Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni. Il rischio di morte o invalidità dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali. È escluso dalle garanzie il decesso o l’invalidità causati da: • partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano • incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio • suicidio o tentato suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto • uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento • decesso o invalidità, se avviene in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione. In questi casi - eccetto che per il caso di morte o invalidità causate da dolo del Contraente o del Beneficiario - l'Impresa corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Assicurato. Nel caso di morte o invalidità causate da dolo del Contraente o del Beneficiario l'Impresa, non riconosce alcun importo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte
Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni. Il rischio di morte o invalidità dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali. È escluso dalle garanzie dalla garanzia il decesso o l’invalidità causati causato da: • ● partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano • ● incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio • suicidio o tentato ● suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto • ● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento • decesso o invalidità, se avviene ● disordini avvenuti in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso le garanzie sono estese la garanzia è estesa per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione. In questi casi - eccetto che L'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento: ● delle condizioni di salute dell'Assicurato, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico ● delle attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato. È sufficiente che l’Assicurato sottoscriva in proposta/polizza, parte integrante della documentazione precontrattuale, una dichiarazione relativa al: ● buono stato di salute ● non esercitare professioni considerate a rischio ● non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio. Il contratto è infatti destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione della proposta/polizza possano dichiarare di: ● non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative ● non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative ● non aver subito interventi chirurgici significativi ● non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo ● non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio ● non praticare nessuna attività sportiva considerata a rischio ● non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi. L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è riportato all'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa. L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa, mediante lettera raccomandata A/R, ogni cambiamento di professione o attività dell'Assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio. In caso di morte o invalidità causate da dolo del Contraente o del Beneficiario - mancata comunicazione l'Impresa corrisponde il solo importo della si riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Assicurato. Nel caso di morte o invalidità causate da dolo del Contraente o del Beneficiario l'Impresa, non riconosce alcun importoprocedere come stabilito al successivo Art.12.
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Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni. Il rischio di morte o invalidità dell'Assicurato dell'Aderente è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali. È escluso dalle garanzie dalla garanzia il decesso o l’invalidità causati causato da: • ● dolo del Beneficiario ● partecipazione attiva dell'Assicurato dell'Aderente a delitti dolosi ● partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano • ● incidente di volo, se l'Assicurato l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio • suicidio o tentato ● suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto • ● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato dell'Aderente sia conseguenza diretta del suo comportamento • decesso o invalidità● decesso, se avviene in un qualsiasi qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicuratodell'Aderente; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione. In questi casi - eccetto che per il caso di morte o invalidità causate causata da dolo del Contraente o del Beneficiario - l'Impresa la Compagnia corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Assicuratodell'Aderente. Nel caso di morte o invalidità causate causata da dolo del Contraente o del Beneficiario l'Impresa, la Compagnia non riconosce alcun importo. La Compagnia, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento: ● delle condizioni di salute dell'Aderente, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico ● delle attività professionali e sportive svolte dall' Aderente. È sufficiente che l’Aderente sottoscriva, nel modulo di adesione e in polizza, una dichiarazione relativa al suo: ● buono stato di salute ● non esercitare professioni considerate a rischio ● non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio. Il contratto è, infatti, destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione del modulo di adesione possano dichiarare di: ● non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative ● non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative ● non aver subito interventi chirurgici significativi ● non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo ● non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio ● non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio ● non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi. L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato nelle tavole di cui di seguito. Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa. L'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia, mediante lettera A.R., ogni suo cambiamento di professione o attività intervenuto in corso di contratto, che vada a modificare il rischio. In caso di mancata comunicazione la Compagnia si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.5.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico
Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni. Il rischio di morte o invalidità dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali. È escluso dalle garanzie dalla garanzia il decesso o l’invalidità causati causato da: • partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano • incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio • suicidio o tentato suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto • uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento • decesso o invalidità, se avviene in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione. In questi casi - eccetto che per il caso di morte o invalidità causate causato da dolo del Contraente o del Beneficiario - l'Impresa corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Assicurato. Nel caso di morte o invalidità causate causato da dolo del Contraente o del Beneficiario l'Impresa, non riconosce alcun importo. L'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento: di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico È sufficiente che l’Assicurato sottoscriva sia in proposta, parte integrante della documentazione precontrattuale, che in polizza, una dichiarazione relativa al: Il contratto è infatti destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione della proposta possano dichiarare di: significative non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato all'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa. L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa, mediante lettera A.R., ogni cambiamento di professione o attività dell'Assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio. In caso di mancata comunicazione l'Impresa si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.6.
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