COSTI PER LA SICUREZZA. La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto dell’ appalto. Si rilevano comunque possibili interferenze in relazione alla condivisione della rete stradale dell’ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell’Azienda Ospedaliera. Dette interferenze sono regolate da specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dal documento di cooperazione e coordinamento da scaricare dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare. I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell’offerta economica.
COSTI PER LA SICUREZZA. I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d’asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento. I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008 e secondo quanto previsto nell’Allegato XV, punto 4, del D.Lgs.81/08:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Inoltre, nella stima dei costi della sicurezza, devono essere valutati anche quelli relativi ai rischi propri dell’impresa appaltatrice, avendo cura di indicarli in modo esplicito e distinto da quelli dovuti ai rischi interferenti. I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.
COSTI PER LA SICUREZZA. I costi per la sicurezza per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, in virtù della loro esiguità, sono ritenuti assorbiti nel prezzo a base di gara per il servizio, a prescindere dal ribasso che sarà praticato. Essi saranno, infatti rappresentati dal costo del personale impegnato nelle riunioni di coordinamento e dalla segnaletica per l’evidenziazione e limitazione dell’area dei lavori, all’interno delle sedi aziendali.
COSTI PER LA SICUREZZA. In relazione alla tipologia della fornitura, del prodotto e della sua conduzione, non si prevede la redazione del DUVRI e in relazione ai rischi da interferenza, ai sensi dell’art 3 della Legge 123/3.8.2007 e dell’art. 26 del DLgs 81/2008, in considerazione della particolare tipologia del prodotto e della sua conduzione, in linea di massima, non si evidenziano costi per la sicurezza dovuti ad interferenza, e l’importo degli oneri di sicurezza per interferenze è pari a zero. Ai sensi dell’art 95 comma 10 del DLgs 50/2016 devono essere specificati, ove presenti, i costi relativi alla sicurezza legati ai rischi propri dell’attività dell’Operatore Economico, che devono essere esplicitamente indicati nel dettaglio dell’offerta economica, come da schema che si unisce (allegato 6). In relazione alla presente procedura, il competente Servizio Prevenzione e Protezione, raccomanda che: “… in caso di qualsiasi tipo di guasto, l’Operatore Economico deve sostituire direttamente l’apparecchiatura senza impegnarsi a riparare in loco quella danneggiata, salvo trattarsi di intervento limitatissimo, nel tempo e nell’impegno, in tal caso l’operazione deve avvenire in locale riservato, già esistente, a tale scopo dedicato”. Lo stesso Servizio Prevenzione, evidenzia che l’Operatore fornitore deve essere in possesso dei requisiti tecnici professionali in relazione all’oggetto e deve dare “dimostrazione di avvenuta informazione e formazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri dipendenti sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività in essere”. Precisa pure che le informazioni sull’ambiente saranno rilasciate mediante documentazione/informazione specifica dal Servizio Prevenzione e Protezione.
COSTI PER LA SICUREZZA. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 (art. 26) recante “misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro”, per il presente contratto, i costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.
COSTI PER LA SICUREZZA. I costi per la sicurezza sono così suddivisi:
COSTI PER LA SICUREZZA. I costi per la sicurezza sono stati determinati separatamente dagli oneri riferiti alle strutture e agli impianti che risultano a carico del committente - proprietario degli stessi; restano tuttavia a carico dell’aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli spetti gestionali dell’attività di lavoro. I costi della sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d’asta e su richiesta, saranno messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) sia delle XX.XX.
COSTI PER LA SICUREZZA. In base al Dlgs 81/2008 e s.m.i, il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori nominerà il Coordinatore per la progettazione al quale è assegnato il compito della valutazione dei costi spese necessari per la riduzione dei rischi insiti nell’ambito dello specifico cantiere . Detta somma dovrà essere esclusa da eventuali forme di ribassi od offerte in quanto scaturisce da valutazioni per le quali non sono ammesse deroghe od economie.
COSTI PER LA SICUREZZA. Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.
COSTI PER LA SICUREZZA. 1. I costi per le opere per la sicurezza sono quantificati all'interno del PSC redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e accettato dall'Appaltatore in sede di offerta. La loro quantificazione deve essere supportata da un computo metrico e riferito, nell'ordine:
a) Prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici. PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN MO- DENA – Camera di Commercio di Modena – Anno 2016.
b) per assimilazione rispetto a lavorazioni simili, o in ultimo, mediante nuove analisi. In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica, che deve essere redatta e/o approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.
2. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza di cui all'art. 1.5 Comma 1 lett. B, fatta dal Coordinatore per la Progettazione e riportata nell'apposita stima analitica di cui al comma 1. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.
3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui al comma punto 4.1.5 allegato XV D.lgs 81/2008