Common use of ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Clause in Contracts

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 15 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di Xxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 15 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa Centrale Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra garanzia presso altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione AssistenzaSezione, si applicano le disposizioni di Xxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistrocondizioni. Le Tutte le prestazioni non possono essere fornite fornite, per ciascun Assicurato veicolo, più di tre 3 volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizzadel servizio stesso. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero all'estero nel corso dell’anno dell'anno di validità della polizza garanzia è di 15 60 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l’Assicurato l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento causati dall'intervento delle Autorità del Paese paese nel quale è prestata l’Assistenzal'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni Il diritto nei confronti della alle assistenze fornite dalla Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’artsinistro. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato L'assicurato libera dal segreto professionale professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa Centrale Operativa e/o dei Magistrati magistrati eventualmente investiti dell’esame dall'esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali, massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, l'assicurato e a condizione che l’Assicuratol'assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato L'assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 trenta giorni dalla data dell’anticipo dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare l'ammontare degli interessi al tasso legale bancario corrente. A parziale deroga di quanto previsto all’artall'art. 1910 del Codice Civilecodice civile, all’Assicurato all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro sinistro ad ogni Compagnia impresa assicuratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagniaimpresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione assicuratrice che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di Xxxxx.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 15 giorni. Tutte condizioni generali: a. tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, ,fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni naturale o assestamenti energetici fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)atomiche; dolo dell’Assicuratodell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; b. tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun periodo assicurativo di validità della polizza; c. l’assicurato libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale, nei confronti della Struttura Organizzativa per i sinistri formanti oggetto di questa Sezione Assistenza; d. gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di fatto. Si considerano tali terzi, Crédit Agricole Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i Paesi indicati responsabili per l'intero importo dell'intervento; e. la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale quale è prestata l’assistenza o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l’Assicurato conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; f. il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni decade qualora l’assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro; g. qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia Crédit Agricole Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Tutte ; h. tutte le eccedenze ai massimali, massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, a condizione che l’Assicuratol’assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato L’assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A ; i. a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice CivileC.C., all’Assicurato all’assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia Impresa di assicurazioneAssicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro sinistro ad ogni Compagnia Impresa assicuratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. a Crédit Agricole Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel ; nel caso in cui attivasse altra CompagniaImpresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato all’assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per ; j. per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, Assistenza si applicano le disposizioni di Xxxxxlegge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Globale Abitazione

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 15 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa Centrale Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra garanzia presso altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione AssistenzaSezione, si applicano le disposizioni di Xxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 15 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa Centrale Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra garanzia presso altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione AssistenzaSezione, si applicano le disposizioni di XxxxxLegge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazionipresta- zioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato generali: a) Tutte le prestazioni non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi sono dovute per sinistri avvenu- ti durante e per effetto di gare automobilistiche e relati- ve prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terro- rismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmu- tazione del sinistro. Le nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dal- l’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suici- dio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun cia- scun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza. del servizio stesso. c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza garanzia è di 15 60 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazionipresta- zioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. compen- sazione. e) La Struttura Organizzativa organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento causati dall’intervento delle Autorità del Paese paese nel quale è prestata l’Assistenza. l’Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’artprestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato . g) Il diritto alle assistenze fornite dalla L. n. 166 Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato Sinistro. h) L’Assicurato libera dal segreto professionale professionale, relativa- mente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) prima del sinistroSinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa organizzativa e/o dei Magistrati magistrati eventualmente investiti dell’esame dall’esame del sinistro Sinistro stesso. . i) Tutte le eccedenze ai massimali, Massimali previsti nelle singole pre- stazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente compatibilmen- te con le disposizioni, in materia di trasferimento di valutavalu- ta, vigenti in Italia e nel Paese paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa organizzativa adeguate garanzie per la restituzione restitu- zione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale bancario corrente. . l) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimentoRisarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazioneAssicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice assicu- ratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni pre- stazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione assicuratrice che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra . m) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di Xxxxxlegge.

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ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Le condizioni generali: 3.1 Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza. . 3.2 La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero all'estero nel corso dell’anno dell'anno di validità della polizza garanzia è di 15 60 giorni. . 3.3 Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, rivoluzioneterremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o e di vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); ; c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il dell'Assicurato; d) suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose ; e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e gare automobilistiche; f) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. ; g) non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. 3.4 Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. . 3.5 La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/circostanze fortuite o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. imprevedibili. 3.6 Ogni diritto nei confronti della Compagnia Società si prescrive entro il termine di 2 due anni dalla data del Sinistro sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’artprestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.. 3.7 Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato sinistro. 3.8 L'Assicurato libera dal segreto professionale professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. Organizzativa. 3.9 Tutte le eccedenze ai massimali, massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, l'Assicurato e a condizione che l’Assicuratol'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. . 3.10 A parziale deroga di quanto previsto all’artall'art. 1910 del Codice CivileC.C., all’Assicurato all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro sinistro ad ogni Compagnia impresa assicuratrice e specificatamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A. alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagniaimpresa, le presenti prestazioni di cui alla presente polizza, saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione Società assicuratrice che ha erogato la prestazione. 3.11 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto qui non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenzadiversamente regolato, si applicano valgono le disposizioni norme di Xxxxxlegge. 3.12 Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente.

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