria.
L’Azienda, nella sua qualità di Capofila e il gestore del sistema, CSAmed, declinano ogni e qualsiasi responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.
50.3 - SORTEGGIO - VERIFICA CONTENUTO DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE
Esaminata la documentazione amministrativa, nei termini previsti dal Timing di gara, verrà effettuato il sorteggio pubblico, ai sensi del comma 1 dell’art 48, tra gli Operatori Economici risultati regolarmente ammessi.
Il sorteggio avviene in maniera elettronica, con la seguente modalità: nella “scheda di gara” si disabilitano gli Operatori Economici concorrenti che non hanno superato la precedente fase di verifica della documentazione amministrativa e riscontro di quella tecnica.
Di seguito il sistema, in automatico, procederà al sorteggio tra gli Operatori rimasti abilitati. Entro il termine previsto dal Timing di gara, l’Operatore concorrente, sorteggiato ex art. 48 DLgs 163/06, deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Azienda di Sanluri, nell’apposito spazio “Doc. gara > Ex art 48”, la documentazione richiesta, entro 10 giorni dalla data della comunicazione di richiesta.
Tutti i file della documentazione integrativa dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.
L’ulteriore estensione del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.
Qualora, nei termini fissati, gli Operatori concorrenti non forniscano le prove o non confermino il contenuto della autodichiarazione presentata, si procederà alla loro disabilitazione dal sistema.
Esaurita tale fase gli Operatori Economici ammessi procederanno alla presentazione dell’offerta economica telematica secondo quanto descritto nei successivi articoli, nei termini temporali previsti dal Timing, allegato 7).
Tutte le comunicazioni con gli Operatori Economici verranno inviate tramite sistema informatico.
La gara è esperita con il sistema del “doppio round” che prevede la presentazione delle offerte in due periodi distinti, al termine dei quali il sistema produce rispettivamente una prima e una seconda graduatoria.
La partecipazione alla seconda fase è facoltativa. L’Operatore Economico concorrente può partecipare alla fase di rilancio solo relativamente ai lotti per i quali ha presentato la prima offerta. In caso di partecipazione di un concorrente ad entrambe le fasi di offerta, il sistema prende in considerazione, ai fini della graduatoria finale, l’offerta più bassa tra le due.
E’ previsto un terzo round per i lotti paritari migliorabili e per i lotti deserti da espletarsi secondo le indicazioni previste nel successivo articolo. In caso di risultati paritari si procederà a miglioria.
La gara è esperita secondo i termini temporali indicati nell’allegato 7) “Timing di gara”.
52 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA.
L’offerta economica è formulata compilando due distinti documenti, nei tempi diversi indicati nel timing di gara:
- file di offerta.xls (upload 1°- 2° round)
- file di dettaglio offerta economica
Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, nella scheda di gara presente sul sito, un foglio di lavoro in formato excel (offerta.xls).
Nel file sono riportati la descrizione del lotto, il prezzo a base d’asta e la quantità totale presunta. Il foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta riferito alla “scheda fabbisogno” unita sotto allegato 1) al presente Disciplinare di gara.
Per tale particolarità il foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere modificato pena l’esclusione.
La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente mediante inserimento dei relativi prezzi scontati, IVA esclusa, in modalità off line, cioè, direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema. Prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a considerare attentamente il prezzo posto a base d’asta, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore o uguale determinerà l’esclusione dell’offerta non congrua.
Inoltre:
- le celle compilabili dello schema di offerta devono contenere un valore numerico;
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo unitario è 5 (cinque);
- non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo di offerta.
Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest’ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.
Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere un singolo file con estensione .tsd. Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del caricamento in piattaforma.
Salvataggio sul PC dell’impresa del file di offerta (download) | ► | Inserimento nel file dei prezzi offerti e successivo salvataggio | ► | Applicazione firma digitale sul file di offerta | ► | Applicazione marcatura temporale sul file già firmato digitalmente |
La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.
Non è possibile rinominare il file “offerta” o inserire all’interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali quali ()?|!,.:/\&% ~ ecc., nè convertire il file in altri formati.
Il file (firmato digitalmente e marcato temporalmente) potrà essere caricato sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.
2) Il concorrente, nei tempi previsti dal Timing di gara, deve inserire nel sistema, nell’apposito campo presente nella scheda “Offerta Economica”, il numero identificativo (numero di serie) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta economica.
Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal Timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.
L’eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uplodato sul sistema sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara.
Il mancato caricamento del numero seriale e/o qualunque errore di caricamento concernente il numero seriale e/o qualunque problema che non renda univoca l’identificazione tramite numero seriale, comporta l’inammissibilità dell’offerta e quindi l’esclusione dalla gara. Anche l’eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file caricato sul sistema è causa di esclusione dell’offerta dalla gara.
3) L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (Timing - allegato 7).
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Il Sistema indica al concorrente non solo qual é il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (Timing - allegato 7).
Il Sistema accetterà l’offerta firmata dal concorrente solo entro tale periodo.
Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento dei file sul server, l’Operatore concorrente dovrà:
a. collegarsi all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx/ e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;
b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce “Elenco gare” del menù E-procurement, cliccando poi sull’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento;
c. inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda Offerta economica. Il concorrente in possesso del file .tsd deve caricarlo a sistema cliccando su “Upload file di offerta.”
4) Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sono disponibili le offerte “in busta chiusa” (seaeled bid). Al momento dell’apertura delle stesse, il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, che viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute e del miglior prezzo per ogni lotto (primo round).
5) Successivamente alla pubblicazione di tale prima graduatoria, ogni concorrente può compilare lo schema di offerta apportando eventuali migliorie ai prezzi già proposti; per la compilazione e la produzione della nuova offerta valgono le indicazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.
Questa seconda fase di compilazione e invio del file di offerta è facoltativa (secondo round).
Sono ammessi ai rilanci per ciascun lotto, i concorrenti che hanno già formulato valida offerta per il medesimo lotto nel primo invio di offerta.
6) Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sono disponibili le ulteriori offerte “in busta chiusa”. Al momento dell’apertura delle buste, il sistema redige in automatico la seconda graduatoria per ogni lotto, segnalando come possibile aggiudicataria la migliore tra le offerte pervenute nel corso dei due periodi di invio.
7) E’ prevista una terza fase per i lotti risultati paritari e per i lotti rimasti deserti, per i quali viene messo a disposizione un nuovo schema di offerta.
I lotti paritari sono migliorabili secondo le seguenti modalità:
-il concorrente deve compilare il nuovo schema di offerta, messo a disposizione prima dell'inizio di quest'ultima fase di gara, per i lotti riportati proponendo miglioria;
-per la compilazione e la produzione della nuova offerta valgono le indicazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. Questa terza fase di compilazione e invio del file di offerta è facoltativa;
-il prezzo a base d’asta sarà il prezzo paritario offerto dai concorrenti;
-è abilitato a partecipare solo chi ha offerto il prezzo paritario.
Per i lotti paritari al primo o secondo round o rimasti ancora paritari dopo la terza fase è previsto il sorteggio telematico per l’individuazione dell’aggiudicatario.
Per i lotti rimasti deserti:
-il concorrente può compilare il nuovo schema di offerta per i lotti deserti proponendo la propria migliore offerta;
-per la compilazione e la produzione della nuova offerta valgono le indicazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.
Questa fase di compilazione e invio del file è facoltativa;
-per i lotti deserti non è prevista in questa terza fase alcuna base d’asta. Possono partecipare a questa terza fase per i lotti deserti tutti i fornitori in regola dal punto di vista amministrativo per i lotti medesimi;
-per i lotti deserti con prima offerta economica non congrua è prevista, in questa terza fase, una base d’asta pari alla migliore offerta economica non congrua pervenuta in prima battuta. Possono partecipare a questa terza fase per i lotti deserti con prima offerta non congrua tutti i fornitori in regola dal punto di vista amministrativo per i lotti medesimi
Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Le offerte non sono più modificabili dopo l’upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili.
La responsabilità della segretezza delle offerte rimane, quindi, in capo al concorrente stesso e all’Ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l’Azienda e il Gestore.
La conferma delle risultanze di gara, è condizionata al successivo controllo e all’analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.
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53 - UPLOAD DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. LOTTI DESERTI
53.1- DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Entro il termine previsto dall’allegato Timing di gara, l’Operatore Economico dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Doc. Gara – ulteriore” della scheda trattativa, il file contenente il dettaglio dell’offerta economica. Nel documento deve essere dettagliatamente precisato quanto indicato nel Disciplinare Amministrativo, sotto il titolo “dettaglio offerta economica” (ATC, AIC, prezzo unitario, percentuale sconto, IVA, ecc.) e specificato nell’allegato 6).
Il totale del “dettaglio offerta economica” dovrà necessariamente corrispondere al totale già offerto in sede di gara con la compilazione del file “offerta.xls” firmato digitalmente e marcato temporalmente.
Tutti i file dovranno essere contenuti in un file.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. L'ulteriore estensione del file .zip (cartella) firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
La cartella.zip (unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip), la cui firma digitale e marcatura temporale (con estensione.zip.p7m) dovranno essere necessariamente apposte entro i termini fissati dal timing di gara, potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip (cartella) equivalgono all'apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.
53.2 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Il Seggio di gara, attraverso il Sistema CSAmed, individuerà le offerte anomale, da sottoporsi a valutazione di congruità secondo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del DLgs 163/2006.
Gli Operatori Economici interessati dovranno caricare sul sistema nell’apposito spazio denominato “Doc. Gara > Aggiudicazione”, le giustificazioni richieste a corredo dell’offerta, entro i termini di tempo fissati.
Tutti i file delle giustificazioni a corredo dell’offerta dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. L’ulteriore estensione del file zip firmato digitalmente e marcato temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.
53.3 - LOTTI DESERTI
I lotti per i quali non è presentata alcuna offerta nelle precedenti fasi di gara e per i lotti non aggiudicati per motivazioni diverse, ultimate le operazioni di gara valutane le risultanze, effettuata l’analisi farmacoeconomica, se ritenuto conveniente e di interesse, ciascuna singola Azienda procederà per quanto di interesse nelle modalità ritenute.
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni, è attivato un apposito Forum dedicato.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara allegato 7), alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)”, come precisato nel Disciplinare di Gara
Le domande, le risposte, i chiarimenti inseriti nel Forum, saranno raccolti in un verbale che, nella data e ora previsti dal Timing di gara, sarà pubblicato sulla piattaforma, nell’apposito spazio Forum. Il verbale è da intendersi parte integrante e sostanziale degli atti di gara e di contratto.
L’Azienda utilizzerà solo ed esclusivamente il Forum di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti. Le comunicazioni nei confronti degli Operatori Economici concorrenti, in tutti i casi previsti dagli atti di gara e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall’art. 79, comma 5, del DLgs 163/2006 smi, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante invio attraverso la piattaforma del Gestore della piattaforma telematica.
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55 – SOSPENSIONE. ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall’Azienda e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata. La sospensione e l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
Per problemi di natura tecnica può essere contatto direttamente il gestore del sistema all’indirizzo e mail xxxx@xxxxxx.xx o al numero 0372/801730.
La fornitura è aggiudicata secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
Sulla scorta delle offerte caricate al sistema, verrà stilata una graduatoria provvisoria sulla base del prezzo più basso per ogni singolo lotto, con l’indicazione dell’Operatore Economico aggiudicatario.
La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all’analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari e dei prodotti realmente offerti.
57.1 – INTEGRAZIONE/CONFERMA DI OFFERTA TELEMATICA
Gli Operatori Economici risultati aggiudicatari per ogni singolo lotto, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di gara, devono obbligatoriamente compilare la integrazione di offerta sulla apposita sezione della “Scheda di gara” denominata “integrazione offerta”.
Devono quindi, ottenere il file .pdf da caricare successivamente sul sistema nell’apposito spazio “Doc. Gara > aggiudicazione” presente nella scheda trattativa.
Tale sezione, dopo essere stata debitamente compilata e confermata, deve essere stampata direttamente dal sito e inviata alla Azienda entro i termini di tempo previsti.
La integrazione di offerta dovrà necessariamente corrispondere al totale offerto, in sede di gara, con la compilazione del file “offerta.xls”
In ordine alla partecipazione di R.T.I., la documentazione deve essere sottoscritta:
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi.
In caso di offerta presentata da R.T.I., nel medesimo foglio di cui sopra devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici
La mancata integrazione dell’offerta o qualsiasi annotazione che modifichi in qualsiasi maniera o integri l’offerta stessa, comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara.
L’integrazione di offerta telematica verrà pure utilizzato per traslare sul gestionale SISaR i dati di aggiudicazione.
> aggiudicazione”, la documentazione indicata, così come richiesta dalla Azienda Capofila, quale:
- integrazione di offerta telematica
- documentazione richiesta, di pertinenza dell’aggiudicatario e propedeutica per la sottoscrizione del contratto, che dovrà essere carica sul sistema nell’apposito spazio previsto sulla scheda trattativa denominato “Doc. Gara aggiudicazione”.
Tutti i file dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente (la sua estensione sarà allora
.zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip
Sono parte integrante del presente Disciplinare Telematico i seguenti allegati:
- Allegato 7) –Xxxxxx – Calendario gara telematica